Art. 41
(Forma e contenuto del decreto)
1. Il decreto e' pronunciato d'ufficio o su istanza, anche verbale, della parte.
2. Se e' pronunciato su ricorso, il decreto e' scritto in calce al medesimo.
3. Quando l'istanza e' proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto e' inserito nello stesso.
4. Il decreto non e' motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; e' datato ed e' sottoscritto dal giudice o, quando questo e' collegiale, dal presidente.