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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/11/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.
Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1097/2023 promossa da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Boggi, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Marina di Carrara, Via W. Muttini n. 16 opponente
nei confronti di
(Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Vettori, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC Email_1 opposta
OGGETTO: opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte opponente (cfr. memoria ex art. 189 comma 1 n. 1 c.p.c. depositata il
07.04.2025):
“Piaccia All'Ill.mo Tribunale adito revocare e /o annullare e/o dichiarare nullo e/ inesistente e/o inefficace l'atto di precetto 10.05.2023 e notificato il 25.05.2023.
In ipotesi, in ragione della rinuncia formalizzata in giudizio da controparte senza mai offrire prima di detta rinuncia il pagamento delle spese generate dalla propria illegittima, quanto consapevole, intimazione a precetto in forza di titolo inesistente, in applicazione non solo del principio di soccombenza virtuale ma anche del principio in forza del quale il rinunziate deve sopportare le spese del proprio (palese e doloso) errore, prendere atto della rinunzia seppur tardiva all'intrapresa azione esecutiva ed assumere ogni conseguenziale provvedimento.
In ogni caso con vittoria di spese competenze e spese di causa.”
Per parte opposta (cfr. memoria ex art. 189, comma 1, n. 1 c.p.c. depositata in data
03.04.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis reiectis,
Preliminarmente: dichiarare l'incompetenza del Giudice adito;
In via principale nel merito: Stante l'avvenuta rinuncia all'atto di precetto notificato il
25.05.2023, rinuncia che il a mezzo del suo difensore e procuratore, Controparte_1 reiterava con la comparsa di costituzione, dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze della presente causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con atto di citazione in opposizione “ex artt. 617 e 615 c.p.c.”, il Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, deducendo: Controparte_1 che, che con atto di precetto in rinnovazione notificato in data 10.05.2023, la società convenuta gli aveva intimato il pagamento della somma di € 1.252,11 (comprensivo di capitale residuo dovuto e spese di precetto), in forza del decreto ingiuntivo n.
1079/2020, emesso dal Giudice di Pace di Pistoia in data 23.10.2020, per € 1.000,32, oltre interessi legali, decreto che sarebbe stato notificato il 19.01.2021 e divenuto esecutivo in data 22.03.2021, per mancata opposizione da parte dell'ingiunto entro il termine ex art. 641 c.p.c.; che, in base a quanto prospettato nel medesimo atto di precetto in rinnovazione, in forza di quello stesso titolo esecutivo giudiziale sarebbe stato notificato dall'opposta al
Condominio, in data 12.10.2021, un atto precedente di precetto per € 1.168,40 (oltre interessi e spese di notifica) e, in data 26.11.2021, atto di pignoramento presso terzi, che aveva avviato la procedura esecutiva intrapresa su proprio conto corrente presso
Controparte_2 che, nel contesto della suddetta procedura esecutiva, in forza di ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione di questo stesso Tribunale, era stata assegnata la somma di € 1.168,40, oltre al compenso professionale relativo a quella stessa procedura, liquidato in € 1.000,00, ed oltre accessori di legge, avendo l'istituto di credito presso il quale era intrattenuto il conto corrente colpito dal pignoramento provveduto a consegnare alla procedente l'importo di € 1.752,60, con conseguente permanenza di un credito residuo pari ad € 1.032,00; che il precetto notificatogli in rinnovazione - per l'importo residuale risultante a seguito della riscossione forzosa di quanto realizzato con la suindicata procedura esecutiva – risultava inesistente, nullo e comunque inefficace per invalidità riflessa, in quanto il
, in realtà, non aveva mai ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo n. Parte_1
1079/2020, posto a fondamento del medesimo precetto, essendo stato detto provvedimento monitorio notificato al in persona del suo precedente Parte_1 amministratore, già cessato dall'incarico mesi prima (tale ), anziché a Persona_1 quello che lo aveva sostituito ( ), nominato con delibera assembleare del Persona_2
07.09.2020 e quindi già in carica alla data in cui sarebbe avvenuta la notificazione del decreto ingiuntivo;
3 che, pertanto, doveva escludersi che il medesimo Condominio opponente avesse mai effettivamente ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo n. 1079/2020, nè quella del primo atto di precetto 12.10.2021, né quella dell'atto di pignoramento presso terzi con il quale era stata intrapresa la procedura esecutiva;
che, conseguentemente, anche l'atto di precetto in rinnovazione notificatogli il
10.05.2023 doveva considerarsi privo di effetti di sorta, in dipendenza della mancata notificazione del titolo esecutivo giudiziale e dei summenzionati atti conseguenziali.
Il Condominio contestava, altresì, le somme indicate nell'atto di precetto in rinnovazione notificatogli il 10.05.2023, nonché il compenso professionale con lo stesso liquidato, in dipendenza dell'eccepita nullità del medesimo atto.
Concludeva instando affinchè, previa richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto in rinnovazione opposto, ex art. 615 comma 1 c.p.c., lo stesso venisse dichiarato inesistente, nullo o comunque inefficace.
Si costituiva rilevando di aver proposto alla controparte, già Controparte_1 anteriormente alla propria costituzione in giudizio, di rinunciare all'opposizione, a fronte della rinuncia da parte della medesima opposta al precetto notificato in rinnovazione, con rifusione delle spese legali sostenute fino a quel momento dal Condominio, offerta che non aveva ottenuto riscontro di sorta. Rinnovava la dichiarazione di rinuncia al suddetto precetto in rinnovazione.
Deduceva: di essere stata contattata più volte, per via telefonica e con corrispondenza a mezzo
PEC, da , che, per conto del , aveva dichiarato Persona_2 Parte_1
l'intenzione di provvedere al pagamento di quanto dovuto, senza farle tuttavia presente di essere, nelle more, subentrato nella carica di amministratore a quello che l'aveva preceduto, tale , non essendo, peraltro, al pur dichiarato intento di Persona_1 adempiere all'obbligazione seguito riscontro di sorta;
di essere giunta a conoscenza dell'intervenuta sostituzione dell'amministratore, peraltro già anteriormente alla notificazione del decreto ingiuntivo, soltanto nel corso della procedura esecutiva intrapresa in forza del primo atto di precetto;
che le contestazioni sollevate ex adverso in riferimento alla ritualità della procedura esecutiva intrapresa in forza del primo atto di precetto, risultavano tardive, in quanto avrebbero dovuto essere svolte con i rimedi oppositori del caso nel contesto di quella
4 medesima procedura, della cui pendenza i nuovo amministratore del non Parte_1 poteva non essere a conoscenza, non fosse altro che in virtù dell'estratto del conto corrente condominiale, sul qual erano state addebitate le somme oggetto del pignoramento presso terzi notificato dalla società opposta;
che l'importo assegnato nella procedura di pignoramento presso terzi promossa in forza del primo atto di precetto era stato correttamente imputato dalla stessa creditrice procedente prima a copertura delle spese legali liquidate dal G.E. e, per il residuo, a titolo di acconto sul capitale;
che l'atto di precetto notificato in rinnovazione si era reso necessario per non avere la procedura esecutiva consentito la realizzazione dell'intero credito per sorte capitale.
Concludeva instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per effetto della rinuncia al precetto in rinnovazione oggetto di opposizione e con il favore delle spese.
A seguito del rilievo ufficioso della possibile incompetenza per valore del Tribunale adito, giusta ordinanza resa all'udienza del 23.01.2024, le parti depositavano memorie ex art. 101 c.p.c. sul punto entro il termine all'uopo assegnato con lo stesso provvedimento.
La causa, istruita in forma documentale, è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate all'udienza del
06.06.2025, come in epigrafe trascritte, all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati, il rimedio oppositorio cui ha fatto ricorso il risulta essere stato dallo stesso qualificato Parte_1
“ex art. 617 e 615 c.p.c.”, avendo inteso evidentemente cumulare un'opposizione preventiva all'esecuzione, ex art. 615 comma 1 c.p.c. - interposta dopo la notificazione del precetto (in rinnovazione) e prima dell'introduzione di nuova procedura esecutiva in forza dello stesso, che non risulta in effetti essere stata intrapresa), fondata sulla contestazione del diritto della controparte a procedere all'esecuzione forzata, in riferimento alla contestazione di “tutte le somme portate” dal ridetto precetto in rinnovazione datato 10.05.2023, quanto a quella per sorte capitale in quanto superiore a quella già incassata dall'opposta nel contesto della procedura esecutiva presso terzi già
5 radicata in forza del primo atto di precetto e quanto a quella per spese legali in virtù dell'assunto dell'inesistenza, nullità ed inefficacia del medesimo precetto in rinnovazione
(cfr. citazione, pag. 3, punti a) e b) – ed un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., laddove è stata contestata la mancata rituale notificazione del titolo esecutivo (il richiamato decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 1079/2020 del 23.10.2020) e del pignoramento presso terzi introduttivo della procedura esecutiva già svoltasi a proprio carico (a definizione della quale risulta essere stata assegnata dal G.E., con provvedimento emesso all'udienza del 29.03.2022, la somma di € 1.168,40 per sorte capitale, nonché quella liquidata a titolo di spese di procedura, per € 1.000,00, e per altri accessori); dovendosi al riguardo precisare che, in riferimento al primo profilo – a fronte dell'ambivalente ed incerta qualificazione della patologia della notificazione dello stesso decreto ingiuntivo data dallo stesso opponente nei propri scritti difensivi (in termini di inesistenza, nullità e comunque di inefficacia) - detta opposizione andrebbe inquadrata, in realtà, nell'art. 615 c.p.c. ove si trattasse di inesistenza di detta notificazione, mentre sarebbe sussumibile nell'art. 617 comma 2 c.p.c. (in quanto attinente alla “notificazione del titolo esecutivo”), ove l'eccepito vizio della notificazione del provvedimento monitorio posto a fondamento del precetto opposto venisse ricostruito in chiave mera di nullità della stessa. Ed è appena il caso di precisare che, in ogni caso, accedendo alla prima delle soluzioni appena prospettate, per quanto chiarito, l'opposizione spiegata sotto tale profilo avrebbe comunque dovuto essere proposta “dinanzi al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'art. 27 c.p.c.”, pertanto dinanzi al Giudice di
Pace di Massa, secondo quanto già dianzi chiarito;
mentre nel caso in cui in vizio della notificazione del decreto ingiuntivo venisse ricostruito in chiave di mera nullità, il avrebbe dovuto proporre un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (cfr. Parte_1
Cass. n. 9050/2020, Id. n. 1219/2014, Id. n. 8011/2009, Id. n. 10495/2004, Id. n.
1202/1998, App. Genova, 16.06.2022 n. 697), in quanto tale esperibile, per competenza funzionale (ex art. 645 c.p.c.), soltanto dinanzi al Tribunale di Pistoia, che ebbe ad emettere quel provvedimento, di tal che, anche ove il rimedio oppositorio venisse riqualificato, sotto tale profilo, per l'appunto quale opposizione ex art. 650 c.p.c. – e ciò sul rilievo per cui “l'opposizione a precetto può essere convertita in opposizione tardiva, qualora solo attraverso il precetto l'intimato abbia avuto conoscenza del decreto
6 ingiuntivo” (cfr. Cass. n. 24398/2010) – nondimeno, il Tribunale adito risulterebbe comunque territorialmente incompetente.
Per pera completezza di motivazione - a fronte della portata dirimente delle considerazioni appena svolte – deve rimarcarsi che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (cfr. Cass. n.
23093/2018); in particolare, va qualificata come inesistente la notificazione effettuata in luogo ed a persona priva di qualsivoglia collegamento con il soggetto destinatario della stessa, tale non potendosi considerare l'ex amministratore del Condominio destinatario della notificazione, che risulta essersi relazionato con il legale di fiducia della società opposta, con corrispondenza inoltrata espressamente “per conto” del medesimo
, in riferimento all'esposizione debitoria sullo stesso gravante, anche dopo Parte_1 essere cessato dalla carica ed essere stato sostituito dal nuovo amministratore subentrato (cfr. doc. 7 prodotto a corredo della comparsa di costituzione). Le notificazioni del decreto ingiuntivo e del pignoramento presso terzi introduttivo della procedura esecutiva a suo tempo svoltasi, in definitiva, vanno qualificate come nulle, di tal che la relativa doglianza dell'opponente avrebbe dovuto essere fatta valere, rispettivamente, attraverso opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (anche, giova precisare, in riferimento all'eccezione di perenzione del provvedimento monitorio spiegata in tale contesto) dinanzi al Giudice di Pace di Pistoia, funzionalmente competente, e mediante opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c., da proporre dinanzi al
Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Massa nel contesto della suindicata procedura esecutiva n. 722/2011 R,G. Esecuzioni Mobiliari (ormai definita), nel rispetto del termine decadenziale di venti giorni decorrente dal momento della conoscenza dell'esistenza della stessa procedura (in ordine al quale non risulta fornita alcuna precisa allegazione, ancor prima che la relativa prova).
Va dato atto, peraltro, che, in virtù della rinuncia da parte dell'opposta al precetto in rinnovazione il difensore della stessa società che chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo tuttavia al Tribunale adito preclusa anche solo detta
7 pronuncia, in ragione della propria incompetenza (territoriale e/o funzionale), per le ragioni dianzi esposte;
incompetenza che va quindi dichiarata, essendo competente il
Giudice di Pace di Massa, ratione valoris, in riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., e (funzionalmente) il Giudice di Pace di Pistoia, in relazione all'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo posto a fondamento della pretesa esecutiva.
Va quindi assegnato, per quanto occorrer possa, termine ex art. 50 c.p.c. ai fini della riassunzione della causa dinanzi ai Giudici competenti.
In considerazione dell'esito del giudizio, in rapporto alle allegazioni difensive, nonché tenuto conto del rilievo ufficioso dell'incompetenza del Tribunale adito, le spese processuali vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- Dichiara la propria incompetenza a conoscere dell'opposizione proposta da
, essendo (funzionalmente) competente il Giudice di Pace di Parte_1
Massa in riferimento all'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il Giudice di Pace di Pistoia in relazione alla contestata nullità della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'atto di precetto in rinnovazione notificato il 10.05.2023 e
(funzionalmente) il Giudice dell'Esecuzione presso questo Tribunale, ex art. 617 comma
2 c.p.c., in riferimento alla contestazione concernente la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi introduttivo della procedura esecutiva n. 722/2021
R.G. Esecuzioni Mobiliari.
Assegna termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza ai fini della riassunzione della causa dinanzi ai Giudici dichiarati competenti.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa il 27.10.2025
Il Giudice
Dott. Domenico Provenzano
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