Articolo 48 del Codice penale
Articolo 47Articolo 49
Versione
1 luglio 1931
Art. 48.

(Errore determinato dall'altrui inganno)

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato e' determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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