Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2003, n. 15805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15805 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
1 5805/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSATION: Oggetto ntenza ex art.375 SEZIONE THE c.p.c. Dichiarazione di manleva Composta dagli Ill.mi agis ati: R.G.N. 8409/02 Presidente Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE - 32.218 Cron. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. 4157 Dott. Alberto TALEVI Ud. 04/07/03 Consigliere Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR ID, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato ID RR, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
AN NG;
intimata avverso la sentenza n. 200/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione II Civile, emessa il 05/12/00 e depositata il 05/02/01 (R.G. 565/98); 2003 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1557 consiglio il 04/07/03 dal Consigliere Dott. Ennio C MALZONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Consolo SANTI che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. Fatto e diritto Rilevato che la Corte d'Appello di Venezia con sentenza n.200/01, depositata il 21.12.01, ha ritenuto ammissibile come unico motivo di gravame della sentenza del tribunale di Treviso n. 325/97 quello secondo cui il tribunale avrebbe ritenuto la sussistenza dell'obbligazione di manleva a carico dell'appellante (avv. DO Porru) "dando fede ad un documento assolu- tamente inattendibile, in quanto semplice copia fotosta- tica di cui egli aveva disconosciuto la corrispondenza all'originale", dichiarando inammissibili i restanti motivi di appello in quanto coperti dal giudicato for- matosi sulla sentenza non definitiva del 12.5-14.9.94 dello stesso tribunale;
Rilevato che la corte di merito ha ritenuto infon- dato lo stesso motivo, osservando: "Invero, seppure la copia fotostatica della scrittura privata 24.12.1973 (doc.1) è priva di valenza probatoria per effetto del disconoscimento della conformità di essa all'originale, è agevole osservare che le univoche deposizioni dei te- 2 sti GI DO e ID TT, che hanno riferito di aver visto la cennata scrittura, di contenuto corri- spondente alla fotocopia in atti, la valutazione del C.T.U. sulla genuinità della fotocopia, non frutto di fotomontaggio, e la lettera in data 25.5.1984 inviata all'avv. Tarasconi alla appellata (doc.10) inducono univo- ' camente a ritenere altrimenti provata l'esistenza della dichiarazione di cui alla scrittura privata in data 24.12.1973"; Rilevato che con l'unico motivo di ricorso per la cassazione della menzionata decisione il ricorrente, pur riconoscendo che, in ipotesi di disconoscimento del do- cumento in fotocopia, la controparte può avvalersi de- gli ordinari mezzi di prova per la dimostrazione dei fatti risultanti dalla copia suddetta (Cass. Civ. 14.5,92 n.5738), ha censurato la decisione adottata, deducendo 1'inammissibilità della prova testimoniale, perché as- sunta in contrasto con le prescrizioni all'uopo fissa- te dagli artt.2721 e 2724 c.c. e , in particolare, senza che fosse stata fornita la prova dell'esistenza del do- cumento, ed altresì l'inaffidabilità della lettera in- all'epoca difensore viata dall'avv. Tarascani, perché della controparte;
Rilevato che il P.G. con parere espresso in data 11.4.03 si è espresso per l'inammissibilità del ricor- 3 so;
Letta la memoria di replica del ricorrente;
Ritenuto che
l'inosservanza dei limiti di valore fissati dall'art.2721 per l'ammissibilità della prova : testimoniale non può essere rilevata d'ufficio, ma deve ' essere tempestivamente eccepita dalla controparte pri- ma dell'esecuzione della prova (Cass.866/1981); che non risulta che l'interessato abbia proposto reclamo contro l'ordinanza di ammissione della prova in deroga ai li- miti di valore né che abbia chiesto, in sede di conclu- sioni definitive nel giudizio di primo grado, la revoca della relativa ordinanza;
che non risulta che la perdita incolpevole del documento sia stata messa in discussio- ne in fase di merito, donde l'onere della Piovesana di fornire la prova di tale specifico fatto;
che, conclusivamente, tanto i risultati della prova testimoniale quanto la lettera dell'avv. Tarasconi, CO- stituiscono elementi di giudizio che si aggiungono ai risultati della c.t.u., su cui si era basata la decisio- ne del tribunale e che nemmeno in appello furono messi in discussione. Ritenuto, quindi, che il ricorso è manifestamente in- fondato;
visto l'art.375 cpc.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma addi 4.7.03 Il Presidente 1 Relatore Eu na uy шес Jelive IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITA ANCELLERIA Oggi IL CANCELLIERECT Innocenzo Battista