Versione
7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 127
(Costituzione delle parti)
1. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di risposta, nonche' fare istanze e produrre documenti entro il termine di cui all'articolo 126, comma 1.
2. Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente nel giudizio, entro lo stesso termine di cui al comma 1 puo' presentare memorie conclusionali; in mancanza, conclude oralmente all'udienza di discussione.
(Costituzione delle parti)
1. Le parti intimate possono costituirsi mediante comparsa di risposta, nonche' fare istanze e produrre documenti entro il termine di cui all'articolo 126, comma 1.
2. Il procuratore generale, quale parte necessaria interveniente nel giudizio, entro lo stesso termine di cui al comma 1 puo' presentare memorie conclusionali; in mancanza, conclude oralmente all'udienza di discussione.
Commentari • 6
- 1. Interpello del 24/11/2022 n. 572 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 24 novembre 2022 · 1.4455853
genzia ntrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 572/2022 OGGETTO: Partecipazioni nella Banca d'Italia da parte di un fondo di previdenza complementare-Investimento qualificato - Art. 1, comma 89, lettera a), legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO L'istante (di seguito "Fondo pensione") è un fondo di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Nel 2021, l'Istante ha sottoscritto quote di partecipazione nel capitale di Banca d'Italia per un totale di euro 70 …
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Giurisprudenza • 257
- 1. Corte dei Conti, sez. Riunite, sentenza 29/07/2019, n. 24Provvedimento: […] Dopo aver richiamato il combinato disposto degli artt. 123, 127 e 129 del codice della Giustizia contabile ai sensi del quale, al fine di assicurare l'integrità del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato alla Procura generale, il Pubblico Ministero ha rilevato, nel caso di specie, la “totale omissione della notificazione”, considerata nullità sanabile mediante ordine di rinnovo della notificazione entro nuovo termine fissato dal giudice adito.Leggi di più...
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