Articolo 500 del Codice della navigazione
Articolo 499Articolo 501
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21 aprile 1942
Art. 500.
(Prescrizione).

Il diritto alle indennita' e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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