Sentenza 5 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2003, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 017 01 703 SEZIONE LAVORO Lavoro Ki Magistrati:Composta dagli PUTAT RO D NATIDott. Mario Presidente R. G. N. 17247/0 Cron. 3899 Dott. Ettore MERCURIO Consiglier Rep.Dott. Fernando LUPI Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 03/10/02 Rel. Consigliere Dott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: PANORAMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società incorporante la SILOS CENTRI COMMERCIALI S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO GRAZIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO OLIVETTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AG ME;
- intimato 2002 3857 avverso la sentenza n. 18025/99 del Tribunale di ROMA, -1- depositata il 30/09/99 - R.G. N. 29100/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. Grazia | CATALDI;
udito l'Avvocato OLIVETTI;
¡udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Roma, con sentenza del 19 luglio 1996, accoglieva il ricorso col quale il sig. CO AG chiedeva che venisse dichiarato illegittimo il licenziamento intimatogli dalla Silos centri commerciali s.p.a., con condanna della società convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli i danni. Avverso la decisione di primo grado la Panorama s.p.a., che aveva incorporato la Silos centri commerciali s.p.a., proponeva appello al Tribunale di Roma che lo rigettava. I giudici del gravame, pur constatando che le condotte contestate al ricorrente - la più grave delle quali consisteva nell'aver attribuito un prezzo più basso di quello reale di vendita ad una confezione di prociutto di gr.460 che egli stesso aveva acquistato costituivano violazione della disciplina del Cataldi rapporto, ritenevano che tale scostamento non era tanto grave da giustificare la sanzione risolutiva a fronte di un rapporto nel quale, per più di dieci anni, non vi erano state deviazioni e che, proprio in relazione a ciò, meritava una sanzione conservativa, sufficiente a ristabilire il vincolo fiduciario. Il Tribunale rilevava che il contratto collettivo richiamato dall'appellante disponeva che il licenziamento in tronco si applicava alle mancanze più gravi per ragione di moralità e fedeltà, mostrando di ritenere la sanzione estrema come pena residuale da adottarsi per comportamenti ben più rilevanti di quello realizzato dal AG ( abuso di fiducia, concorrenza, violazione del segreto d'ufficio) Per la cassazione della sentenza del Tribunale la società Panorama p.a. propone ricorso fondandolo su un unico motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE La società Panorama, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2119 C.C. (art.360 n.3 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per aver ritenuto risolutivi la tenuità del danno e l'assenza di precedenti disciplinari, senza alcuna analisi dell'incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro ed il lavoratore ed osserva che l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi era prevista dalla contrattazione collettiva tra le cause che non consentivano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
deduce che il AG aveva abusato della fiducia accordatagli in quanto aveva commesso l'appropriazione approfittando proprio della mansione a cui era assegnato, realizzando così una mancanza espressamente prevista dal contratto collettivo: l'abuso di fiducia IK (art.144 seconda parte CCNL 14.12.1990, all'epoca vigente). Il motivo è infondato. La ricostruzione della vicenda che ha dato luogo al licenziamento, peraltro sostanzialmente pacifica, la individuazione degli elementi che la caratterizzano, il giudizio di proporzionalità tra fatto commesso e sanzione sono riservati al giudice del merito. Riguardo a quest'ultimo aspetto, l'apprezzamento dello stesso giudice è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo di una non adeguata e coerente esposizioni delle ragioni che lo sorreggono. Nel caso in esame il percorso motivazionale percorso dal giudice del gravame è esente da vizi logici. Il Tribunale correttamente ha richiamato il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (v., tra le tante, Cass. n.11163 del 1995, N.13353 del 1991, n.586 del 1989) in base al quale il licenziamento va considerato come pena residuale cui ricorrere solo quando la sanzione conservativa si dimostri assolutamente inutile a ristabilire il vincolo fiduciario. Pur non negando la gravità del fatto e non soffermandosi sul valore minimo della merce sottoprezzata - elemento sul quale aveva invece posto l'accento il Pretore, come risulta dalla sentenza impugnata - il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie una sanzione conservativa sarebbe stata sufficiente a ristabilire il vincolo fiduciario, tenuto conto dell'assenza di qualsiasi l b provvedimento disciplinare a carico del lavoratore in dieci anni di attività la Ca lavorativa alle dipendenze della società ricorrente. Né vale obiettare che "l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi" è prevista dal contratto collettivo quale giusta causa di licenziamento : a parte la considerazione che il comportamento addebitato al lavoratore non corrisponde esattamente all'ipotesi contrattuale, in ogni caso le previsioni della contrattazione collettiva costituiscono semplicemente un paramentro di valutazione e non sono vincolanti nello stabilire nel caso concreto l'esistenza della giusta causa di licenziamento che, a norma dell'art. dell'art.2119 non consegue a qualsiasi inadempimento, pur rilevante sul piano disciplinare, ma si identifica con quella causa che non consente la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto: e tale valutazione della gravità del fatto ai sensi della norma citata, nel caso in esame è stata correttamente effettuata prendendo in considerazione, non tanto la speciale tenuità del danno patrimoniale, bensì il profilo del valore sintomatico che il fatto poteva assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e quindi nella fiducia che nello stesso poteva nutrire l'azienda ( v.Cass. 25 novembre 1997 n.11806; 27 dicembre 1999 n.14567), valorizzando a tale fine il pregresso comportamento del lavoratore. La sentenza impugnata, dunque, oltre ad essere giuridicamente corretta, si presenta lineare sul piano logico e non merita censure. Il ricorso va, quindi, rigettato. Non si provvede sulle spese in quanto l'intimato non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla è dovuto per le spese. Così deciso il 3 ottobre 2002 t NE Grazia Cataldi IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Mus CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI B. 200 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA CANCELLIERE - DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-0-73 N. 533