Articolo 617 del Codice della navigazione
Articolo 616Articolo 618
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21 aprile 1942
Art. 617.
(Omologazione del regolamento).

Se il regolamento contributorio non e' impugnato, o se le impugnazioni proposte sono rigettate con sentenza passata in giudicato, il pretore, con ordinanza, omologa il regolamento e gli conferisce efficacia di titolo esecutivo.

Se una o piu' impugnazioni sono accolte con sentenza passata in giudicato, il pretore dispone, con ordinanza, che lo stesso liquidatore, o altro a tal fine nominato nelle forme di cui all'articolo 612, proceda alla formazione di un nuovo regolamento.

Il nuovo regolamento non puo' essere impugnato per motivi che hanno gia' formato oggetto di impugnazione del precedente regolamento.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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