Sentenza 25 maggio 2011
Massime • 1
Integra il delitto di evasione la condotta dell'imputato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari che, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, si allontana dal luogo di restrizione per presenziare ad una udienza penale. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M. avverso la sentenza assolutoria, che aveva ravvisato nel comportamento dell'agente un errore determinato da un atto dell'autorità giudiziaria, avendo egli tratto la scusabile convinzione della liceità della propria condotta dalla notifica di un avviso che gli comunicava la data dell'udienza fissata per il riesame della misura cautelare cui era sottoposto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/05/2011, n. 27124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27124 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 25/05/2011
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 911
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 5088/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania;
nel procedimento nei confronti di:
IC IE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 30/11/2009 del Tribunale di Catania, sez. dist. di Acireale;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 novembre 2009, il Tribunale di Catania, sez. dist. di Acireale, assolveva IE IC dal reato di evasione perché il fatto non costituisce reato.
L'imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si allontanava, senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, per presenziare all'udienza camerale dinnanzi al Tribunale del riesame di Catania.
Secondo, il Tribunale, era emerso che l'imputato aveva ritenuto per mero errore di potersi allontanare, ritenendosi autorizzato sulla base del provvedimento presidenziale notificatogli.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, con il quale denuncia:
- l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, per aver erroneamente dato riconoscimento all'ignoranza della legge. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Deve preliminarmente osservarsi che il regime custodiale della misura cautelare degli arresti domiciliari viene a sostanziarsi nell'obbligo per l'imputato di "rimanere" nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza.
Si tratta quindi di una misura a contenuto prescrittivo e che, dunque, postula, per realizzare la funzione che le è propria, la volontà adesiva di chi vi è sottoposto.
L'indagato è, in altri termini, posto in uno stato di
"autocustodia", nel senso che l'osservanza del dovere di non allontanarsi è in maggior misura affidata al responsabile comportamento di chi vi è sottoposto (Corte cost. ord. n. 332 del 1995), con la conseguenza, ai sensi dell'art. 276 c.p.p., comma 1- ter, che la violazione delle prescrizioni impostatigli comporta l'automatica sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere, venendo meno quella prognosi di capacità di autocontrollo dell'indagato che ne aveva giustificato l'applicazione. Questo regime privilegiato comporta pertanto che il sottoposto debba osservare con la massima diligenza la regola fondamentale dell'assoluto divieto di allontanamento dal proprio domicilio, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del giudice, anche quando ciò comporti la compressione di diritti fondamentali, come - per espressa previsione normativa - il diritto di difesa (art. 22 disp. att. c.p.p.). Deve conseguentemente ribadirsi che è realizzato il reato di evasione in caso di allontanamento del sottoposto senza autorizzazione dalla sede degli arresti anche quando l'allontanamento sia motivato dall'esigenza di presenziare ad un udienza penale.
2. Fatta questa necessaria premessa, nel caso in esame il Giudice a quo ha ritenuto che, sulla base della documentazione prodotta dalla difesa, l'imputato fosse tratto inganno dall'avviso del Presidente della sezione feriale che gli comunicava la data dell'udienza camerale fissata per il riesame della misura cautelare, che, come formulato, aveva ingenerato in costui la erronea convinzione di essere stato autorizzato all'allontanamento dal luogo di custodia. Quindi, la sentenza impugnata ha valorizzato per assolvere l'imputato non la mera ignoranza circa la necessità della prescritta autorizzazione (come sostiene il ricorso), bensì la circostanza che l'errore era stato determinato da un atto della autorità giudiziaria, da cui l'agente aveva tratto la scusabile convinzione della liceità della propria condotta.
Il ricorso sulla questione della scusabilità si limita a contrastare il giudizio del primo Giudice, proponendo una inammissibile lettura alternativa delle emergenze processuali, quanto al contenuto dell'avviso dell'udienza camerale.
3. Sulla base delle ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011