Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019
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Art. 72
(Deduzioni scritte e documentazione)
1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni o il maggior termine indicato dal pubblico ministero, il destinatario dell'invito a dedurre puo' presentare, anche senza l'assistenza di un difensore, deduzioni scritte, corredate dai documenti e dalle fonti di prova poste a base delle deduzioni, mediante deposito presso la segreteria della procura regionale.
2. ((Il destinatario dell'invito a dedurre puo' presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso.)) L'istanza di proroga e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed e' decisa entro tre giorni con decreto motivato; l'istanza non puo' essere presentata per piu' di due volte.
3. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il procuratore regionale fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quello fissato nell'invito a dedurre.
4. Contro il decreto di diniego dell'istanza di proroga puo' essere proposto reclamo motivato entro il termine perentorio di cinque giorni dalla sua comunicazione. Il reclamo e' presentato alla sezione giurisdizionale competente mediante deposito in segreteria, che deve darne immediatamente avviso al pubblico ministero, che puo' presentare memorie e documenti entro i cinque giorni successivi. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il presidente della sezione o il giudice delegato decide con decreto che e' comunicato al destinatario dell'invito a dedurre e al pubblico ministero.
5. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il presidente o il giudice delegato fissa un nuovo termine per il deposito delle deduzioni e dei documenti; in caso di diniego, fissa un termine non inferiore a quaranta giorni.
((5-bis. In caso di pluralita' di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 e' ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.))
Commentari • 15
- 1. Controllo Fiscale: Come Sbloccare I Conti Correnti Aziendali Che Sono Stati PignoratiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 28 agosto 2026 · 1
Un controllo fiscale che si chiude male non resta a lungo sulla carta. L'accertamento diventa esecutivo, il carico passa all'agente della riscossione e, superati i termini, il primo bersaglio è quasi sempre il conto corrente dell'impresa. Da un giorno all'altro i bonifici non partono, le deleghe F24 vengono respinte, gli stipendi restano fermi. Il rischio più grave non è la perdita delle somme già presenti sul conto: è la paralisi della cassa aziendale mentre i termini per reagire — venti giorni, sessanta giorni — corrono senza aspettare nessuno. Sul piano operativo, questa è materia di confine: sta dentro il diritto tributario per la pretesa che la origina, dentro il diritto bancario …
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Giurisprudenza • 34
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 05/09/2018, n. 216Provvedimento: […] A tal riguardo, va osservato che gli artt. 72 e 87 del nuovo codice della giustizia contabile, approvato con il d.lgs n. 174/2016, non impongono (né prevedono alcuna sanzione per l'ipotesi di inosservanza) che il Procuratore regionale espliciti le ragioni del mancato accoglimento di tutte le eccezioni ed argomentazioni difensive dispiegate in sede di risposta al cd invito a dedurre.Leggi di più...
- incompatibilità dipendenti pubblici·
- danno erariale·
- dolo·
- potere riduttivo addebito·
- responsabilità amministrativo-contabile·
- prescrizione azione erariale·
- sospensione attività convenzionale·
- obbligo di esclusività·
- giurisdizione Corte dei Conti·
- medici convenzionati