Versione
7 ottobre 2016
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31 ottobre 2019
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Art. 174
(Comunicazioni e notificazioni)
1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato all'amministrazione, o all'ente impositore, che ha adottato l'atto impugnato ((e alla procura regionale)) a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. ((Il ricorrente deve altresi' depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.))
2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni.
3. Il termine di cui al comma 2 e' elevato a quaranta giorni e quello di cui all'articolo 173, comma 3, e' elevato a ((centoventi giorni)) nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all'estero.
4. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullita' della notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
5. Se la parte contro la quale e' stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 4, il giudice provvede a norma dell'articolo 93.
6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non e' eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.
Commentari • 2
- 1. Corte dei conti, sezione II centrale d'appello, sentenza 4 febbraio 2022, n. 30https://www.eius.it/articoli/ · 1
FATTO Con la sentenza impugnata l'ing. Luciano G., nella qualità di dirigente del VI settore del Comune di Aprilia (LT), è stato condannato al pagamento, in favore dell'ente, della somma di euro 31.543,86, già comprensiva di rivalutazione, oltre interessi legali e spese di giudizio. Il Collegio di primo grado ha respinto le eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito e ha ritenuto l'odierno appellante responsabile per il danno indiretto patito dal Comune, già condannato in via provvisionale al risarcimento del danno pari a euro 153.842,40, oltre a euro 3.876,91 per spese legali, quale responsabile civile, per il reato di cui agli artt. 40, comma 2, 41 e 589 c.p., a seguito …
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Giurisprudenza • 8
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