Versione
7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 183
(Pluralita' di parti nel giudizio d'impugnazione)
1. Se la sentenza pronunciata tra piu' parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non e' stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, fissando il termine entro cui l'integrazione deve essere eseguita, nonche' la successiva udienza di discussione.
2. L'impugnazione e' dichiarata improcedibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione del contraddittorio nel termine fissato dal giudice.
3. Se l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili e' stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non e' preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario, l'udienza di discussione.
4. Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non sono decorsi i termini previsti nell'articolo 178.
5. Il giudice, se riconosce che l'impugnazione e' inammissibile o improcedibile, puo' non ordinare la notificazione, quando l'impugnazione di altre parti e' preclusa o esclusa.
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