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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/10/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 620 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/10/1980 ) E
(c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13/04/1976 13/04/1976 ), rappresentati e difesi dall'avv. DE STEFANO VINCENZO
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 30/07/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione
[...] personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/06/2007 in CH (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 5 parte II serie A anno 2007) e che dall'unione sono nate 2 figlie, (24.03.2008) e Per_1 Per_2
(14.03.2014), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato nel ricorso le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
1) “I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2) i figli e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, pur rimanendo a vivere stabilmente con la madre sig.ra . Le Pt_1 parti convengono l'esercizio disgiunto della potestà genitoriale relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione riferite ai figli minori, con
1 conseguenti scelte congiunte riferite alle decisioni di maggiore interesse per i figli. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo con la madre e, in difetto di diverso accordo, secondo il seguente regime:
- Nel periodo scolastico accompagnandoli a scuola ed, in caso di vacanza, curando di assicurare ai figli il contatto quotidiano con lui;
- A fine settimana alterni, dalle 8.00 del venerdì mattina sino alle 13.00 del lunedì mattina;
- Per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando annualmente, in difetto di diverso accordo, i periodi 25-31 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio;
- Per metà delle vacanze scolastiche pasquali, in difetto di diverso accordo;
- Per un periodo continuativo di gg. 15 (quindici) durante le vacanze scolastiche estive alternando annualmente il periodo. 3) Il sig. verserà in favore della moglie a titolo di mantenimento la somma Pt_2 di € 500,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente avente le seguenti coordinate: [...]. Inoltre, lo stesso per riconoscenza in favore della moglie, in relazione Pt_2 agli sforzi che la stessa ha profuso in ambito famigliare e che purtroppo non sono stati sufficienti a garantire la stabilità del matrimonio, intende procedere alla donazione remuneratoria in suo favore dell'immobile oggi adibito a casa coniugale sito in Taurianova via II Circonvallazione n. 32 ed individuato al Foglio 60 particella 715, nonché il terreno sul quale detto immobile insiste individuato al Foglio 60 particella 969. La sig.ra accetta la donazione suddetta, che verrà comunque regolata Pt_1 da atto pubblico, a condizione che la stessa sia libera da ogni significato di ricompensa da parte del marito, essendo stata l'opera prestata all'interno della vita di famiglia, doverosa e spontanea e quindi slegata da ogni intento speculativo. La sig.ra si impegna ad intestare detti immobili in favore dei figli minori Pt_1
e , al compimento della maggiore età della piccola . Per_1 Per_2 Per_2
4) Il sig. verserà in favore della moglie, l'ulteriore somma di 400,00 Pt_2
(quattrocento) euro come contributo al mantenimento dei figli minori. Il versamento suddetto avverrà con le medesime modalità con le quali il sig. verserà l'assegno di competenza della sig.ra . Pt_2 Pt_1
5) Entrambi i coniugi rinunciano, reciprocamente, ad ogni pretesa di addebito in ordine alle cause che hanno portato allo scioglimento della loro unione;
6) Entrambi i genitori, previo accordo tra loro, provvederanno ciascuno al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli (mediche non coperte dal SSN, visite specialistiche, dentistiche e oculistiche, scolastiche e parascolastiche, universitarie, sportive, ricreative).
7) Ogni spesa che dovrà essere sostenuta per le voci di cui al punto sub 6), escluse quelle per le quali non è richiesta la previa concertazione, che sarà anticipata da uno dei coniugi, dovrà comunque essere condivisa ed approvata dall'altro. Solo ricorrendo tali modalità, il coniuge anticipatario
2 dell'intera spesa straordinaria ha diritto ad ottenere dall'altro il rimborso della quota da questo dovuta, previa esibizione della ricevuta di pagamento, ove possibile, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
8) Il sig. conviene, in favore della moglie e dei figli, di lasciare integri tutti Pt_2 gli arredi esistenti nella casa coniugale ad eccezione di alcuni beni strettamente personali in separato elenco espressamente approvato dalle parti.
9) I coniugi e stabiliscono che in caso di espatrio di uno dei Pt_2 Pt_1 due l'altro dovrà fornire espressa autorizzazione di volta in volta”. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 04/06/2007 in CH (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 5 parte II serie A anno 2007) e che dall'unione sono nate 2 figlie, (24.03.2008) e Per_1 Per_2
(14.03.2014). La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di Parte_1 Parte_2 separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
1) “I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2) i figli e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, pur rimanendo a vivere stabilmente con la madre sig.ra . Le Pt_1 parti convengono l'esercizio disgiunto della potestà genitoriale relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione riferite ai figli minori, con conseguenti scelte congiunte riferite alle decisioni di maggiore interesse per i
3 figli. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo con la madre e, in difetto di diverso accordo, secondo il seguente regime:
- Nel periodo scolastico accompagnandoli a scuola ed, in caso di vacanza, curando di assicurare ai figli il contatto quotidiano con lui;
- A fine settimana alterni, dalle 8.00 del venerdì mattina sino alle 13.00 del lunedì mattina;
- Per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando annualmente, in difetto di diverso accordo, i periodi 25-31 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio;
- Per metà delle vacanze scolastiche pasquali, in difetto di diverso accordo;
- Per un periodo continuativo di gg. 15 (quindici) durante le vacanze scolastiche estive alternando annualmente il periodo. 3) Il sig. verserà in favore della moglie a titolo di mantenimento la somma Pt_2 di € 500,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente avente le seguenti coordinate: [...]. Inoltre, lo stesso per riconoscenza in favore della moglie, in relazione agli sforzi Pt_2 che la stessa ha profuso in ambito famigliare e che purtroppo non sono stati sufficienti a garantire la stabilità del matrimonio, intende procedere alla donazione remuneratoria in suo favore dell'immobile oggi adibito a casa coniugale sito in Taurianova via II Circonvallazione n. 32 ed individuato al Foglio 60 particella 715, nonché il terreno sul quale detto immobile insiste individuato al Foglio 60 particella 969. La sig.ra accetta la donazione suddetta, che verrà comunque regolata da atto Pt_1 pubblico, a condizione che la stessa sia libera da ogni significato di ricompensa da parte del marito, essendo stata l'opera prestata all'interno della vita di famiglia, doverosa e spontanea e quindi slegata da ogni intento speculativo. La sig.ra si impegna ad intestare detti immobili in favore dei figli minori Pt_1 Per_1
e , al compimento della maggiore età della piccola . Per_2 Per_2
4) Il sig. verserà in favore della moglie, l'ulteriore somma di 400,00 Pt_2
(quattrocento) euro come contributo al mantenimento dei figli minori. Il versamento suddetto avverrà con le medesime modalità con le quali il sig. verserà l'assegno di competenza della sig.ra . Pt_2 Pt_1
5) Entrambi i coniugi rinunciano, reciprocamente, ad ogni pretesa di addebito in ordine alle cause che hanno portato allo scioglimento della loro unione;
6) Entrambi i genitori, previo accordo tra loro, provvederanno ciascuno al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli (mediche non coperte dal SSN, visite specialistiche, dentistiche e oculistiche, scolastiche e parascolastiche, universitarie, sportive, ricreative).
7) Ogni spesa che dovrà essere sostenuta per le voci di cui al punto sub 6), escluse quelle per le quali non è richiesta la previa concertazione, che sarà anticipata da uno dei coniugi, dovrà comunque essere condivisa ed approvata dall'altro. Solo ricorrendo tali modalità, il coniuge anticipatario dell'intera spesa straordinaria ha diritto ad ottenere dall'altro il rimborso della quota da questo dovuta, previa esibizione della ricevuta di pagamento, ove possibile, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
4 8) Il sig. conviene, in favore della moglie e dei figli, di lasciare integri tutti Pt_2 gli arredi esistenti nella casa coniugale ad eccezione di alcuni beni strettamente personali in separato elenco espressamente approvato dalle parti.
9) I coniugi e stabiliscono che in caso di espatrio di uno dei Pt_2 Pt_1 due l'altro dovrà fornire espressa autorizzazione di volta in volta”. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Presidente
NA IC
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa NA Prattico' Presidente rel.est. dr.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dr. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
25/10/1980 ) E
(c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
13/04/1976 13/04/1976 ), rappresentati e difesi dall'avv. DE STEFANO VINCENZO
- ricorrenti -
Oggetto: separazione consensuale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 30/07/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione
[...] personale. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/06/2007 in CH (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 5 parte II serie A anno 2007) e che dall'unione sono nate 2 figlie, (24.03.2008) e Per_1 Per_2
(14.03.2014), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato nel ricorso le condizioni di separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
1) “I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2) i figli e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, pur rimanendo a vivere stabilmente con la madre sig.ra . Le Pt_1 parti convengono l'esercizio disgiunto della potestà genitoriale relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione riferite ai figli minori, con
1 conseguenti scelte congiunte riferite alle decisioni di maggiore interesse per i figli. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo con la madre e, in difetto di diverso accordo, secondo il seguente regime:
- Nel periodo scolastico accompagnandoli a scuola ed, in caso di vacanza, curando di assicurare ai figli il contatto quotidiano con lui;
- A fine settimana alterni, dalle 8.00 del venerdì mattina sino alle 13.00 del lunedì mattina;
- Per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando annualmente, in difetto di diverso accordo, i periodi 25-31 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio;
- Per metà delle vacanze scolastiche pasquali, in difetto di diverso accordo;
- Per un periodo continuativo di gg. 15 (quindici) durante le vacanze scolastiche estive alternando annualmente il periodo. 3) Il sig. verserà in favore della moglie a titolo di mantenimento la somma Pt_2 di € 500,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente avente le seguenti coordinate: [...]. Inoltre, lo stesso per riconoscenza in favore della moglie, in relazione Pt_2 agli sforzi che la stessa ha profuso in ambito famigliare e che purtroppo non sono stati sufficienti a garantire la stabilità del matrimonio, intende procedere alla donazione remuneratoria in suo favore dell'immobile oggi adibito a casa coniugale sito in Taurianova via II Circonvallazione n. 32 ed individuato al Foglio 60 particella 715, nonché il terreno sul quale detto immobile insiste individuato al Foglio 60 particella 969. La sig.ra accetta la donazione suddetta, che verrà comunque regolata Pt_1 da atto pubblico, a condizione che la stessa sia libera da ogni significato di ricompensa da parte del marito, essendo stata l'opera prestata all'interno della vita di famiglia, doverosa e spontanea e quindi slegata da ogni intento speculativo. La sig.ra si impegna ad intestare detti immobili in favore dei figli minori Pt_1
e , al compimento della maggiore età della piccola . Per_1 Per_2 Per_2
4) Il sig. verserà in favore della moglie, l'ulteriore somma di 400,00 Pt_2
(quattrocento) euro come contributo al mantenimento dei figli minori. Il versamento suddetto avverrà con le medesime modalità con le quali il sig. verserà l'assegno di competenza della sig.ra . Pt_2 Pt_1
5) Entrambi i coniugi rinunciano, reciprocamente, ad ogni pretesa di addebito in ordine alle cause che hanno portato allo scioglimento della loro unione;
6) Entrambi i genitori, previo accordo tra loro, provvederanno ciascuno al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli (mediche non coperte dal SSN, visite specialistiche, dentistiche e oculistiche, scolastiche e parascolastiche, universitarie, sportive, ricreative).
7) Ogni spesa che dovrà essere sostenuta per le voci di cui al punto sub 6), escluse quelle per le quali non è richiesta la previa concertazione, che sarà anticipata da uno dei coniugi, dovrà comunque essere condivisa ed approvata dall'altro. Solo ricorrendo tali modalità, il coniuge anticipatario
2 dell'intera spesa straordinaria ha diritto ad ottenere dall'altro il rimborso della quota da questo dovuta, previa esibizione della ricevuta di pagamento, ove possibile, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
8) Il sig. conviene, in favore della moglie e dei figli, di lasciare integri tutti Pt_2 gli arredi esistenti nella casa coniugale ad eccezione di alcuni beni strettamente personali in separato elenco espressamente approvato dalle parti.
9) I coniugi e stabiliscono che in caso di espatrio di uno dei Pt_2 Pt_1 due l'altro dovrà fornire espressa autorizzazione di volta in volta”. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 04/06/2007 in CH (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 5 parte II serie A anno 2007) e che dall'unione sono nate 2 figlie, (24.03.2008) e Per_1 Per_2
(14.03.2014). La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni di Parte_1 Parte_2 separazione consensuale, che qui si riportano di seguito integralmente:
1) “I coniugi vivranno separatamente portandosi reciproco rispetto;
2) i figli e vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, pur rimanendo a vivere stabilmente con la madre sig.ra . Le Pt_1 parti convengono l'esercizio disgiunto della potestà genitoriale relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione riferite ai figli minori, con conseguenti scelte congiunte riferite alle decisioni di maggiore interesse per i
3 figli. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente, previo accordo con la madre e, in difetto di diverso accordo, secondo il seguente regime:
- Nel periodo scolastico accompagnandoli a scuola ed, in caso di vacanza, curando di assicurare ai figli il contatto quotidiano con lui;
- A fine settimana alterni, dalle 8.00 del venerdì mattina sino alle 13.00 del lunedì mattina;
- Per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando annualmente, in difetto di diverso accordo, i periodi 25-31 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio;
- Per metà delle vacanze scolastiche pasquali, in difetto di diverso accordo;
- Per un periodo continuativo di gg. 15 (quindici) durante le vacanze scolastiche estive alternando annualmente il periodo. 3) Il sig. verserà in favore della moglie a titolo di mantenimento la somma Pt_2 di € 500,00 mensili, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente avente le seguenti coordinate: [...]. Inoltre, lo stesso per riconoscenza in favore della moglie, in relazione agli sforzi Pt_2 che la stessa ha profuso in ambito famigliare e che purtroppo non sono stati sufficienti a garantire la stabilità del matrimonio, intende procedere alla donazione remuneratoria in suo favore dell'immobile oggi adibito a casa coniugale sito in Taurianova via II Circonvallazione n. 32 ed individuato al Foglio 60 particella 715, nonché il terreno sul quale detto immobile insiste individuato al Foglio 60 particella 969. La sig.ra accetta la donazione suddetta, che verrà comunque regolata da atto Pt_1 pubblico, a condizione che la stessa sia libera da ogni significato di ricompensa da parte del marito, essendo stata l'opera prestata all'interno della vita di famiglia, doverosa e spontanea e quindi slegata da ogni intento speculativo. La sig.ra si impegna ad intestare detti immobili in favore dei figli minori Pt_1 Per_1
e , al compimento della maggiore età della piccola . Per_2 Per_2
4) Il sig. verserà in favore della moglie, l'ulteriore somma di 400,00 Pt_2
(quattrocento) euro come contributo al mantenimento dei figli minori. Il versamento suddetto avverrà con le medesime modalità con le quali il sig. verserà l'assegno di competenza della sig.ra . Pt_2 Pt_1
5) Entrambi i coniugi rinunciano, reciprocamente, ad ogni pretesa di addebito in ordine alle cause che hanno portato allo scioglimento della loro unione;
6) Entrambi i genitori, previo accordo tra loro, provvederanno ciascuno al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli (mediche non coperte dal SSN, visite specialistiche, dentistiche e oculistiche, scolastiche e parascolastiche, universitarie, sportive, ricreative).
7) Ogni spesa che dovrà essere sostenuta per le voci di cui al punto sub 6), escluse quelle per le quali non è richiesta la previa concertazione, che sarà anticipata da uno dei coniugi, dovrà comunque essere condivisa ed approvata dall'altro. Solo ricorrendo tali modalità, il coniuge anticipatario dell'intera spesa straordinaria ha diritto ad ottenere dall'altro il rimborso della quota da questo dovuta, previa esibizione della ricevuta di pagamento, ove possibile, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.
4 8) Il sig. conviene, in favore della moglie e dei figli, di lasciare integri tutti Pt_2 gli arredi esistenti nella casa coniugale ad eccezione di alcuni beni strettamente personali in separato elenco espressamente approvato dalle parti.
9) I coniugi e stabiliscono che in caso di espatrio di uno dei Pt_2 Pt_1 due l'altro dovrà fornire espressa autorizzazione di volta in volta”. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
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