CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14903 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA RR, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Salerno in data 14/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Lidia Giorgio ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto da RA RR avverso l'ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14.10.2022 che aveva aggravato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata a RA, con quella della custodia in carcere . 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14903 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 23/02/2023 Tale misura, come si vedrà, è stata poi sostituita, con ordinanza del 4/11/2022,.con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi presso l'abitazione di AL IL sita in Pescara via Sacco n. 84, Avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà, ricorre per cassazione RA RR, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 310 e 568, co.4, c.p.p. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l'appello cautelare ritenendo l'appellante carente di interesse ad impugnare, per la sopravvenuta sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari. Invero, secondo il ricorrente detto interesse sussiste in quanto il provvedimento appellato ha determinato, quale effetto a lui pregiudizievole, lo spossessamenl:o dell'immobile che egli deteneva uti dominus, quale comodatario, ed in cui si trovava, ab origine, agli arresti domiciliari. Deduce che in forza del contratto di comodato da lui stipulato per soddisfare le proprie esigenze abitative, deve escludersi che la mancata disponibilità ad ivi accoglierlo, espressa dalla di lui madre, rilevi ai fini del ripristino della misura carceraria, poi sostituita, poiché è indubbia la legittimazione del ricorrente di disporre del bene. Conclude quindi per la illegittimità della decisione del Tribunale di Salerno persistendo un interesse ad impugnare il provvedimento, nonostante la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari per la persistenza ed il consolidamento della situazione di spossessamento dell'immobile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. E invero l'agire in giudizio, sia in campo civile che penale, è subordinato (art. 100 cod. proc. civ., artt. 568, comma 4, cod. proc. pen. ) all'esistenza, in capo al soggetto astrattamente legittimato, di un concreto interesse, giuridicamente apprezzabile, all'attivazione del mezzo: nello specifico, l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, c.o.p., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti «primari e diretti» del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente e non altrimenti ottenibile (Sez. 4, n. 40917/2008, Rv. 241480). Nella fattispecie, invece, la decisione sulla correttezza del provvedimento del tribunale ( che aveva ripristinato la misura carceraria) non avrebbe avuto, in concreto, alcuna incisione, sullo status libertatis dell'impugnante, in quanto superato dall'applicazione della misura attenuata degli arresti domiciliari, pertanto, correttamente, il Tribunale del riesame di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello per carenza di interesse. 2 Nè può ritenersi persistente l'interesse del RA ad impugnare perché con il ripristino degli arresti domiciliari, nelle more disposto dal Tribunale, permarrebbe comunque la situazione di spossessamento dell'immobile sito in Salerno di cui il RA godeva come comodatario, ovvero si determinerebbe l'ulteriore aggravio di doversi recare a Pescara presso l'abitazione della fidanzata, a scontare gli arresti domiciliari. Deve infatti essere riaffermato il principio, espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui l'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia, in sede di impuqnazione, sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare, nel caso in cui quest'ultima sia stata revocata o sostituita con una meno affittiva nelle more del procedimento di impugnazione, non può presumersi, ma deve essere rappresentato dall'interessato anche con riferimento alla mancanza delle cause ostative di cui all'art. 314, comma quarto, c.p.p., nel senso che la parte ha l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta in vista dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez.6, Ordinanza n. 3528/2009, Rv. 242662). Come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv.249002 "l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea ad evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima". In mancanza di una specifica e personale deduzione di un simile interesse alla decisione e in presenza di una misura cautelare non più attuale, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Si è reputato inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento applicativo di una misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta, qualora l'ordinanza cautelare genetica sia stata nelle more annullata o revocata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, ancorchè eventualmente rimasta ineseguita (Sez. 6, n. 24558/2017, Rv. 270674). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma , 23/2/2023 Il consigliere est. Il presidente
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Lidia Giorgio ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto da RA RR avverso l'ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14.10.2022 che aveva aggravato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata a RA, con quella della custodia in carcere . 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14903 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 23/02/2023 Tale misura, come si vedrà, è stata poi sostituita, con ordinanza del 4/11/2022,.con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi presso l'abitazione di AL IL sita in Pescara via Sacco n. 84, Avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà, ricorre per cassazione RA RR, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 310 e 568, co.4, c.p.p. Il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l'appello cautelare ritenendo l'appellante carente di interesse ad impugnare, per la sopravvenuta sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari. Invero, secondo il ricorrente detto interesse sussiste in quanto il provvedimento appellato ha determinato, quale effetto a lui pregiudizievole, lo spossessamenl:o dell'immobile che egli deteneva uti dominus, quale comodatario, ed in cui si trovava, ab origine, agli arresti domiciliari. Deduce che in forza del contratto di comodato da lui stipulato per soddisfare le proprie esigenze abitative, deve escludersi che la mancata disponibilità ad ivi accoglierlo, espressa dalla di lui madre, rilevi ai fini del ripristino della misura carceraria, poi sostituita, poiché è indubbia la legittimazione del ricorrente di disporre del bene. Conclude quindi per la illegittimità della decisione del Tribunale di Salerno persistendo un interesse ad impugnare il provvedimento, nonostante la sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari per la persistenza ed il consolidamento della situazione di spossessamento dell'immobile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. E invero l'agire in giudizio, sia in campo civile che penale, è subordinato (art. 100 cod. proc. civ., artt. 568, comma 4, cod. proc. pen. ) all'esistenza, in capo al soggetto astrattamente legittimato, di un concreto interesse, giuridicamente apprezzabile, all'attivazione del mezzo: nello specifico, l'interesse richiesto dall'art. 568, quarto comma, c.o.p., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti «primari e diretti» del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente e non altrimenti ottenibile (Sez. 4, n. 40917/2008, Rv. 241480). Nella fattispecie, invece, la decisione sulla correttezza del provvedimento del tribunale ( che aveva ripristinato la misura carceraria) non avrebbe avuto, in concreto, alcuna incisione, sullo status libertatis dell'impugnante, in quanto superato dall'applicazione della misura attenuata degli arresti domiciliari, pertanto, correttamente, il Tribunale del riesame di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello per carenza di interesse. 2 Nè può ritenersi persistente l'interesse del RA ad impugnare perché con il ripristino degli arresti domiciliari, nelle more disposto dal Tribunale, permarrebbe comunque la situazione di spossessamento dell'immobile sito in Salerno di cui il RA godeva come comodatario, ovvero si determinerebbe l'ulteriore aggravio di doversi recare a Pescara presso l'abitazione della fidanzata, a scontare gli arresti domiciliari. Deve infatti essere riaffermato il principio, espresso da questa Corte di legittimità, secondo cui l'interesse dell'indagato ad ottenere una pronuncia, in sede di impuqnazione, sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare, nel caso in cui quest'ultima sia stata revocata o sostituita con una meno affittiva nelle more del procedimento di impugnazione, non può presumersi, ma deve essere rappresentato dall'interessato anche con riferimento alla mancanza delle cause ostative di cui all'art. 314, comma quarto, c.p.p., nel senso che la parte ha l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta in vista dell'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez.6, Ordinanza n. 3528/2009, Rv. 242662). Come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv.249002 "l'interesse a coltivare il ricorso in materia de libertate in riferimento a una futura utilizzazione della pronuncia in sede di riparazione per ingiusta detenzione dovrà essere oggetto di una specifica e motivata deduzione, idonea ad evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dalla omissione della pronuncia medesima". In mancanza di una specifica e personale deduzione di un simile interesse alla decisione e in presenza di una misura cautelare non più attuale, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Si è reputato inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento applicativo di una misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta, qualora l'ordinanza cautelare genetica sia stata nelle more annullata o revocata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, ancorchè eventualmente rimasta ineseguita (Sez. 6, n. 24558/2017, Rv. 270674). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma , 23/2/2023 Il consigliere est. Il presidente