Articolo 499 del Codice penale
Articolo 421 bisArticolo 423 bis
Versione
1 luglio 1931
Art. 499.

(Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione)

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire ventimila.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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