Versione
7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 128
(Decisione)
1. Le sezioni riunite, entro trenta giorni dal deposito del ricorso, decidono in camera di consiglio, al termine dell'udienza di discussione.
2. Ove, ai fini della decisione, si renda necessario un supplemento istruttorio, le sezioni riunite adottano ordinanza e fissano, con la stessa, la parte onerata, il termine per l'espletamento degli incombenti e la data di udienza in prosecuzione.
3. Il dispositivo della sentenza, oppure dell'ordinanza istruttoria, e' letto al termine della camera di consiglio e si considera reso noto alle parti costituite.
4. La sentenza che definisce il giudizio, regola le spese di giustizia e se del caso quelle di difesa sostenute dalle parti ai sensi dell'articolo 31. La sentenza e' pubblicata entro quarantacinque giorni dalla camera di consiglio nella quale e' stata deliberata.
5. La segreteria da' comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza a tutte le parti legittimate al giudizio o comunque intervenute nello stesso.
Commentari • 4
- 1. Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturalehttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice. 2. [Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al …
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Giurisprudenza • 19
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- contraddittorio·
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- giurisdizione contabile·
- relazione di fine mandato·
- obbligo di pubblicazione·
- art. 4 d.lgs. n. 149/2011·
- Corte dei conti