Articolo 1306 del Codice della navigazione
Articolo 1305Articolo 1307
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21 aprile 1942
Art. 1306.
(Beneficiari dell'assicurazione contro i rischi di volo).

Le disposizioni dell'articolo 936 si applicano anche quando il contratto di assicurazione sia stato concluso anteriormente alla data dell'entrata in vigore del codice, sempre che la morte dell'assicurato sia avvenuta successivamente a tale data.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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