Articolo 1106 del Codice della navigazione
Articolo 1105Articolo 1107
Versione
21 aprile 1942
Art. 1106.
(Aggravanti).

La pena e' da uno a cinque anni:
1) se il fatto previsto dall'articolo precedente e' commesso in condizioni nelle quali non e' possibile ricorrere alla forza pubblica;
2) se, nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente, l'ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto e' commesso al fine d'interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi;
3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell'articolo precedente, alcuna delle persone e' palesemente armata ovvero il fatto e' commesso con minaccia.

Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena e' aumentata fino a un terzo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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