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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. rg20067 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20067 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Persona_1
AN UC presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. AN UC presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato l'11/10/2025 e Persona_1
chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro Controparte_1
relativi al figlio minore nato il [...], come accordo in esso Per_2
contenuto.
1 2
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_3
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il IG. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Persona_1
tenere con sé il figlio per due giorni la settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00, avendo cura di prelevarlo e successivamente riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre in Napoli, alla via Pazzigno n. 1 is. 2 Sc. D. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio, nei fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle ore
20,00, avendo sempre cura di prelevarlo e successivamente riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre in Napoli, alla via Pazzigno n. 1 is. 2 Sc. D.
C) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore Persona_3
I compleanni e gli eventi importanti del minore verranno festeggiati insieme ad entrambi i genitori;
per quanto riguarda le vacanze di Natale, il minore festeggerà con la madre il 24 e il 25 dicembre, mentre il 31 dicembre e il primo gennaio starà con il padre, ad anni alterni;
per le vacanze pasquali ad anni alterni il minore soggiornerà il giorno di Pasqua presso la madre, e il lunedì in Albis con il padre, ad anni alterni;
le vacanze estive verranno concordate previamente dai genitori entro il 30 giugno di ogni anno: il minore starà, ad anni alterni, con un genitore le prime due settimane di agosto, e con l'altro genitore le ultime due
2 3
settimane di agosto. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
D) Il minore avrà diritto di conservare rapporti significativi con i prossimi congiunti ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
E) Il IG. – a decorrere dal mese di ottobre 2025 compreso - si impegna a Persona_1
corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00 (euro trecento/00) mensili, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra , oppure mediante bonifico ordinario su c/c Controparte_1
bancario e/o postale intestato alla sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare.
Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% Persona_1 Controparte_1
(cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche, ludiche e sportive dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio Le spese verranno rimborsate dal Persona_3
padre alla madre previa esibizione delle relative ricevute o del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
3 4
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
F) I coniugi concordano che l'assegno unico relativo al figlio minore, pari per l'anno 2025 ad € 201,00 mensili, verrà ripartito tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
G) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Persona_1
nell'interesse del figlio finché lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
H) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
I) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
J) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
4 5
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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n. rg20067 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20067 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Persona_1
AN UC presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. AN UC presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato l'11/10/2025 e Persona_1
chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro Controparte_1
relativi al figlio minore nato il [...], come accordo in esso Per_2
contenuto.
1 2
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A) affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_3
sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) Il IG. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di Persona_1
tenere con sé il figlio per due giorni la settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00, avendo cura di prelevarlo e successivamente riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre in Napoli, alla via Pazzigno n. 1 is. 2 Sc. D. Il padre potrà, altresì, tenere con sé il figlio, nei fine settimana alternati, dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle ore
20,00, avendo sempre cura di prelevarlo e successivamente riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre in Napoli, alla via Pazzigno n. 1 is. 2 Sc. D.
C) Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle volontà del minore Persona_3
I compleanni e gli eventi importanti del minore verranno festeggiati insieme ad entrambi i genitori;
per quanto riguarda le vacanze di Natale, il minore festeggerà con la madre il 24 e il 25 dicembre, mentre il 31 dicembre e il primo gennaio starà con il padre, ad anni alterni;
per le vacanze pasquali ad anni alterni il minore soggiornerà il giorno di Pasqua presso la madre, e il lunedì in Albis con il padre, ad anni alterni;
le vacanze estive verranno concordate previamente dai genitori entro il 30 giugno di ogni anno: il minore starà, ad anni alterni, con un genitore le prime due settimane di agosto, e con l'altro genitore le ultime due
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settimane di agosto. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
D) Il minore avrà diritto di conservare rapporti significativi con i prossimi congiunti ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
E) Il IG. – a decorrere dal mese di ottobre 2025 compreso - si impegna a Persona_1
corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00 (euro trecento/00) mensili, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra , oppure mediante bonifico ordinario su c/c Controparte_1
bancario e/o postale intestato alla sig.ra stessa, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare.
Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% Persona_1 Controparte_1
(cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche, ludiche e sportive dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio Le spese verranno rimborsate dal Persona_3
padre alla madre previa esibizione delle relative ricevute o del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
3 4
Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
F) I coniugi concordano che l'assegno unico relativo al figlio minore, pari per l'anno 2025 ad € 201,00 mensili, verrà ripartito tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
G) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi Persona_1
nell'interesse del figlio finché lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
H) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
I) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
J) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
4 5
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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