Articolo 405 del Codice della navigazione
Articolo 404Articolo 406
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21 aprile 1942
Art. 405.
(Interruzione del viaggio della nave).

Se il viaggio della nave e' interrotto per causa di forza maggiore il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

Tuttavia il vettore ha diritto all'intero prezzo, se, in tempo ragionevole, procura a sue spese al passeggero la prosecuzione del viaggio su nave di analoghe caratteristiche, fornendogli nell'intervallo l'alloggio e il vitto, se questo fu compreso nel prezzo di passaggio.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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