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Sentenza 4 luglio 2023
Sentenza 4 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/07/2023, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2023 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 2828/2022 promossa da:
con sede legale a Bergamo Parte_1
(C.F./P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MELE LORENZO, con elezione di domicilio in VIALE PAPA
GIOVANNI XXIII 64 24121 BERGAMO, nello studio dell'avv. MELE LORENZO;
ATTORE – OPPONENTE
contro
con sede legale a Conegliano - TV (C.F./P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MASSERONI
ERMANNO, con elezione di domicilio in VIA XX SETTEMBRE, 58/A 24122
BERGAMO, nello studio dell'avv. MASSERONI ERMANNO;
CONVENUTO – OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice-opponente: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in accoglimento della proposta opposizione per i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte di a procedere ad esecuzione forzata in danno della Controparte_1
e per l'effetto dichiarare l'inefficacia del precetto Parte_1
pagina 1 di 10 notificato in data 5/04/2022; IN VIA ISTRUTTORIA: nella denegata ipotesi in cui la causa fosse rimessa sul ruolo, si insiste nell'ammissione di tutte le istanze istruttorie e documentali nonché dei documenti allegati nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c con il rigetto di tutte le istanze di controparte;
SULLA CONDANNA ALLE SPESE: Con la condanna della società opposta alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio con previsione di tutti gli oneri ed accessori di legge come previsto”.
Per parte convenuta-opposta: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingersi ogni domanda avanzata da nei confronti Parte_1
di quale procuratrice di in quanto infondata in fatto Controparte_2 Controparte_1
ed in diritto. IN OGNI CASO: spese e compenso professionale di causa interamente rifusi”.
************
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., regolarmente notificato il 19/04/2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio dopo avere ricevuto in data 05/04/2022 la Controparte_1
notifica del precetto di € 106.246,71, unitamente al titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario ipotecario del 08/09/2004 a rogito del notaio rep. 48972 Persona_1
racc. 7710 dell'originario importo di € 2.100.000,00 (doc. n.
1-A, B e C fascicolo attore).
L'attore lamenta l'inefficacia dell'atto di precetto a lui notificato per due ordini di motivi:
1) la mancanza di legittimazione attiva di per carenza di notifica Controparte_1
al debitore della cessione del credito;
2) l'inefficacia della clausola vessatoria di cui all'art. 17 delle condizioni generali allegate al contratto di mutuo del 08/09/2004, per cui occorre esplicita dichiarazione della banca per la liberazione del debitore
[...]
a seguito dell'accollo del mutuo da parte dell'acquirente Parte_1
, con conseguente insussistenza del diritto ad agire da parte di Parte_2 [...]
nei confronti di non CP_1 Parte_1
pagina 2 di 10 prevedendo il mutuo fondiario alcun accollo in danno di Parte_1
[...]
Parte convenuta si è tempestivamente costituita in data Controparte_1
10/06/2022 (prima udienza fissata per il 26/07/2022, differita d'ufficio al 22/09/2022),
contestando tutte le allegazioni attoree e chiedendo il rigetto della domanda avversa.
Con ordinanza del 17/06/2022 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto.
Con successiva ordinanza del 20/01/2023 il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di espletare istruttoria. All'udienza del 19/04/2023 (tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione, dopo la decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, termini scaduti rispettivamente il 30/05/2023 e il 19/06/2023.
********
1 – Nel merito della causa in ordine al primo motivo di opposizione inerente la mancanza di legittimazione attiva di può integralmente richiamarsi il Controparte_1
contenuto della ordinanza del 17/06/2022, con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, posto che sul punto nulla più è stato dedotto dalle parti.
L'ordinanza così statuiva: “- è priva di fondamento la doglianza inerente la mancata
conoscenza della cessione del credito, posto che ai sensi dell'art. 58 T.U.B. la
pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale produce gli effetti di cui all'art. 1264
c.c.; - a riguardo parte convenuta ha debitamente provato di essere Controparte_1
cessionaria del credito, avendo indicato nell'atto di precetto gli estremi della cessione, la
Gazzetta Ufficiale di pubblicazione della cessione di credito (doc. n. 4 fascicolo convenuto
– estratto GU n. 52 del 05/05/2018) ed il perimetro della stessa (“i dati indicativi dei
crediti ceduti sono messi a disposizione sul sito internet www.intesasanpaolo.com (cfr. pag.
pagina 3 di 10 488 dell'elenco crediti ceduti da - codice NDG 3544922287000”); Controparte_3
la banca ha anche prodotto l'elenco dei crediti ceduti (doc n. 3 fascicolo convenuto – pag.
488), ove risulta il credito caratterizzato dal NSG 3544922287000, e documentazione della
banca cedente indicante NSG 3544922287000 collegata ai dati anagrafici del debitore
(doc n. 5 fascicolo convenuto); …”.
La contestazione attorea è pertanto infondata e va quindi affermata la sussistenza della legittimazione attiva di nella pretesa creditoria derivante dal Controparte_1
contratto mutuo oggetto di causa.
2 – In ordine al motivo di opposizione inerente l'inefficacia della clausola vessatoria di cui all'art. 17 delle condizioni generali allegate al contratto di mutuo, va premesso in fatto che con contratto di mutuo fondiario ipotecario del 08/09/2004 a rogito del notaio Per_1
rep. 48972 racc. 7710,
[...] Parte_1
riceveva in mutuo dalla (cedente di Controparte_4 Controparte_1
la somma di € 2.100.000,00 (doc. n.
1-A, B e C fascicolo attore). Nel medesimo contratto all'art. 1 sono richiamate le condizioni generali del mutuo di cui all'allegato C.
a) Infatti all'art. 1 si dice expressis verbis che le condizioni generali del mutuo sono
“firmate dalle parti e da me notaio” e che “la parte mutuataria dichiara di ben conoscere
per averne ricevuto copia dalla Banca in sede di presentazione della domanda di mutuo, approvandone in particolare, ai sensi dell'art. 1341 c.c. gli artt. […] 17 (suddivisione del mutuo in quote e accollo)” (doc. n. 3 fascicolo attore – contratto art. 1 pag. 2).
La suddetta clausola art. 17 riprodotta a pagina 8 delle condizioni generali di mutuo risulta sottoscritta dalle parti e dal notaio, tenuto conto che si tratta condizioni redatte sul fronte e retro delle pagine e le firme sono apposte su tutte le pagine dispari (doc. n. 3 fascicolo attore – pag. 28 del documento).
L'art. 17 delle condizioni generali di mutuo prevede che: “1. Nel caso di mutui garantiti da
ipoteca, la Banca, se richiesto dalla parte mutuataria o da terzi acquirenti del bene
ipotecato, procede alla suddivisione nel mutuo in quote con correlativo frazionamento
pagina 4 di 10 dell'ipoteca nel rispetto della normativa vigente….
2. La parte mutuataria si impegna per sé, successori e aventi causa, a notificare alla banca, a mezzo di raccomandata, l'avvenuto
trasferimento a terzi della proprietà dei beni ipotecati o comunque finanziati ovvero della
costituzione di un diritto reale di godimento sui medesimi, con accollo di mutuo, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, corredando la notifica con copia autentica del relativo
titolo, idoneo a tutti gli effetti di legge.
3. L'eventuale accollo del mutuo si perfezionerà nei
confronti della Banca solo a seguito di esplicito assenso della Banca stessa, a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 1273, primo comma, c.c….
4. In ogni caso
l'adesione della Banca all'accollo non produce liberazione del debitore originario, salva
specifica dichiarazione scritta della Banca in tal senso, a norma dell'art. 1273, secondo
comma, c.c.”.
b) Nel contratto di frazionamento di mutuo stipulato in data 13/06/2007 a rogito Notaio
rep. 51220, racc. 9246, (cedente di Persona_1 Controparte_4 [...]
ha concesso a la CP_1 Parte_1
suddivisione del mutuo fondiario del 08/09/2004 in quote correlate ai singoli lotti immobiliari dei degli immobili ipotecati, senza che ciò costituisse novazione del rapporto
(art. 5 contratto – doc n. 4 fascicolo attore – pag. 6) e mantenendo invariate tutte le clausole pattuite con il precedente contratto di mutuo. Fra i lotti immobiliari per i quali è intervenuto il frazionamento del mutuo era previsto l'immobile poi acquistato da Parte_2
(appartamento e box in Palazzago identificato in catasto fabbricati al foglio n. 18 mappale n. 8175 subalterni n. 16 e 17), con attribuzione della quota parte di mutuo di € 200.000,00
(allegati C e D al contratto di frazionamento – doc n. 4 fascicolo attore - pag. 13 e 15). In
nessuna delle clausole contrattuali si legge che la abbia Controparte_4
liberato dall'obbligazione di Parte_1
restituzione della somma ricevuta in mutuo.
c) Nel contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 28/06/2007 a rogito Notaio
rep. 51265, racc. 9279 Persona_1 Parte_1
pagina 5 di 10 EDILI ha venduto a un immobile (appartamento e box in Palazzago Parte_2
identificato in catasto fabbricati al foglio n. 18 mappale n. 8175 subalterni n. 16 e 17) su cui gravava l'ipoteca del contratto di mutuo fondiario del 08/09/2004 (doc. n. 2 fascicolo attore). In tale contratto le parti convengono che Parte_1
accolli all'acquirente la quota di mutuo di €
[...] Parte_2
200.000,00 a suo tempo ottenuto dal venditore Parte_1
ed erogato da con contratto di mutuo
[...] Controparte_4
del 08/09/2004 a rogito Notaio rep. 48972 racc. 7710 (pag. 4 e 5 del Persona_1
contratto – doc. n. 2 fascicolo attore). Nel medesimo contratto non risulta intervenuta la banca creditrice.
d) Un assenso espresso della banca mutuante alla liberazione Controparte_4
del debitore originario non si Parte_1
riscontra in nessuno degli atti prodotti dalle parti, né le stesse hanno dedotto che un atto di tal fatta sia mai esistito.
Infatti non può certo essere interpretato come “assenso espresso” alla liberazione del debitore la comunicazione di banca del 21/05/2007 (doc n. 5 Controparte_3
fascicolo convenuto), in quanto, in tale comunicazione rivolta alla filiale interessata, la banca ha solo espresso un parere favorevole, per invitare la sua filiale ad accettare i pagamenti che provenissero dallo a deconto del debito di Parte_2 Parte_1
[...]
3 – Ciò riassunto in fatto, va richiamato in diritto l'art. 1273 c.c. che in tema di accollo stabilisce: “1. Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il
creditore può aderire alla convenzione, rendendo la stipulazione irrevocabile a suo favore.
2. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò
costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente
di liberarlo. 3 Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col
terzo…”.
pagina 6 di 10 L'art 17 delle condizioni generali di mutuo allegate al contratto di mutuo fondiario ipotecario del 08/09/2004 a rogito del Notaio rep. 48972 racc. 7710, Persona_1
riproduce sostanzialmente il disposto dell'art. 1273 c.c. sopra ricordato, perché prevede che l'eventuale accollo del mutuo si perfezioni nei confronti della banca solo a seguito di un suo esplicito assenso (quindi art. 17 comma 3 delle condizioni generali corrisponde al 1° comma dell'art. 1273 c.c.) e che in ogni caso l'adesione della banca all'accollo non produce liberazione del debitore originario, salva specifica dichiarazione scritta della banca in tal senso (quindi art. 17 comma 4 delle condizioni generali corrisponde al 2° comma dell'art. 1273 c.c.).
Diviene perciò superfluo indagare in ordine all'efficacia o meno dell'art. 17 delle condizioni generali di mutuo, in quanto anche per il caso di inefficacia ex art. 1341 c.c.
della clausola contrattuale la disciplina applicabile in assenza della disposizione pattizia sarebbe la disciplina legale stabilita dall'art. 1273 c.c.
In altre parole per aversi la liberazione del debitore originario
[...]
occorre una dichiarazione espressa in tal senso della banca Parte_1
creditrice (cedente di . Questo vale Controparte_4 Controparte_1
sia applicando l'art. 17 delle condizioni generali di mutuo, sia applicando l'art. 1273 c.c.
Una dichiarazione di tal genere non esiste, rectius non è stata prodotta agli atti del giudizio.
Né la ha partecipato al contratto fra Controparte_4 [...]
e , in cui le parti hanno concordato l'accollo Parte_1 Parte_2
del mutuo da parte di , cosicché la banca creditrice non vi ha prestato alcuna Parte_2
espressa adesione come invece richiesto dall'art. 1273, 1° comma, c.c.
Pertanto non può ritenersi che sia Parte_1
mai stato liberato dalla banca creditrice dalla sua obbligazione di restituzione della somma ricevuta in mutuo con contratto del 08/09/2004 a rogito del notaio rep. Persona_1
pagina 7 di 10 4 – Ad abundantiam in ordine al secondo motivo di opposizione inerente l'inefficacia della clausola vessatoria di cui all'art. 17 delle condizioni generali allegate al contratto di mutuo,
può richiamarsi il contenuto della ordinanza del 17/06/2022, con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto:
“… è pure priva di fondamento la doglianza inerente l'inefficacia della clausola vessatoria prevista dall'art. 17 delle condizioni generali del contratto di mutuo del 08/09/2004, n. rep.
48972 e n. racc. 7710 (“In ogni caso l'adesione della Banca all'accollo non produce
liberazione del debitore originario, salva specifica dichiarazione scritta della Banca in tal senso, a norma dell'art. 1273, secondo comma, c.c.”). - infatti il contratto di mutuo del
08/09/2004 è stato stipulato da notaio con atto pubblico (doc. n. 3 fascicolo attore). A tale tipologia di atto non è applicabile la disciplina di cui all'art. 1341 c.c. sulle condizioni
generali di contratto unilateralmente predisposte da uno dei contraenti, che prescrive la
doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie a garanzia della concreta conoscenza delle
stesse da parte di chi non ha predisposto il contratto. Questo perché è lo stesso notaio a dare atto all'art. 1 del contratto di mutuo che 'la parte mutuataria dichiara di ben
conoscere per averne ricevuto copia dalla in sede di presentazione della domanda CP_4
di mutuo, approvandone in particolare, ai sensi dell'art. 1341 c.c. gli artt. […] 17
(suddivisione del mutuo in quote e accollo)'. - Quanto dichiarato dal notaio come fatto/dichiarazione avvenuti avanti a sé fa prova fino a querela di falso ai sensi dell'art.
2700 c.c.: quindi il debitore, attuale attore, salva la proposizione di una querela di falso, non può ora eccepire la sua mancata conoscenza della clausola inerente l'accollo del mutuo, avendo dichiarato al notaio all'epoca della stipulazione, che esso ben conosceva
detta clausola”.
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, come il contratto di mutuo fondiario del 08/09/2004 a rogito del notaio rep. 48972 racc. 7710, non possono considerarsi come Persona_1
“unilateralmente predisposte” da un contraente ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se pagina 8 di 10 vessatorie, non necessitano di specifica approvazione, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti.
Infatti “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si
conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come
predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se
vessatorie, non necessitano di specifica approvazione;
è efficace, pertanto, la clausola di
deroga alla competenza territoriale che, pur se contenuta in un documento separato ed
unilateralmente predisposto, sia stata oggetto di un esplicito richiamo in contratto e
sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di
approvarne il contenuto, avendo, in tal caso, il valore, per effetto di una relatio perfecta,
delle clausole concordate”. (Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15253 del 16/07/2020; in senso conforme Cass. Civ. Sez. Un., 10/01/1992 n. 193; Cass. Civ. Sez. I 28/08/2004 n.
17289; Cass. Civ. Sez. II 20/06/2017 n. 15237; Cass. Civ. Sez II 25/06/2021 n. 18275).
Come già sopra esaminato le condizioni generali di mutuo (ivi compreso l'art. 17) sono state richiamate dall'art. 1 del contratto di mutuo fondiario del 08/09/2004 a rogito del notaio rep. 48972 racc. 7710, il notaio rogante ha dato atto della Persona_1
dichiarazione di inerente la sua Parte_1
conoscenza e approvazione delle clausole stesse ed infine le medesime clausole contrattuali sono state debitamente sottoscritte dalle parti e dal notaio.
Pertanto non può sussistere alcun dubbio circa la validità e l'efficacia della clausola contrattuale di cui all'art. 17 delle condizioni generali di mutuo.
In conclusione le domande attoree non sono meritevoli di accoglimento.
5 – Le spese e competenze di causa di parte convenuta eguono la Controparte_1
soccombenza dell'attore ai sensi Parte_1
dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in conformità alla nota spese, secondo l'attività
effettivamente svolta in conformità ai parametri del D.M. del 13/08/2022 n. 147 (valore controversia € 106.246,71). Si liquidano quindi: € 1.336,50 per la fase di studio, € 852,50
pagina 9 di 10 per la fase introduttiva ed € 2.227,50 per la fase decisoria, e pertanto complessivi €
4.416.50, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Non dovuto il rimborso del contributo unificato perché pagato da parte attrice.
Nulla viene liquidato in ordine alla fase di reclamo non essendo stato prodotto in giudizio da alcuna delle parti il fascicolo del reclamo ed il relativo provvedimento collegiale, né
essendo lo stesso autonomamente visibile da questo Giudice nel fascicolo telematico della causa di merito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – rigetta tutte le domande proposte dall'attore Parte_1
[...]
2 – condanna l'attore in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e Controparte_1
competenze di causa, liquidate in complessivi € 4.416,50, oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, 03 luglio 2023
Il Giudice
D.ssa Maria Magrì
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
48972 racc. 7710.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 2828/2022 promossa da:
con sede legale a Bergamo Parte_1
(C.F./P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MELE LORENZO, con elezione di domicilio in VIALE PAPA
GIOVANNI XXIII 64 24121 BERGAMO, nello studio dell'avv. MELE LORENZO;
ATTORE – OPPONENTE
contro
con sede legale a Conegliano - TV (C.F./P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MASSERONI
ERMANNO, con elezione di domicilio in VIA XX SETTEMBRE, 58/A 24122
BERGAMO, nello studio dell'avv. MASSERONI ERMANNO;
CONVENUTO – OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice-opponente: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in accoglimento della proposta opposizione per i motivi esposti in atti, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte di a procedere ad esecuzione forzata in danno della Controparte_1
e per l'effetto dichiarare l'inefficacia del precetto Parte_1
pagina 1 di 10 notificato in data 5/04/2022; IN VIA ISTRUTTORIA: nella denegata ipotesi in cui la causa fosse rimessa sul ruolo, si insiste nell'ammissione di tutte le istanze istruttorie e documentali nonché dei documenti allegati nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c con il rigetto di tutte le istanze di controparte;
SULLA CONDANNA ALLE SPESE: Con la condanna della società opposta alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio con previsione di tutti gli oneri ed accessori di legge come previsto”.
Per parte convenuta-opposta: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingersi ogni domanda avanzata da nei confronti Parte_1
di quale procuratrice di in quanto infondata in fatto Controparte_2 Controparte_1
ed in diritto. IN OGNI CASO: spese e compenso professionale di causa interamente rifusi”.
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MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., regolarmente notificato il 19/04/2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio dopo avere ricevuto in data 05/04/2022 la Controparte_1
notifica del precetto di € 106.246,71, unitamente al titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario ipotecario del 08/09/2004 a rogito del notaio rep. 48972 Persona_1
racc. 7710 dell'originario importo di € 2.100.000,00 (doc. n.
1-A, B e C fascicolo attore).
L'attore lamenta l'inefficacia dell'atto di precetto a lui notificato per due ordini di motivi:
1) la mancanza di legittimazione attiva di per carenza di notifica Controparte_1
al debitore della cessione del credito;
2) l'inefficacia della clausola vessatoria di cui all'art. 17 delle condizioni generali allegate al contratto di mutuo del 08/09/2004, per cui occorre esplicita dichiarazione della banca per la liberazione del debitore
[...]
a seguito dell'accollo del mutuo da parte dell'acquirente Parte_1
, con conseguente insussistenza del diritto ad agire da parte di Parte_2 [...]
nei confronti di non CP_1 Parte_1
pagina 2 di 10 prevedendo il mutuo fondiario alcun accollo in danno di Parte_1
[...]
Parte convenuta si è tempestivamente costituita in data Controparte_1
10/06/2022 (prima udienza fissata per il 26/07/2022, differita d'ufficio al 22/09/2022),
contestando tutte le allegazioni attoree e chiedendo il rigetto della domanda avversa.
Con ordinanza del 17/06/2022 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto.
Con successiva ordinanza del 20/01/2023 il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di espletare istruttoria. All'udienza del 19/04/2023 (tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione, dopo la decorrenza dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, termini scaduti rispettivamente il 30/05/2023 e il 19/06/2023.
********
1 – Nel merito della causa in ordine al primo motivo di opposizione inerente la mancanza di legittimazione attiva di può integralmente richiamarsi il Controparte_1
contenuto della ordinanza del 17/06/2022, con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, posto che sul punto nulla più è stato dedotto dalle parti.
L'ordinanza così statuiva: “- è priva di fondamento la doglianza inerente la mancata
conoscenza della cessione del credito, posto che ai sensi dell'art. 58 T.U.B. la
pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale produce gli effetti di cui all'art. 1264
c.c.; - a riguardo parte convenuta ha debitamente provato di essere Controparte_1
cessionaria del credito, avendo indicato nell'atto di precetto gli estremi della cessione, la
Gazzetta Ufficiale di pubblicazione della cessione di credito (doc. n. 4 fascicolo convenuto
– estratto GU n. 52 del 05/05/2018) ed il perimetro della stessa (“i dati indicativi dei
crediti ceduti sono messi a disposizione sul sito internet www.intesasanpaolo.com (cfr. pag.
pagina 3 di 10 488 dell'elenco crediti ceduti da - codice NDG 3544922287000”); Controparte_3
la banca ha anche prodotto l'elenco dei crediti ceduti (doc n. 3 fascicolo convenuto – pag.
488), ove risulta il credito caratterizzato dal NSG 3544922287000, e documentazione della
banca cedente indicante NSG 3544922287000 collegata ai dati anagrafici del debitore
(doc n. 5 fascicolo convenuto); …”.
La contestazione attorea è pertanto infondata e va quindi affermata la sussistenza della legittimazione attiva di nella pretesa creditoria derivante dal Controparte_1
contratto mutuo oggetto di causa.
2 – In ordine al motivo di opposizione inerente l'inefficacia della clausola vessatoria di cui all'art. 17 delle condizioni generali allegate al contratto di mutuo, va premesso in fatto che con contratto di mutuo fondiario ipotecario del 08/09/2004 a rogito del notaio Per_1
rep. 48972 racc. 7710,
[...] Parte_1
riceveva in mutuo dalla (cedente di Controparte_4 Controparte_1
la somma di € 2.100.000,00 (doc. n.
1-A, B e C fascicolo attore). Nel medesimo contratto all'art. 1 sono richiamate le condizioni generali del mutuo di cui all'allegato C.
a) Infatti all'art. 1 si dice expressis verbis che le condizioni generali del mutuo sono
“firmate dalle parti e da me notaio” e che “la parte mutuataria dichiara di ben conoscere
per averne ricevuto copia dalla Banca in sede di presentazione della domanda di mutuo, approvandone in particolare, ai sensi dell'art. 1341 c.c. gli artt. […] 17 (suddivisione del mutuo in quote e accollo)” (doc. n. 3 fascicolo attore – contratto art. 1 pag. 2).
La suddetta clausola art. 17 riprodotta a pagina 8 delle condizioni generali di mutuo risulta sottoscritta dalle parti e dal notaio, tenuto conto che si tratta condizioni redatte sul fronte e retro delle pagine e le firme sono apposte su tutte le pagine dispari (doc. n. 3 fascicolo attore – pag. 28 del documento).
L'art. 17 delle condizioni generali di mutuo prevede che: “1. Nel caso di mutui garantiti da
ipoteca, la Banca, se richiesto dalla parte mutuataria o da terzi acquirenti del bene
ipotecato, procede alla suddivisione nel mutuo in quote con correlativo frazionamento
pagina 4 di 10 dell'ipoteca nel rispetto della normativa vigente….
2. La parte mutuataria si impegna per sé, successori e aventi causa, a notificare alla banca, a mezzo di raccomandata, l'avvenuto
trasferimento a terzi della proprietà dei beni ipotecati o comunque finanziati ovvero della
costituzione di un diritto reale di godimento sui medesimi, con accollo di mutuo, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, corredando la notifica con copia autentica del relativo
titolo, idoneo a tutti gli effetti di legge.
3. L'eventuale accollo del mutuo si perfezionerà nei
confronti della Banca solo a seguito di esplicito assenso della Banca stessa, a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 1273, primo comma, c.c….
4. In ogni caso
l'adesione della Banca all'accollo non produce liberazione del debitore originario, salva
specifica dichiarazione scritta della Banca in tal senso, a norma dell'art. 1273, secondo
comma, c.c.”.
b) Nel contratto di frazionamento di mutuo stipulato in data 13/06/2007 a rogito Notaio
rep. 51220, racc. 9246, (cedente di Persona_1 Controparte_4 [...]
ha concesso a la CP_1 Parte_1
suddivisione del mutuo fondiario del 08/09/2004 in quote correlate ai singoli lotti immobiliari dei degli immobili ipotecati, senza che ciò costituisse novazione del rapporto
(art. 5 contratto – doc n. 4 fascicolo attore – pag. 6) e mantenendo invariate tutte le clausole pattuite con il precedente contratto di mutuo. Fra i lotti immobiliari per i quali è intervenuto il frazionamento del mutuo era previsto l'immobile poi acquistato da Parte_2
(appartamento e box in Palazzago identificato in catasto fabbricati al foglio n. 18 mappale n. 8175 subalterni n. 16 e 17), con attribuzione della quota parte di mutuo di € 200.000,00
(allegati C e D al contratto di frazionamento – doc n. 4 fascicolo attore - pag. 13 e 15). In
nessuna delle clausole contrattuali si legge che la abbia Controparte_4
liberato dall'obbligazione di Parte_1
restituzione della somma ricevuta in mutuo.
c) Nel contratto di compravendita immobiliare stipulato in data 28/06/2007 a rogito Notaio
rep. 51265, racc. 9279 Persona_1 Parte_1
pagina 5 di 10 EDILI ha venduto a un immobile (appartamento e box in Palazzago Parte_2
identificato in catasto fabbricati al foglio n. 18 mappale n. 8175 subalterni n. 16 e 17) su cui gravava l'ipoteca del contratto di mutuo fondiario del 08/09/2004 (doc. n. 2 fascicolo attore). In tale contratto le parti convengono che Parte_1
accolli all'acquirente la quota di mutuo di €
[...] Parte_2
200.000,00 a suo tempo ottenuto dal venditore Parte_1
ed erogato da con contratto di mutuo
[...] Controparte_4
del 08/09/2004 a rogito Notaio rep. 48972 racc. 7710 (pag. 4 e 5 del Persona_1
contratto – doc. n. 2 fascicolo attore). Nel medesimo contratto non risulta intervenuta la banca creditrice.
d) Un assenso espresso della banca mutuante alla liberazione Controparte_4
del debitore originario non si Parte_1
riscontra in nessuno degli atti prodotti dalle parti, né le stesse hanno dedotto che un atto di tal fatta sia mai esistito.
Infatti non può certo essere interpretato come “assenso espresso” alla liberazione del debitore la comunicazione di banca del 21/05/2007 (doc n. 5 Controparte_3
fascicolo convenuto), in quanto, in tale comunicazione rivolta alla filiale interessata, la banca ha solo espresso un parere favorevole, per invitare la sua filiale ad accettare i pagamenti che provenissero dallo a deconto del debito di Parte_2 Parte_1
[...]
3 – Ciò riassunto in fatto, va richiamato in diritto l'art. 1273 c.c. che in tema di accollo stabilisce: “1. Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il
creditore può aderire alla convenzione, rendendo la stipulazione irrevocabile a suo favore.
2. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò
costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente
di liberarlo. 3 Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col
terzo…”.
pagina 6 di 10 L'art 17 delle condizioni generali di mutuo allegate al contratto di mutuo fondiario ipotecario del 08/09/2004 a rogito del Notaio rep. 48972 racc. 7710, Persona_1
riproduce sostanzialmente il disposto dell'art. 1273 c.c. sopra ricordato, perché prevede che l'eventuale accollo del mutuo si perfezioni nei confronti della banca solo a seguito di un suo esplicito assenso (quindi art. 17 comma 3 delle condizioni generali corrisponde al 1° comma dell'art. 1273 c.c.) e che in ogni caso l'adesione della banca all'accollo non produce liberazione del debitore originario, salva specifica dichiarazione scritta della banca in tal senso (quindi art. 17 comma 4 delle condizioni generali corrisponde al 2° comma dell'art. 1273 c.c.).
Diviene perciò superfluo indagare in ordine all'efficacia o meno dell'art. 17 delle condizioni generali di mutuo, in quanto anche per il caso di inefficacia ex art. 1341 c.c.
della clausola contrattuale la disciplina applicabile in assenza della disposizione pattizia sarebbe la disciplina legale stabilita dall'art. 1273 c.c.
In altre parole per aversi la liberazione del debitore originario
[...]
occorre una dichiarazione espressa in tal senso della banca Parte_1
creditrice (cedente di . Questo vale Controparte_4 Controparte_1
sia applicando l'art. 17 delle condizioni generali di mutuo, sia applicando l'art. 1273 c.c.
Una dichiarazione di tal genere non esiste, rectius non è stata prodotta agli atti del giudizio.
Né la ha partecipato al contratto fra Controparte_4 [...]
e , in cui le parti hanno concordato l'accollo Parte_1 Parte_2
del mutuo da parte di , cosicché la banca creditrice non vi ha prestato alcuna Parte_2
espressa adesione come invece richiesto dall'art. 1273, 1° comma, c.c.
Pertanto non può ritenersi che sia Parte_1
mai stato liberato dalla banca creditrice dalla sua obbligazione di restituzione della somma ricevuta in mutuo con contratto del 08/09/2004 a rogito del notaio rep. Persona_1
pagina 7 di 10 4 – Ad abundantiam in ordine al secondo motivo di opposizione inerente l'inefficacia della clausola vessatoria di cui all'art. 17 delle condizioni generali allegate al contratto di mutuo,
può richiamarsi il contenuto della ordinanza del 17/06/2022, con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto:
“… è pure priva di fondamento la doglianza inerente l'inefficacia della clausola vessatoria prevista dall'art. 17 delle condizioni generali del contratto di mutuo del 08/09/2004, n. rep.
48972 e n. racc. 7710 (“In ogni caso l'adesione della Banca all'accollo non produce
liberazione del debitore originario, salva specifica dichiarazione scritta della Banca in tal senso, a norma dell'art. 1273, secondo comma, c.c.”). - infatti il contratto di mutuo del
08/09/2004 è stato stipulato da notaio con atto pubblico (doc. n. 3 fascicolo attore). A tale tipologia di atto non è applicabile la disciplina di cui all'art. 1341 c.c. sulle condizioni
generali di contratto unilateralmente predisposte da uno dei contraenti, che prescrive la
doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie a garanzia della concreta conoscenza delle
stesse da parte di chi non ha predisposto il contratto. Questo perché è lo stesso notaio a dare atto all'art. 1 del contratto di mutuo che 'la parte mutuataria dichiara di ben
conoscere per averne ricevuto copia dalla in sede di presentazione della domanda CP_4
di mutuo, approvandone in particolare, ai sensi dell'art. 1341 c.c. gli artt. […] 17
(suddivisione del mutuo in quote e accollo)'. - Quanto dichiarato dal notaio come fatto/dichiarazione avvenuti avanti a sé fa prova fino a querela di falso ai sensi dell'art.
2700 c.c.: quindi il debitore, attuale attore, salva la proposizione di una querela di falso, non può ora eccepire la sua mancata conoscenza della clausola inerente l'accollo del mutuo, avendo dichiarato al notaio all'epoca della stipulazione, che esso ben conosceva
detta clausola”.
Anche la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, come il contratto di mutuo fondiario del 08/09/2004 a rogito del notaio rep. 48972 racc. 7710, non possono considerarsi come Persona_1
“unilateralmente predisposte” da un contraente ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se pagina 8 di 10 vessatorie, non necessitano di specifica approvazione, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti.
Infatti “le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si
conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come
predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se
vessatorie, non necessitano di specifica approvazione;
è efficace, pertanto, la clausola di
deroga alla competenza territoriale che, pur se contenuta in un documento separato ed
unilateralmente predisposto, sia stata oggetto di un esplicito richiamo in contratto e
sottoscritta dall'altro contraente, che abbia dichiarato di averne preso visione e di
approvarne il contenuto, avendo, in tal caso, il valore, per effetto di una relatio perfecta,
delle clausole concordate”. (Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15253 del 16/07/2020; in senso conforme Cass. Civ. Sez. Un., 10/01/1992 n. 193; Cass. Civ. Sez. I 28/08/2004 n.
17289; Cass. Civ. Sez. II 20/06/2017 n. 15237; Cass. Civ. Sez II 25/06/2021 n. 18275).
Come già sopra esaminato le condizioni generali di mutuo (ivi compreso l'art. 17) sono state richiamate dall'art. 1 del contratto di mutuo fondiario del 08/09/2004 a rogito del notaio rep. 48972 racc. 7710, il notaio rogante ha dato atto della Persona_1
dichiarazione di inerente la sua Parte_1
conoscenza e approvazione delle clausole stesse ed infine le medesime clausole contrattuali sono state debitamente sottoscritte dalle parti e dal notaio.
Pertanto non può sussistere alcun dubbio circa la validità e l'efficacia della clausola contrattuale di cui all'art. 17 delle condizioni generali di mutuo.
In conclusione le domande attoree non sono meritevoli di accoglimento.
5 – Le spese e competenze di causa di parte convenuta eguono la Controparte_1
soccombenza dell'attore ai sensi Parte_1
dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, in conformità alla nota spese, secondo l'attività
effettivamente svolta in conformità ai parametri del D.M. del 13/08/2022 n. 147 (valore controversia € 106.246,71). Si liquidano quindi: € 1.336,50 per la fase di studio, € 852,50
pagina 9 di 10 per la fase introduttiva ed € 2.227,50 per la fase decisoria, e pertanto complessivi €
4.416.50, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Non dovuto il rimborso del contributo unificato perché pagato da parte attrice.
Nulla viene liquidato in ordine alla fase di reclamo non essendo stato prodotto in giudizio da alcuna delle parti il fascicolo del reclamo ed il relativo provvedimento collegiale, né
essendo lo stesso autonomamente visibile da questo Giudice nel fascicolo telematico della causa di merito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – rigetta tutte le domande proposte dall'attore Parte_1
[...]
2 – condanna l'attore in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e Controparte_1
competenze di causa, liquidate in complessivi € 4.416,50, oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, 03 luglio 2023
Il Giudice
D.ssa Maria Magrì
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
48972 racc. 7710.