Articolo 669 del Codice di procedura civile
Articolo 615Articolo 647
Versione
21 aprile 1942
Art. 669.
(Giudizio separato per il pagamento di canoni).

Se nel caso previsto nell'articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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