Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 1
Tanto in tema di mediazione, quanto in tema di procacciamento di affari, deve ritenersi consentita alle parti, nella libera esplicazione della loro autonomia negoziale, la facoltà di derogare alla disciplina codicistica - che impone la corresponsione della provvigione al mediatore per il solo fatto che il contratto sia stato concluso per il suo intervento - e stabilire che il pagamento della provvigione stessa sia subordinato, invece, al buon fine dell'affare. (Cfr. Corte dei Conti ss. uu. N. 53 del 1996).
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 18/11/2003 n. 209 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 18 novembre 2003
La societa\' XY S.p.A., nel formulare il quesito oggetto dell\'istanza di interpello in esame, ha rappresentato quanto segue. La societa\' istante, al fine di promuovere il servizio Adsl........ ha stipulato un contratto di collaborazione commerciale con la societa\' K S.p.A. la quale svolge attivita\' di marketing e promozione generale per K. In base a tale contratto il servizio Adsl.......... viene promosso all\'interno della campagna denominata ............... La K S.p.A. riconosce 1000 punti dell\'operazione a premi ............ad ogni socio K che acquisti on line il servizio Adsl........... collegandosi al sito K e seguendo la procedura indicata nel sito informatico. La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10286 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZE DI IN VA & C SAS, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore VA ZA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLE BORGHESE 72, presso lo studio dell'avvocato FRANCO VOLTAGGIO LUCCHESI, che lo difende unitamente all'avvocato BRUNO BAREL, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ESPANSO STAMPI s.n.c. DI TORZA PIERANGELO, in persona del socio amministratore e legale rappresentante sig. ZA ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRADISCA 7, presso lo studio dell'avvocato CARLO DE PORCELLINIS, difeso dall'avvocato EMILIO LENCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 505/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione 3^ civile emessa il 1^ febbraio 1999; depositata il 07/04/99;
RG.622/98,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato ANTONIO VOLTAGGIO (per delega Avv. Voltaggio Lucchesi);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del sesto motivo, rigetto degli altri motivi.
Svolgimento del processo
La ES MP s.d.f. di ZA ER e LE UL proponeva opposizione davanti al tribunale di Treviso, avverso il decreto ingiuntivo emesso dal presidente di quel tribunale, di condanna dell'opponente al pagamento dei confronti della s.a.s. ZE di ZA VA & c. della somma di L. 17.100.000, quale provvigione, che l'opposta assumeva doveva esserle corrisposta. Infatti, secondo la ZE, essendo essa stata contattata da una società spagnola di Pamplona per l'acquisto sul mercato italiano di una macchina stampatrice di polistirolo, essa aveva contatto la ES MP, con la quale aveva raggiunto l'accordo con scrittura del 22.6.1994 per la vendita alla società spagnola di una stampatrice nuova, con un diritto di provvigione pari al 20% e, nelle more della costruzione, per la vendita di una macchina usata al prezzo non inferiore a L. 25 milioni, con la precisazione che se la ZE avesse ottenuto un prezzo maggiore, questa eccedenza costituiva provvigione di vendita della macchina stampatrice usata;
che il cliente spagnolo aveva acquistato la macchina per L. 40 milioni, versandone 20 di acconto;
che l'ulteriore differenza di L. 20 milioni non era stata pagata, perché la macchina risultava viziata e la ES MP non aveva provveduto a trasmettere pezzi della macchina ne' a trasmettere la documentazione per il funzionamento. Il tribunale, con sentenza depositata il 22.3.1997, rigettava l'opposizione.
Proponeva appello la ES MP. Resisteva la ZE. La corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 31.5. 1999, accoglieva l'appello, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda.
Riteneva la corte di merito che nella specie il procacciamento di affari avvenne da parte dell'attrice in favore del cliente spagnolo, che le aveva dato l'incarico di procurarle l'acquisto della macchina stampatrice, per cui quest'ultimo doveva pagarle la provvigione;
che, in ogni caso, ove anche sulla base della scrittura del 22.6.1994 si volesse ritenere che la vendita della macchina avvenne da parte della ES MP alla ditta spagnola e che la ZE avesse svolto attività di procacciatore di affari, le parti avevano voluto "una certa, reciproca alea negoziale, nel senso che se l'affare fosse andato a buon fine, ZE avrebbe lucrato la provvigione, trattenendo tutto il prezzo eccedente L. 25 milioni"; che nella fattispecie non vi era alcuna prova che ZE avesse ottenuto il prezzo di L. 40 milioni, ma solo il prezzo di L. 20 milioni, per cui, essendo stata realizzata in concreto solo quest'ultima somma, nulla era dovuto per provvigione;
che il comportamento della ZE fosse contrario a buona fede per aver promesso in vendita per 40 milioni di lire al cliente spagnolo una macchina che ne valeva solo 25.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la s.a.s. ZE.
Resiste con controricorso la s.d.f. ES MP. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Rileva la ricorrente che, per quanto, fosse provato, sulla base della documentazione prodotta, che il procacciamento di affari fosse intervenuto tra essa e la ES MP, la sentenza di appello l'aveva ritenuto sussistente tra essa ricorrente e la ditta spagnola, senza motivare perché l'avesse escluso nei confronti della ditta italiana, sia pure come prima ragione della decisione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata ha, in modo contraddittorio rispetto a quanto sostenuto in precedenza, ritenuto poi che l'accordo intercorso tra essa ricorrente e la ES fondava la provvigione nella parte eccedente il prezzo di L. 25 milioni.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 1755 c.c. Sostiene la ricorrente che, avendo il giudice di merito ritenuto, in ogni caso, l'esistenza di un rapporto di procacciamento di affari tra essa attrice e la convenuta, a norma dell'art. 1755 c.c., doveva esserle riconosciuto il diritto alla provvigione, essendo intervenuta la conclusione dell'affare per la somma di L. 40 milioni.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe motivato le ragioni per cui non riteneva provato che il contratto era stato stipulato per la somma di L. 40 milioni, pur esistendo in tal senso la fattura della ES MP.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la contraddittoria ed insufficiente motivazione dell'impugnata sentenza su un punto decisivo della controversia. Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto inverosimile il prezzo contrattuale nella misura di L. 40 milioni, facendo riferimento al comportamento contrattuale della ZE nei confronti del cliente spagnolo, contrario a buona fede, mentre esso non rilevava nell'ambito del rapporto con essa attrice, e che inoltre la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della deposizione della teste NE IO, figlia del legale rappresentante della società convenuta, nonché della fattura della ES per 40 milioni.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. Secondo la ricorrente nella fattispecie non si tratterebbe di un contratto aleatorio, come ritenuto dalla sentenza impugnata, ma della corrente alea contrattuale;
inoltre il giudice di appello non avrebbe dato risposta ad una questione lungamente dibattuta nelle fasi di merito e se cioè il mancato pagamento dei restanti 20 milioni di lire da parte dell'acquirente spagnolo fosse addebitabile alla ES, come sostenuto da essa ricorrente, poiché in questo caso l'inadempimento colposo dell'ES (che aveva fornito un macchinario difettoso) non poteva ricadere su di essa ricorrente.
2.1. Ritiene questa Corte che i suddetti motivi, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente.
Va, anzitutto, rilevato che la sentenza impugnata si fonda su due rationes decidendi.
Quanto al primo motivo va, infatti, rilevato che il rigetto della domanda attrice nella sentenza impugnata è fondato su due rationes decidendi.
La prima consiste nel fatto che, avendo la ZE avuto incarico dal cliente spagnolo di procurargli l'acquisto della stampatrice, ciò comportava che la ZE operò quale procacciatrice di affari di quest'ultimo.
La seconda consiste nel ritenere che detto procacciamento d'affari sia avvenuto in favore della ES MP, ma che non si erano verificate le circostanze di fatto perché fosse dovuta la provvigione.
Osserva questa Corte che la sentenza - impugnata dà atto che tra la ZE e la ES MP intervenne un accordo (scrittura del 22.6.1994), con il quale alla ZE veniva concessa la provvigione pari all'eccedenza del prezzo che la ZE fosse riuscita ad ottenere dal cliente spagnolo, rispetto a quello di vendita della macchina usata, fissato in L. 25 milioni.
Da ciò consegue che, poiché è pacifico tra le parti e per la stessa sentenza, che tra le parti attualmente in causa vi fu un accordo, perché la ZE si adoperasse per la conclusione del contratto e fu stabilita una provvigione, tra di esse intercorse un contratto di mediazione.
2.2. Il problema che residua è solo se detto contratto di mediazione fu quello tipico di cui all'art. 1755 c.c., ovvero se si trattò di un contratto di mediazione cd. unilaterale, detto anche - segnatamente in giurisprudenza - "procacciamento di affare"-. Sotto il primo profilo, non è di ostacolo il fatto che le parti abbiano conferito al mediatore l'incarico separatamente ed in tempi diversi, se l'intento comune sia stato quello di giovarsi dell'opera del mediatore per la conclusione del contratto principale (Cass. 12.10.1993, n. 10062).
2.3. La sentenza impugnata esclude la sussistenza di una mediazione tipica, per la mancanza di imparzialità della zeta, la quale aveva interesse a far maggiorare il prezzo di vendita della macchina e, sotto tale profilo, ritiene che il comportamento contrattuale della ZE sia stato contrario a buona fede.
Ritiene questa corte di dover condividere l'orientamento giurisprudenziale, avversato da parte minoritaria della dottrina, secondo cui sussiste l'obbligo dell'imparzialità a carico del mediatore, in quanto ciò costituisce effetto naturale dell'unità della fattispecie della mediazione tipica ed anche fondamento della pretesa di compenso del mediatore da entrambe le parti, in quanto il mediatore non potrebbe pretendere la provvigione da entrambe le parti se la sua attività non sia stata imparziale (Cass. n. 3531 del 1980).
2.4. Va anzitutto osservato che il difetto di imparzialità è stato rilevato dalla sentenza impugnata nei confronti del solo cliente spagnolo.
Ciò comporta che, essendo stato riconosciuto dalla sentenza impugnata che la ES MP conferì alla ZE di provvedere a vendere la macchina stampatrice al prezzo di L. 25 milioni, riconoscendo che l'eccedenza di prezzo costituisse provvigione per la ZE, se il giudice di merito ha ritenuto che tanto comportasse il venir meno del requisito dell'imparzialità per il mediatore nell'ambito della mediazione tipica, ciò finiva per influenzare solo il rapporto tra la ZE ed il cliente spagnolo (il quale rapporto non è oggetto di questa causa).
Il rapporto tra le parti in causa, proprio per la ritenuta "parzialità" della ZE in favore della ES, conservava invece il carattere di mediazione unilaterale o procacciamento di affari, in favore di quest'ultima.
Infatti la mediazione tipica (art. 1754 ss. c.c.) ed il contratto atipico di procacciamento d'affari si distinguono sotto il profilo della posizione di imparzialità del mediatore rispetto a quella del procacciatore il quale agisce su incarico di una delle parti interessate alla conclusione dell'affare e dalla quale, pur non essendo a questa legato da un rapporto stabile ed organico (a differenza dell'agente) può pretendere il compenso. I due rapporti hanno in comune l'elemento della prestazione di una attività di intermediazione finalizzata a favorire fra terzi la conclusione degli affari (Cass. 6 aprile 2000, n. 4327; 17 dicembre 1996, n. 11244).
3. Da ciò consegue che, stante l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito, il procacciamento d'affari della ZE avvenne in favore della resistente e non della ditta spagnola.
Sennonché l'erroneità in diritto della prima ratio decidendi, non comporta la cassazione della sentenza impugnata, in quanto esatta in diritto è la seconda ratio decidendi, su cui si fonda autonomamente la decisione, come in seguito si vedrà (Cass. n. 237/1995). Sotto questo profilo, quindi, non può essere accolto il primo motivo di ricorso, ma va solo corretta, nei termini suddetti l'impugnata sentenza, applicando estensivamente il principio fissato dall'art. 384, c. 2, c.p.c.. 4.1. Con la seconda motivazione la sentenza impugnata ha ritenuto che era intervenuto un accordo tra la ZE e la ES MP;
che la prima era interessata alla vendita ed al prezzo, tanto da considerarla "in qualche modo associata alla vendita", e che il contratto in questione configurasse un procacciamento d'affari (o una mediazione unilaterale e quindi atipica) tra la ZE e la ES MP.
A tale forma di mediazione atipica, in quanto compatibili, andavano applicate le norme in tema di mediazione tipica.
4.2. Tra dette norme vi è certamente, come osservato dalla ricorrente, anche quella di cui all'art. 1755 c.c., per cui al procacciatore di affari compete la provvigione, anzitutto, secondo "i patti" (art. 1755 c.c.). Poiché l'onerosità del contratto di mediazione è solo naturale e non dipende dalla struttura del contratto, la dottrina ha ritenuto che la stessa è derogabile con appositi patti che non eliminano il rapporto di mediazione.
Sulla base di questo principio va quindi condiviso anche in tema di procacciamento di affari l'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto che, pur spettando al mediatore la provvigione per il solo fatto di aver prestato la sua opera per la conclusione del contratto e quindi in dipendenza del raggiunto accordo tra i contraenti, tuttavia le parti nella libera esplicazione della loro autonomia negoziale possono derogare a tale disciplina e stabilire che il pagamento della provvigione sia subordinato al buon fine dell'affare (Cass. 27 novembre 1982, n. 6472; Cass. 6.12.1972, n. 3528; Cass. 70/2122).
4.3. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha interpretato l'accordo intervenuto tra le parti, di cui alla scrittura del 22.6.1994, appunto in questi termini.
Infatti la sentenza impugnata ha ritenuto che l'accordo tra le parti prevedesse che la ZE lucrasse la provvigione, se "l'affare fosse andato a buon fine", "trattenendo il prezzo eccedente L. 25 milioni";
che il prezzo "ottenuto" era stato solo di L. 20 milioni, mentre non era stata fornita alcuna prova che era stato "ottenuto" un prezzo di L. 40 milioni.
In altri termini, il giudice di merito, nelll'effettuare l'interpretazione della volontà contrattuale delle parti, ha ritenuto che esse vollero la provvigione, quale eccedenza di prezzo, non in relazione al prezzo, pattuito nel contratto, ma in relazione alla somma corrisposta: in concreto e cioè a quella effettivamente poi versata dall'acquirente spagnolo, in altri termini condizionando la provvigione stessa al "buon esito del contratto". Poiché questa è l'interpretazione del contratto intervenuto tra le parti effettuata dal giudice di merito (per quanto con motivazione non sempre chiara), ovviamente finiva per non essere autonomamente decisivo in questa costruzione quale fosse il prezzo pattuito tra acquirente e venditore, sia pure per il tramite del procacciatore d'affari.
In questa ricostruzione della volontà negoziale effettuata dalla sentenza impugnata, ai fini della provvigione, ciò che conta è quale fosse la somma effettivamente pagata dall'acquirente, in quanto solo se questa "in concreto" avesse superato la somma di L. 25 milioni, si sarebbe realizzata la condizione dell'esistenza di un'eccedenza da imputare a provvigione. Ed è in questo senso che la sentenza impugnata parla di "reciproca alea negoziale", che rimane pur sempre la normale alea negoziale e non trasforma il contratto in questione in contratto aleatorio, solo perché la provvigione è condizionata al "buon esito del contratto".
4.4. Da ciò l'ulteriore conseguenza che sono infondate perché irrilevanti, le censure mosse dalla ricorrente con i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto alla sentenza impugnata, in quanto gli stessi attengono al presupposto, escluso dalla sentenza impugnata, che la provvigione fosse dovuta in relazione al prezzo stabilito nel contratto e non alla somma, in concreto, corrisposta dall'acquirente spagnolo. Poiché per la sentenza era rilevante ai fini del calcolo della provvigione (secondo la ricostruita volontà contrattuale) solo la somma effettivamente incassata dalla ES MP, la stessa ha ritenuto, implicitamente, che non era rilevante stabilire quale fosse il prezzo pattuito con il cliente spagnolo per l'acquisto della macchina stampatrice.
Nè la ricorrente ha impugnato, sotto il profilo della violazione dei canoni ermeneutici di interpretazione della volontà contrattuale (art. 1362 e segg.), ovvero sotto il profilo motivazionale, la suddetta interpretazione del contratto di procacciamento di affari, intervenuto tra le parti.
5. Infondato è il settimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta "error in procedendo", ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per non essersi pronunziato il giudice di appello sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto la copia fotoriproduttiva dell'atto di citazione in appello era priva dei requisiti richiesti dall'art. 1, lett. c. l. n. 183/1993. A tal fine va, infatti, rilevato che con la comparsa di costituzione e risposta in appello la ricorrente afferma che "si impongono alcune considerazioni formali sull'atto di citazione di appello notificato da controparte, quanto meno fino a quando non sarà possibile vederne l'originale".
Successivamente detto originale fu depositato dall'appellante ed in sede di precisazione delle conclusioni l'appellata si limitò a concludere per il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto (e quindi nel merito), non riproponendo la suddetta questione di rito, che doveva ritenersi abbandonata, per cui esattamente il giudice di appello non si è pronunciato sulla stessa.
6. Infondato è anche l'ottavo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta che il giudice di appello non abbia rilevato d'ufficio la genericità dei motivi di appello, dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione.
Ritiene questa Corte che il motivo non possa essere accolto. Infatti la disposizione dell'art. 342 c.p.c., che richiede la specificità dei motivi di appello, implica solo la necessità che la manifestazione volitiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e non anche che siano adoperate formule o schemi particolari nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, che è affidata alla capacità espressiva del difensore, al quale si richiede solo quella chiarezza necessaria per la individuazione delle censure che egli intende sottoporre al giudice di secondo grado e non anche una ordinata sequenza degli argomenti con formale enunciazione dei punti e dei motivi dell'appello (Cass. 10 gennaio 1996, n. 169; Cass. S.U. 22.7.1993,n. 8181). Nella fattispecie nell'atto di appello, ancorché sommariamente, sono spiegate le ragioni dell'impugnazione, si da consentire al giudice (ed all'appellata) di identificare i punti da esaminare e di vagliare le ragioni di fatto e di diritto, per le quali era formulato il gravame.
7. Pertanto il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente per questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in Euro centotrentanove//79, oltre Euro
Millecinquecento//00 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002