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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. V.G. 6718/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. ZARA DANIELA
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 3 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“-che i Sig.ri e hanno avuto una relazione sentimentale dalla Parte_1 Parte_2
quale è nata in data [...] la loro figlia;
Persona_1
-che i Sig.ri e hanno interrotto la loro relazione sentimentale Parte_1 Parte_2
ma intendono concordemente stabilire le condizioni economiche e le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale
-che il Sig. è sottoufficiale della Marina Militare presso Marina Ovest Sardegna;
Parte_2
-che la Sig.ra attualmente è insegnate;
Parte_1
-che la Sig.ra vive attualmente a Portoscuso con la figlia e il figlio Parte_1 Per_1 Per_2
avuto da una precedente relazione in un appartamento in comodato d'uso;
-che il Sig. , ha altri due figli avuti da un precedente matrimonio per cui corrisponde Parte_2
un assegno di mantenimento alle due figli e alla moglie di € 200,00 ciascuno;
-che vista la tenera età della figlia, la residenza del padre nello stesso Comune, e i buoni rapporti tenuti dai genitori le parti concorderanno congiuntamente termini e modalità del diritto di visita del padre nei confronti della figlia , nonché le modificheranno congiuntamente in base alle esigenze Per_1
degli stessi e della figlia;
Premesso quanto sopra, i Sig.ri e , come sopra rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi Chiedono concordemente Che l'udienza che verrà fissata, avanti Codesto Ill.mo Tribunale, si svolga in forma scritta, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., rinunciando le parti a comparire per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
1) Affidare in modo condiviso la responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori della minore Per_1
, con collocazione della stessa presso la residenza della madre;
[...]
Pag. 2 a 3 2) Stabilire una somma a titolo di mantenimento per la minore ammontante ad € 200,00 Persona_1
mensili oltre alla percezione a favore della madre dell'assegno universale Parte_1
spettante alla figlia nella misura del 100%, importo dell'assegno di mantenimento da Per_1
aggiornare a partire dal prossimo anno in base alla variazione ISTAT oltre al rimborso delle spese straordinarie mediche scolastiche e ricreative, se urgenti e indefettibili o da concordare preventivamente tra le parti, negli altri casi, nella misura del 50% ciascuno;
3) Stabilire che il Sig. potrà vedere e tenere con se la figlia vista la tenera età, Parte_2 Per_1
concordando tempi e modalità con la madre in base alle esigenze della figlia e della madre.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e . Parte_2
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 Parte_2
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 15/12/2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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