Articolo 1143 del Codice della navigazione
Articolo 1142Articolo 1144
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21 aprile 1942
Art. 1143.
(Impiego abusivo della nave o dell'aeromobile).

Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte la nave, il galleggiante o l'aeromobile a profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.

Non e' punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantita'.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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