(Deposito di memorie di parte).
Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza.
[…] b) quanto ai poteri di interlocuzione dei difensori delle parti, che essi, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie “ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile” con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. […] Tale rinvio era come è tuttora non un rinvio integrale a tutto l'art. 378 c.p.c., ma un rinvio esclusivamente riferibile alla facoltà di deposito dell'atto dalla norma contemplato e dunque, di un atto della stessa natura. […]
Leggi di più…[…] b) quanto ai poteri di interlocuzione dei difensori delle parti, che essi, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie “ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile” con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. […] Tale rinvio era come è tuttora non un rinvio integrale a tutto l'art. 378 c.p.c., ma un rinvio esclusivamente riferibile alla facoltà di deposito dell'atto dalla norma contemplato e dunque, di un atto della stessa natura. […]
Leggi di più…[…] quanto ai poteri di interlocuzione dei difensori delle parti, che essi, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie “ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile” con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. […] Tale rinvio era come è tuttora non un rinvio integrale a tutto l'art. 378 c.p.c., ma un rinvio esclusivamente riferibile alla facoltà di deposito dell'atto dalla norma contemplato e dunque, di un atto della stessa natura. […]
Leggi di più…In tema di giudizio di legittimità – si svolga esso nella forma della camera di consiglio, ovvero della pubblica udienza -, la mancata riproposizione, nella memoria ex art. 378 c.p.c., dell'istanza di distrazione delle spese processuali non implica tacita rinuncia alla stessa, non rivestendo tale memoria la funzione di ribadire o precisare le conclusioni svolte negli atti introduttivi, bensì di illustrare i motivi o le difese articolate, […]
Leggi di più…[…] e che la S.C. è incorsa in un “abbaglio percettivo, non avendo scorto in actis… ciò che doveva invece esserle del tutto evidente, vale a dire l'avvenuta proposizione della domanda intesa al risarcimento per i danni da costo di una colf già nell'atto di citazione di 1 grado, ritualmente sottoposto alla sua attenzione per estratto (attraverso la discussione dipanatasi avanti ad essa e la dimissione della memoria ex art. 378 c.p.c.”, invero “evitabilissimo” in quanto “sarebbe bastato esaminare – com'era d'obbligo per il S.C. – anche la memoria art. 378 c.p.c., del ricorrente principale”, e “qualora… la S.C. avesse letto la memoria ex art. 378 c.p.c., […]
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