Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019
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Art. 196
(Improcedibilita' dell'appello)
1. Se l'appellante non compare all'udienza di discussione ((...)) il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria da' comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
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- 1. Art. 201. Notificazione delle violazioni.https://www.studiocataldi.it/ · 1
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME Art. 201. Notificazione delle violazioni. 1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato …
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Giurisprudenza • 59
- 1. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 26/03/2025, n. 46Provvedimento: […] Motivi della decisione In limine litis, il Collegio dà atto del verificarsi della situazione prevista dall'art. 196 del Codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.Leggi di più...
- improcedibilità appello·
- prescrizione diritto azionato·
- sistema retributivo·
- spese processuali·
- pensione ordinaria·
- art. 99 d.P.R. 1092/1973·
- art. 196 c.g.c.·
- indennità integrativa speciale·
- art. 31 c.g.c.·
- Corte dei conti