Articolo 549 del Codice della navigazione
Articolo 548Articolo 550
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21 aprile 1942
Art. 549.
(Privilegi sugli avanzi delle cose).

In caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio, questo si esercita su cio' che avanza ovvero viene salvato o ricuperato.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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