Articolo 1138 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 1138.
(Impossessamento della nave o dell'aeromobile).

I componenti dell'equipaggio di una nave o di un aeromobile, i quali se ne impossessano, sono puniti:
1) con la reclusione da dieci a venti anni, se il fatto e' commesso mediante violenza o minaccia in danno del comandante, degli ufficiali della nave o dei graduati dell'aeromobile;
2) con la reclusione da tre a dodici anni, se il fatto e' commesso clandestinamente o con mezzi fraudolenti.

Per i promotori e per i capi la pena e' aumentata fino a un terzo.

Se il fatto e' commesso da persona estranea all'equipaggio, le pene sono ridotte di un terzo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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