Sentenza 26 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12493 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
AULA "A"24 93 /03 52/2003 t REPU B CA ITALIANA oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere R.G.N. 01578/2002 Dott. Paolo STILE Consigliere Dott. Grazia CATALDI Consigliere Cron. 26375 Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA ✔ UD. 04.03.2003 sul ricorso proposto da RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a. già Ferrovie dello Stato s.p.a.- Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona dell'institore avv. Giancarlo Alvino, in virtù di atto per notar dott. Paolo Castellini di Roma del 04 luglio 2001, rep. n. 63122, rapp.to e difeso dall'avv. Gerardo Vesci, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via di Ripetta, n. 22, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
1308
contro
LE NG 1 A -
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma, n. 01714/2001 depositata il 15 gennaio 2001, R.G. n. 42265/1995, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04 marzo 2003 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Antimo Luigi Venditti, in virtù di delega dell'avv. Gerardo Vesci, per la Rete Italiana s.p.a.. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Roma respingeva l'appello proposto dall'allora Ferrovie dello Stato s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni (oggi Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.) avverso la sentenza del Pretore dello stesso luogo del 27 ottobre 1994, che, a sua volta, aveva annullato il licenziamento intimato al proprio dipendente EL ES in data 6 luglio 1990 e aveva condannato la società al pagamento in favore del lavoratore delle retribuzioni maturate dalla data del recesso, oltre accessori. Aveva ritenuto il primo giudice non ingiustificate le assenze del ES dal lavoro per il periodo 08 novembre 1989 09 aprile 1990 e giustificata dalle condizioni psichiche del lavoratore stesso il comportamento relativo al suo rifiuto di sottoporsi a visita medica il 18 dicembre 1989 e di non presentarsi alla visita di controllo del 19 successivo, sicché doveva escludersi un suo intento doloso di impedire il controllo delle sue condizioni di salute. Osservava, in sintesi, il Tribunale che la tesi della società secondo cui il solo fatto oggettivo dell'assenza ingiustificata per oltre dieci giorni consecutivi legittimava, a termini contrattuali (art. 61, comma g), il licenziamento del dipendente, non era corretta, 4 2 dovendosi, invece, operare una valutazione anche sotto il profilo intenzionale del comportamento oggettivamente illegittimo;
dalla documentazione sanitaria agli atti, e, in particolare dalla contraddittorietà degli accertamenti degli stessi medici della Ferrovie, nonché dalla consulenza medico-legale disposta in secondo grado, con gli opportuni riferimenti ai disturbi della personalità del periziando, era risultata la incompatibilità del ES con l'attività lavorativa per il periodo delle assenze ingiustificate;
tale stato patologico escludeva la giusta causa dell'intimato licenziamento. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato s.p.a. Società di Trasporti e Servizi per Azioni) affidandosi ad - unico motivo di censura. ES EL non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5, c.p.c.. Deduce, in sintesi, la ricorrente che l'assenza doveva ritenersi arbitraria, nell'attuale realtà giuridica di società per azioni della datrice di lavoro, solo per il fatto che non era stata giustificata, irrilevante se per dolo o colpa più o meno grave, e in tal senso era accertato il comportamento del ES che non aveva comunicato alla società lo stato di malattia e si era sottratto agli accertamenti disposti dalla società, mentre la sentenza impugnata si era solo preoccupata di accertare, sotto il profilo sanitario, la sussistenza di motivi di salute incompatibili con la prestazione lavorativa. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata affronta la questione della arbitrarietà delle assenze del ES non solo in relazione al profilo dell'inottemperanza del lavoratore all'obbligo di sottoporsi alla visita medica del 18 dicembre 1989 e di essere rimasto assente alla visita 3 : -di controllo del 19 dicembre 1989, ma anzitutto rispetto alla "incompatibilità con la prestazione lavorativa" derivante dalla entità nosologica della malattia da cui questi era risultato affetto nel periodo considerato. In rapporto a tali due circostanze il giudice di appello, a conferma della sentenza di primo grado, ha ampiamente motivato circa la necessità, ai fini della arbitrarietà dell'assenza al lavoro per il periodo previsto dall'art. 61, lettera g), del contratto collettivo di settore, di ricondurre comunque la indagine, ai fini del "giudizio sulla sussistenza o meno della giusta causa di licenziamento", alla situazione in cui il "comportamento posto in essere dal lavoratore" si era maturato, pervenendo, quindi, dopo attento esame della documentazione sanitaria agli atti e previo espletamento di nuova consulenza medico-legale, al conclusivo accertamento della incompatibilità della prestazione lavorativa con lo stato di salute del lavoratore, e quindi alla insussistenza della giusta causa di licenziamento. Il ricorso in esame, abbandonando l'originaria prospettazione difensiva circa la insussistenza di motivi ostativi alla prestazione lavorativa (già secondo motivo di appello), insiste sulla interpretazione del citato art. 61 del contratto collettivo - già primo motivo di appello invocando la arbitrarietà dell'assenza dal lavoro per il خلف semplice e formale fatto della mancata comunicazione della malattia e della sottrazione del dipendente alle visite di controllo con riferimento all'obbligo del lavoratore (art. 48 del contratto collettivo) di immediato avviso al datore e di tempestivo invio di idonea giustificazione. Assume, in proposito, la società che “se compete al lavoratore provare il fatto materiale della assenza, spetta al lavoratore dimostrare la addotta giustificazione, nel nostro caso confermata in giudizio dai periti nominati dai Giudici di entrambi i gradi sotto il profilo della effettiva sussistenza dello stato patologico” e che sussiste arbitrarietà, ovvero ingiustificatezza, dell'assenza "quando il ferroviere non abbia fornito tout court tempestivi elementi di giustificazione (non importa se per dolo o colpa più o meno grave)". 4 Così proposta la censura, intitolata a solo vizio di motivazione, il ricorso deve essere rigettato, non risultando agli atti (ed anzi risultando il contrario, se non altro per le modalità in cui è condotta l'istruttoria nei giudizi di merito) che la questione proposta in questa sede sia stata tempestivamente dedotta. Né la società si è fatta carico in questa sede, come pure è doveroso in linea con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in che modo, e quando, la detta questione circa la diversa interpretazione, nei termini restrittivi esposti nella presente impugnazione, del contratto collettivo (art. 61, lettera g), è stata introdotta dinanzi al primo giudice. E' appena il caso di rilevare, ad abundantiam, che, anche il capo della sentenza impugnata, relativo alla imprescindibile esigenza di coniugare la arbitrarietà dell'assenza di cui al citato art. 61 del contratto con una valutazione della situazione, in cui il mancato adempimento dell'obbligo del lavoratore al rispetto delle regole procedurali si è maturato, non trova, al di là della mera titolazione, la benché minima specificazione sull'assunta illogicità e irrazionalità della motivazione ovvero una minima indicazione sulle modalità in cui si sarebbero verificate le violazioni, e quali, delle regole legali di ermeneutica contrattuale. In conclusione, a ben vedere, risulta prospettata, senz'altra argomentazione o spiegazione, la sola diversa lettura dell'art. 61, lettera g), del contratto collettivo del settore, e ciò in violazione del consolidato principio, secondo cui "l'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. La parte che denuncia la violazione di tali regole ha, poi, l'onere, al di là dell'indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento 5 seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse" (da ultimo, Cass. 13 agosto 2001, n. 11090). Il ricorso, pertanto, va rigettato, e, per mancanza di attività difensiva (l'intimato non si è costituito), non deve farsi luogo al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 04 marzo2003. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente quiovanni fepparilla Sergio Mattone баро Metidu CANCIELLIEREU L BeBssitate in Cancelleria. eggi,26 AGO, 2003 CANNICEULIEBRE love paid 9