Versione
7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 204
(Procedimento)
1. La decisione sulla domanda di revocazione e' pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, puo' essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata.
2. Si osservano, per il resto, le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito in revocazione, in quanto non espressamente derogate da quelle del presente Capo.
Commentari • 49
- 1. Veicoli sequestrati per violazione del codice della stradaLudovico Di Benedetto · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
La gestione pubblica dei veicoli sequestrati per violazione del codice della strada si radica su un quadro normativo complesso e scarsamente coordinato. Dopo un imprescindibile riferimento al sistema sanzionatorio fissato nel codice, lo studio propone un'analisi dei singoli interventi normativi che si sono affastellati nel corso dei decenni, il cui archetipo – a tutt'oggi in vigore in funzione residuale – risale al dpr 571 del 1982. Tale decreto prevede che la gestione dei veicoli sequestrati sia conferita ad imprese private, autorizzate dal prefetto competente territorialmente, in cambio di un corrispettivo tariffario giornaliero. Questo primigenio intervento normativo, a causa delle …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 490
- 1. Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 10/06/2025, n. 47Provvedimento: […] -In data 28 maggio 2025 è pervenuta un'istanza con cui le parti del giudizio e i rispettivi procuratori, a firma congiunta, hanno comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo in data 15 maggio 2025 e di voler abbandonare il giudizio di revocazione ex art. 196 e 204 del codice di giustizia contabile, con ogni conseguenza sul piano sostanziale e processuale;Leggi di più...
- giurisdizione Corte dei conti·
- pensione di reversibilità·
- invalidità lavorativa·
- principio di effettività del processo·
- art. 110 c.g.c.·
- estinzione del processo·
- revocazione in materia pensionistica·
- art. 204 c.g.c.·
- art. 202 c.g.c.·
- rinuncia agli atti del processo