Articolo 41 del Codice di giustizia contabile
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7 ottobre 2016

Art. 41

(Forma e contenuto del decreto)


1. Il decreto e' pronunciato d'ufficio o su istanza, anche verbale, della parte.


2. Se e' pronunciato su ricorso, il decreto e' scritto in calce al medesimo.


3. Quando l'istanza e' proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto e' inserito nello stesso.


4. Il decreto non e' motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; e' datato ed e' sottoscritto dal giudice o, quando questo e' collegiale, dal presidente.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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