Articolo 471 del Codice della navigazione
Articolo 470Articolo 472
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21 aprile 1942
Art. 471.
(Spese eccezionali).

Per quanto concerne le spese eccezionali, il danno da ammettere nella massa creditoria e' valutato sulla base della spesa sopportata, ovvero di quella che sarebbe stata sufficiente per la salvezza della spedizione e che con altra maggiore e' stata sostituita.

A tali spese devono essere aggiunti gli interessi del prestito contratto per conseguire la somma necessaria, il maggior valore dovuto al proprietario delle cose allo stesso fine vendute, nonche' i premi di assicurazione relativi all'operazione.

Dalle spese devono invece essere dedotti gli eventuali miglioramenti apportati per differenza tra il nuovo e il vecchio nelle riparazioni effettuate.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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