(Ordine d'ispezione di persone e di cose).
Il giudice puo' ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano indispensabili per conoscere i fatti della causa, purche' cio' possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale .
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e puo' da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma. (171) ((173))
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a lire duemila.(2) (125)
----------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.". ------------ AGGIORNAMENTO (125)
La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 45, comma 15) che "All' articolo 118, terzo comma, del codice di procedura civile , le parole: "non superiore a euro 5" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 1.500"."
----------- AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ----------- AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".