Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019
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Art. 161
((Istanza di provvedimenti cautelari))
1. Nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione, puo' chiederne la sospensione.
((2. Il giudice fissa la data dell'udienza in Camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la Camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza))
3. Nell'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio all'accoglimento o al rigetto della domanda.
4. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a nuove ragioni di diritto o a fatti sopravvenuti.
Commentari • 2
- 1. Un thriller giurisprudenziale: l’impossibilità di notifica al domicilio dichiarato o elettoNappi, Aniello · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 20 aprile 2022 · 0.9527191
1. Una catena di obiter dicta Secondo quanto prevede l'art. 161 comma 4 c.p.p., la notificazione all'imputato di atti del procedimento può avvenire a mani del difensore solo se risulti impossibile nel domicilio dichiarato o eletto o determinato a norma dei primi tre commi dello stesso art. 161, sempre che tale domicilio risulti idoneamente e validamente individuato. Tuttavia, benché lo stesso art. 161 comma 4 assimili l'impossibilità della notifica alla insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, è controverso in giurisprudenza se per giustificare la notifica a mani del difensore, anziché nel domicilio dichiarato o eletto, sia sufficiente anche una temporanea …
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Giurisprudenza • 50
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 14/07/2021, n. 827Provvedimento: […] FATTO 1. Con ricorso depositato il 18.02.2021, parte ricorrente ha chiesto: - in via cautelare, ai sensi dell'art. 161 del Codice di Giustizia Contabile, disporre la sospensione degli effetti impeditivi nascenti dalle note prot. n. 104079 del 11/11/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Autonomia Locale e della Funzione Pubblica, nota con la quale è stato illegittimamente denegato il diritto a pensione del sig. S. C.., ordinandosi per l'effetto all'Amministrazione Regionale resistente di provvedere alla cancellazione dal ruolo dello stesso Sig. S. C. ed al suo collocamento in quiescenza; mailto:contenziosolavoro.ull.regsicilia@pec.it mailto:margheritasanfratello@pec.itLeggi di più...
- art. 52 L.R. 9/2015·
- art. 110 decreto legislativo 174/2016·
- estinzione del giudizio·
- danno grave ed irreparabile·
- art. 167 CGC·
- art. 7 L.R. 14/2019·
- pensione·
- interesse a resistere·
- legittimo affidamento·
- art. 161 CGC·
- rinuncia agli atti·
- retroattività sentenza Corte costituzionale