Articolo 117 del Codice di giustizia contabile
Articolo 116Articolo 118
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7 ottobre 2016

Art. 117

(Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso)


1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, gia' enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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