Versione
7 ottobre 2016
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31 ottobre 2019
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Art. 74
(Sequestro conservativo prima della causa)
1. Quando ricorrono le condizioni, anche contestualmente all'invito a dedurre, il pubblico ministero puo' chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto responsabile, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.
2. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:
a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;
b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.
3. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 2 sono quadruplicati.
4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice, omessa ogni formalita' non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalita' del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il decreto presidenziale.
((4-bis. Il terzo puo' sempre opporsi al provvedimento di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all'udienza di cui alla lettera a) del comma 2.))
5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il relativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al pubblico ministero.
Commentari • 53
- 1. Frodi nei pagamenti e rimborso immediato al clienteValentina Rocca · https://www.dirittobancario.it/ · 6 marzo 2026 · 1
Presentate il 5 marzo 2026 le conclusioni dell'avvocato generale A. Rantos, nella Causa C-70/25, relativamente ad una domanda pregiudiziale vertente sul regime di responsabilità applicabile in caso di operazioni di pagamento non autorizzate ai sensi della PSD 2, in un contesto di frodi nei pagamenti (mediante phishing), con particolare riferimento alle condizioni in cui un prestatore di servizi di pagamento può rifiutare il rimborso immediato di tali operazioni al cliente, invocando una negligenza grave dello stesso. Il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 73, par. 1, e l'art. 74, par. 1, della Direttiva 2015/2366 (PSD 2) debbano essere interpretati nel senso che un PSP possa …
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Giurisprudenza • 58
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- sospensione inaudita altera parte·
- inammissibilità ricorso·
- art. 74 Codice giustizia contabile·
- art. 619 c.p.c.·
- spese di lite·
- cessazione materia del contendere·
- opposizione all'esecuzione·
- sequestro conservativo·
- giurisdizione Corte dei Conti