Articolo 929 del Codice della navigazione
Articolo 928Articolo 921
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21 aprile 1942
Art. 929.
(Rimpatrio di stranieri assunti su aeromobili italiani).

Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri assunti su aeromobili nazionali, purche' gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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