TRIB
Sentenza 19 ottobre 2022
Sentenza 19 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/10/2022, n. 5089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5089 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2022 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
LavoroII
Il Giudice onorario di Tribunale dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza di discussione del 19/10/2022, all'esito della camera di consiglio, ha pronunziato la seguente contestuale
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18928 del Ruolo Previdenza dell'anno 2020
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. TEDESCHI Parte_1
ENRICO, come in atti
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/11/2020, parte ricorrente, indicata in epigrafe ha chiesto a questo Tribunale:
"1.Accogliere integralmente il ricorso e, previa disapplicazione del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare il diritto della sig. Parte_1 alla corretta valutazione dell'invalidità permanente riportata, in conseguenza delle lesioni subite nell'evento danno per cui è già stato riconosciuto "Vittima del Dovere", nella misura del 6% dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o in quella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio che qui espressamente si richiede;
2. conseguentemente, accertare e dichiarare, in misura corrispondente al grado di invalidità riconosciuto, il diritto del ricorrente alla liquidazione della "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, sulla base della percentuale di invalidità pari al
6%;
3. per l'effetto, previa parziale disapplicazione del decreto Prot.559/C/73187/SG, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma,condannare il Controparte_1
,
alla Piazza del Viminale n.1:
a) al pagamento, in favore della ricorrente, della "speciale elargizione" ex lege n.
388/2000, nella misura del 6%;
Con vittoria di spese ed onorari tutti di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario, avv. Enrico TEDESCHI."
Il Controparte_1
,a cui è stato regolarmente notificato il ricorso non si è costituito e, pertanto deve essere dichiarata la sua contumacia.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La speciale elargizione è una provvidenza economica, a carattere indennitario, corrisposta "una tantum", ad alcune categorie di dipendenti pubblici riconosciuti vittime del servizio, del dovere e loro equiparati nonchè, in caso di vittime del terrorismo, ai cittadini italiani, ovvero ai loro superstiti. Il beneficio consiste nell'elargizione di una somma economica, esente da Irpef, nei confronti degli invalidi o ai loro superstiti a seguito di particolari eventi che l'ordinamento ha ritenuto opportuno proteggere ed indennizzare. L'istituto è stato introdotto inizialmente in favore dei superstiti dei militari e delle forze di polizia in conseguenza di taluni eventi particolarmente cruenti (vittime del servizio e della criminalità organizzata ai sensi della legge 302/1990 e della legge
466/1980).
Dal 1° gennaio 2007 la legge 266/2005 ha riconosciuto, infine, la speciale elargizione anche in favore, in generale, delle cd. vittime del dovere e soggetti equiparati (qui i dettagli) sino all'epoca esclusi nonchè nei confronti delle vittime da malattie uranio correlato (art. 1079 Dpr 90/2010). La prestazione spetta nei medesimi importi previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata appena descritti. A tali soggetti non è, tuttavia, stata riconosciuta la possibilità di optare per la liquidazione dell'assegno vitalizio in luogo della suddetta indennità.
Il Giudice ammetteva la ctu.
Il ctu con consulenza ineccepibile dal punto di vista logico e tecnico accertava:
- presenta le seguenti "1 Il ricorrente Sig. Parte_1
infermità:
- Discopatie multiple in sede lombosacrale con sofferenza neurogena territorio radici L5 e gonalgia destra in esiti di trauma contusivo in pregressa distrazione regione lombare e trauma contusivo regione deltoidea sx con lievissima (1/4)
limitazione funzionale.
2- Le patologie summenzionate sono quelle denunciate nel ricorso.
3 - Per tali patologie appare soddisfatto il nesso causale tra evento dannoso descritto ed il tipo e l'entità delle lesioni diagnosticate al periziando, e pertanto diretta conseguenza dell'infortunio patito su lavoro il 20.01.20
Negli corso degli anni, la sintomatologia lamentata ad esso correlata non viene riferita significativamente aggravata, bensì parzialmente regredita, riferendo dolore ai cambiamenti di tempo, alla stazione eretta prolungata o alla stazione protratta, con gonalgia destra.
3- Tenuto conto di tutto quanto sopra premesso, si può affermare, che esse allo stato
HANNO determinato una menomazione nella vita quotidiana.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, si ritiene pertanto di poter considerare il
Sig. affetto dalle malattie denunciate e riportate nelParte_1 و
ricorso, riconoscendogli, sulla base delle tabelle allegate al D. lgs. 38/2000, una percentuale di grado di menomazione globale dell'integrità psicofisica del 1-2 %
(uno-due percento)."
Le conclusioni della consulenza vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
Ne consegue, pertanto l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento del diritto del ricorrente alla liquidazione della "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, sulla base della percentuale di invalidità pari all'1,5%.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il G.O.P. dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
- accerta il diritto del ricorrente alla liquidazione della "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, sulla base della percentuale di invalidità pari all'1,5% e, per l'effetto, al pagamento della stessa in favore del ricorrente;
condanna il Controparte_1
- condanna il Controparte_1 al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.250,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli addì 19/10/2022.
Il Giudice
dr Pierfrancesco Peluso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
LavoroII
Il Giudice onorario di Tribunale dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza di discussione del 19/10/2022, all'esito della camera di consiglio, ha pronunziato la seguente contestuale
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18928 del Ruolo Previdenza dell'anno 2020
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. TEDESCHI Parte_1
ENRICO, come in atti
RICORRENTE
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/11/2020, parte ricorrente, indicata in epigrafe ha chiesto a questo Tribunale:
"1.Accogliere integralmente il ricorso e, previa disapplicazione del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare il diritto della sig. Parte_1 alla corretta valutazione dell'invalidità permanente riportata, in conseguenza delle lesioni subite nell'evento danno per cui è già stato riconosciuto "Vittima del Dovere", nella misura del 6% dalla data di presentazione della domanda amministrativa, o in quella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio che qui espressamente si richiede;
2. conseguentemente, accertare e dichiarare, in misura corrispondente al grado di invalidità riconosciuto, il diritto del ricorrente alla liquidazione della "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, sulla base della percentuale di invalidità pari al
6%;
3. per l'effetto, previa parziale disapplicazione del decreto Prot.559/C/73187/SG, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma,condannare il Controparte_1
,
alla Piazza del Viminale n.1:
a) al pagamento, in favore della ricorrente, della "speciale elargizione" ex lege n.
388/2000, nella misura del 6%;
Con vittoria di spese ed onorari tutti di lite, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario, avv. Enrico TEDESCHI."
Il Controparte_1
,a cui è stato regolarmente notificato il ricorso non si è costituito e, pertanto deve essere dichiarata la sua contumacia.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La speciale elargizione è una provvidenza economica, a carattere indennitario, corrisposta "una tantum", ad alcune categorie di dipendenti pubblici riconosciuti vittime del servizio, del dovere e loro equiparati nonchè, in caso di vittime del terrorismo, ai cittadini italiani, ovvero ai loro superstiti. Il beneficio consiste nell'elargizione di una somma economica, esente da Irpef, nei confronti degli invalidi o ai loro superstiti a seguito di particolari eventi che l'ordinamento ha ritenuto opportuno proteggere ed indennizzare. L'istituto è stato introdotto inizialmente in favore dei superstiti dei militari e delle forze di polizia in conseguenza di taluni eventi particolarmente cruenti (vittime del servizio e della criminalità organizzata ai sensi della legge 302/1990 e della legge
466/1980).
Dal 1° gennaio 2007 la legge 266/2005 ha riconosciuto, infine, la speciale elargizione anche in favore, in generale, delle cd. vittime del dovere e soggetti equiparati (qui i dettagli) sino all'epoca esclusi nonchè nei confronti delle vittime da malattie uranio correlato (art. 1079 Dpr 90/2010). La prestazione spetta nei medesimi importi previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata appena descritti. A tali soggetti non è, tuttavia, stata riconosciuta la possibilità di optare per la liquidazione dell'assegno vitalizio in luogo della suddetta indennità.
Il Giudice ammetteva la ctu.
Il ctu con consulenza ineccepibile dal punto di vista logico e tecnico accertava:
- presenta le seguenti "1 Il ricorrente Sig. Parte_1
infermità:
- Discopatie multiple in sede lombosacrale con sofferenza neurogena territorio radici L5 e gonalgia destra in esiti di trauma contusivo in pregressa distrazione regione lombare e trauma contusivo regione deltoidea sx con lievissima (1/4)
limitazione funzionale.
2- Le patologie summenzionate sono quelle denunciate nel ricorso.
3 - Per tali patologie appare soddisfatto il nesso causale tra evento dannoso descritto ed il tipo e l'entità delle lesioni diagnosticate al periziando, e pertanto diretta conseguenza dell'infortunio patito su lavoro il 20.01.20
Negli corso degli anni, la sintomatologia lamentata ad esso correlata non viene riferita significativamente aggravata, bensì parzialmente regredita, riferendo dolore ai cambiamenti di tempo, alla stazione eretta prolungata o alla stazione protratta, con gonalgia destra.
3- Tenuto conto di tutto quanto sopra premesso, si può affermare, che esse allo stato
HANNO determinato una menomazione nella vita quotidiana.
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, si ritiene pertanto di poter considerare il
Sig. affetto dalle malattie denunciate e riportate nelParte_1 و
ricorso, riconoscendogli, sulla base delle tabelle allegate al D. lgs. 38/2000, una percentuale di grado di menomazione globale dell'integrità psicofisica del 1-2 %
(uno-due percento)."
Le conclusioni della consulenza vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
Ne consegue, pertanto l'accoglimento del ricorso ed il riconoscimento del diritto del ricorrente alla liquidazione della "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, sulla base della percentuale di invalidità pari all'1,5%.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il G.O.P. dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
- accerta il diritto del ricorrente alla liquidazione della "speciale elargizione" ex lege n. 388/2000, sulla base della percentuale di invalidità pari all'1,5% e, per l'effetto, al pagamento della stessa in favore del ricorrente;
condanna il Controparte_1
- condanna il Controparte_1 al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.250,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Napoli addì 19/10/2022.
Il Giudice
dr Pierfrancesco Peluso