Articolo 1073 del Codice della navigazione
Articolo 1064Articolo 1074
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21 aprile 1942
Art. 1073.
(Rinvio).

All'esecuzione per consegna dell'aeromobile, alla estinzione e alla sospensione dei processi di esecuzione si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in materia.

Alla distribuzione del prezzo si applicano gli articoli 680, 681 del presente codice.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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