Articolo 570 del Codice penale
Articolo 518 undeciesArticolo 518 terdecies
Versione
1 luglio 1931
>
Versione
15 dicembre 1981
>
Versione
7 febbraio 2014
Art. 570.

(Violazione degli obblighi di assistenza famigliare)

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla ((responsabilita' genitoriale)) alla tutela legale, o alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra disposizione di legge.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente