Articolo 481 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 481.
(Prescrizione).

L'azione per contribuzione alle avarie comuni si prescrive col decorso di un anno dal termine del viaggio della nave o, se trattasi di viaggio circolare, dal termine del viaggio contributivo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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