TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 3844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3844 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9302/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AM AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9302/2018 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Polizzi, presso il cui studio in
AR GG (CE), alla Via Principe di Piemonte, 78, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE contro
(C.F. e P.IVA , in qualità di Controparte_1 P.IVA_1
impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona di suoi ll.rr.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Crescenzo Di Tommaso, presso il cui studio sito in S. Angelo D'Alife
(CE), alla via S. Maria n. 177, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA nonché
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
1536/2018 con la quale il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere ha accolto la domanda proposta in primo grado da volta al CP_2
risarcimento dei danni occorsi al suo veicolo nel sinistro stradale avvenuto in data 21.04.2015, in Pastorano.
Tale sinistro, verificatosi precisamente all'incrocio tra via Latina e via S.
CC, secondo quanto rappresentato dall'attore in primo grado, avrebbe avuto la seguente dinamica: l'autovettura Mercedes Classe C tg EC 327 ND, di proprietà del e dallo stesso condotta, mentre percorreva la detta Via CP_2
Latina con direzione AR GG, veniva danneggiata dal ciclomotore
AL DR di proprietà di e dallo stesso condotto, che Parte_1
proveniente da via S. CC, giunto all'incrocio con via Latina, senza arrestarsi al segnale di Stop, invadeva l'incrocio ed urtava nella parte anteriore destra la predetta autovettura.
A seguito del sinistro, il sarebbe rovinato a terra riportando delle Pt_1
lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il P.O. S. CC di
Sessa Aurunca, mentre l'autovettura del avrebbe riportato danni sia alla CP_2
carrozzeria che alle parti meccaniche della parte anteriore e fiancata lato destro.
Sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione di AR GG che provvedevano ai rilievi del caso ed a redigere il relativo verbale, nonché a notificare al i verbali relativi alle violazioni riscontrate del codice della Pt_1 strada per guida con patente scaduta, mancata copertura assicurativa e assenza di carta di circolazione.
Ascrivendo la responsabilità del sinistro esclusivamente al conducente del ciclomotore, sprovvisto di copertura assicurativa, l'istante chiedeva la condanna in solido di quest'ultimo e della quale impresa designata Controparte_1 per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, al pagamento di € 3.509,03, quale risarcimento dei danni subiti.
Nel giudizio di primo grado rimaneva contumace, Parte_1
mentre la compagnia di assicurazioni nella sua comparsa di costituzione eccepiva l'improponibilità ed inammissibilità della domanda e l'infondatezza in fatto ed in diritto della stessa.
La causa veniva istruita con l'espletamento della prova testimoniale di tre testi.
Precisate le conclusioni, il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere ha accolto la domanda dell'attore, ritenendo sussistente nella causazione dell'evento la responsabilità esclusiva del convenuto contumace.
A fondamento del presente appello, ha indicato come Parte_1
motivi di doglianza: 1) l'illogicità e la lacunosità dell'iter motivazionale della sentenza alla luce del complesso quadro istruttorio;
2) la mancata ammissione della C.T.U. tecnica richiesta.
A sostegno di una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro,
l'appellante ha prodotto, tra l'altro, il verbale del pronto soccorso del presidio
Ospedaliero di Sessa Aurunca, dove venne trasportato subito dopo l'accadimento, fornendo, sulla sua scorta, una diversa lettura delle risultanze istruttorie, per lo più incentrata sulla parte del corpo in cui aveva riportato le lesioni (frattura lussazione del pilone tibiale e terzo distale di perone a sinistra).
Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza appellata, con attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro all'appellato e la condanna dello stesso al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
In grado di appello è rimasto contumace, mentre si è CP_2 costituita la la quale associandosi a tutto quanto dedotto Controparte_1 nell'atto di appello, ha chiesto l'accoglimento dello stesso con conseguente riforma della sentenza di primo grado, nonchè la condanna del alla CP_2 restituzione delle somme percepite dalle nella qualità di F.G.V.S. Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Precisate le conclusioni, in data 15.01.2025 la causa è stata riservata in decisione e poi con ordinanza del 18.07.2025 è stata rimessa sul ruolo, in quanto dall'esame degli atti è emerso che parte appellante ha depositato nel presente giudizio una CTU a firma dell'Arch. effettuata in altro giudizio (r.g. Persona_1
1097/2017) vertente tra le medesime parti e riguardante il medesimo sinistro di cui è causa, senza null'altro argomentare sul punto e senza chiarire l'esito del relativo giudizio.
Pertanto, rinviata la causa all'udienza del 25.09.2025, la stessa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per avere le parti già depositato le proprie comparse conclusionali e di replica.
*
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
Premessa.
Giova partire dal presupposto che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.).
Parte appellante contesta sia il riconoscimento della sua responsabilità esclusiva nella causazione dell'evento, sia la mancata disposizione di una
C.T.U. tecnica, volta a meglio chiarire la dinamica del sinistro, che nella prospettiva dell'appellante, è stata affidata dal Giudice di prime cure ad un giudizio privo di supporto logico - motivazionale.
Sempre preliminarmente si osserva che la formulazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., applicabile al caso in esame, a mente del quale “non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 26522 del
09/11/2017).
L'articolo 345 c.p.c., dunque, pone il divieto di produrre nuovi documenti in appello, a meno che l'appellante, contumace in primo grado, non dimostri di non averli potuti produrre per causa a lui non imputabile, essendo essi ad esempio sopravvenuti. Nel caso di specie, a nulla rileva il fatto che nel giudizio di primo grado il sia rimasto contumace, dovendo trovare applicazione il principio Pt_1 secondo il quale la parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio, e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e le decadenze già verificatesi (Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4404 del
04/05/1998, Rv. 515016 - 01).
L'ammissibilità della nuova produzione documentale in appello è subordinata alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi inammissibile la produzione documentale di parte appellante, atteso che il referto prodotto veniva rilasciato dal Pronto Soccorso nel giorno in cui il vi si è recato, ossia in data Pt_1
21.04.2015.
Nel merito.
1. Tanto premesso, con il primo motivo di appello il ricorrente si duole della non corretta valutazione da parte del giudice di prime cure del materiale probatorio in atti, con attribuzione della responsabilità esclusiva all'odierno appellante della causazione del sinistro in esame.
L'appellante, in particolare, non ritiene compatibile la dinamica del sinistro, per come accertata in primo grado, sia con la posizione del suo ciclomotore dopo il sinistro nei rilievi fotografici in atti, sia con il lato del corpo in cui egli stesso ha subito le lesioni (frattura lussazione del pilone tibiale e terzo distale di perone a sinistra), tanto più che la dinamica è stata ritenuta accertata anche per le dichiarazioni rese da due testimoni, e Testimone_1
rispettivamente fratello e sorella di . Testimone_2 CP_2
Sostiene, difatti, il che, se l'urto fosse avvenuto tra la parte Pt_1
anteriore e laterale destra dell'automobile del e la parte anteriore del CP_2 ciclomotore, il ciclomotore non avrebbe potuto finire la sua corsa sul lato opposto della carreggiata. Difatti, fornisce una diversa narrazione dell'accaduto, sostenendo che:
“nelle circostanze di tempo e di luogo indicate non proveniva da via San CC, ma percorreva già la strada principale (Via Latina) con lo stesso senso di marcia del ed aveva opportunamente segnalato la svolta a sinistra (Via CP_2
Salvemini). In tale momento il Sig. tentava da tergo il sorpasso CP_2
nonostante la segnalata manovra di svolta a sinistra da parte dell'appellante, il quale nulla poteva fare per evitare l'impatto.”
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la motivazione del giudice di pace appare invece corretta, logica e pienamente aderente alle risultanze istruttorie.
Orbene, il giudice di pace così statuiva : “…alla luce degli elementi probatori raccolti, valutata nel suo insieme l'istruttoria svolta, la documentazione prodotta, l'ubicazione e l'entità dei danni riportati dal veicolo attoreo, in considerazione del comportamento processuale del convenuto proprietario del ciclomotore, rimasto contumace e mai comparso e della mancata prova contraria, questo giudice è arrivato al convincimento che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa del conducente del veicolo AL Tg 1DREH che in violazione di precise norme del C.d.S. che impongono di rispettare le regole ed i segnali relativi alla precedenza, nonché delle più elementari norme di prudenza, diligenza e perizia, si immetteva sull'incrocio, inosservante del segnale di Stop gravante sul suo senso di marcia”.
Innanzitutto, giova precisare che, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Corte
Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali li giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr., tra le altre, Cass.
6001/23); elementi nella specie non ravvisabili, trattandosi peraltro, in ogni caso, di parenti non conviventi. Si osserva, poi, che le dichiarazioni rese dai due testimoni oculari di parte attrice sono precise e non contraddittorie, e forniscono una puntuale spiegazione del perché, essi, fratello e sorella di , si trovassero sul luogo del CP_2
sinistro.
Difatti, sorella non convivente di , riferiva: Testimone_2 CP_2
“Ricordo che era il 21.04.2015 verso le 8:15. Mi trovavo a Pastorano alla frazione Pantuliano fuori la traversa di via Latina che si chiama via Contr Formicola…Aspettavo con il Sig. mio fratello che Testimone_1
proveniva da AR GG. Dovevamo andare a Caserta per delle commissioni e lo aspettavamo fuori la traversa perché trattasi di strada a senso unico…Ho visto un signore che poi ho saputo essere il sig. Parte_1 uscire da Via S. CC a bordo di un motorino senza fermersi allo stop ed immettersi repentinamente su Via Latina… Il Sig. che percorreva CP_2
Via Latina e proveniente da AR GG cercava di evitarlo ma non riusciva a non urtarlo…il Sig. alla guida di un vecchio Parte_1
motorino senza casco aveva anche un cagnolino sullo sterzo e senza fermarsi allo stop, da via San CC si immetteva su via Latina ed urtava l'autovettura
Mercedes nella parte anteriore e laterale destra…Sono intervenuti ill 118 per soccorrere il Sig. ed i Carabinieri che redigevano Parte_1
verbale…Ricordo che c'erano persone che non conosco, con me c'era mio fratello Sig. procedeva a moderata velocità Persona_2 CP_2 anche perché doveva arrestarsi poco dopo l'incrocio”.
In senso conforme fratello non convivente di Testimone_1 CP_2
affermava: “Ricordo che era il 21.04.2015 mi trovavo alla Via Carmine
[...]
Formicola, fuori la traversa che incrocia la strada principale che da AR porta a Vitulazio…Ho visto in motorino di cui non so precisare il modello, ricordo che era vecchio, che giunto all'incrocio urtava l'auto Mercedes di colore nero di mio fratello…Preciso che ho visto l'auto di mio fratello, che percorreva la strada provinciale proveniente da AR con direzione
Vitulazio, giunta all'intersezione veniva urtata dal motorino di cui sopra il cui conducente proveniente da una strada posta sulla destra di cui non so il nome non fermarsi al segnale di Stop gravante sul suo senso di marcia…Ricordo che mio fratello chiamò le forze dell'ordine, non ricordo se Polizia o Carabinieri.
Sono rimasto lì fino al loro intervento, poi sono andata via con mio fratello”.
A sostegno della dinamica rappresentata, oltre alle CP_2
testimonianze rese, ha anche prodotto il verbale dei Carabinieri di AR
GG intervenuti su segnalazione dell'avvenuto sinistro ed il verbale di spontanee dichiarazioni rese ai Carabinieri della stazione di AR GG in data 21.04.2015 alle ore 11:25 e, dunque, nell'immediatezza del sinistro, in cui dichiarava: “Mentre percorrevo con la mia autovettura Mercedes Classe c targata EC327ND la Via Latina del Comune di Pastorano con direzione
AR GG – Pastorano, giunto all'altezza dell'incrocio con Via San
CC, all'improvviso dalla predetta strada laterale destra sopraggiungeva un ciclomotore che senza rispettare lo stop, continuava a circolare per immettersi nella strada situata di fronte a Via San CC ossia la Via Salvemini, collidendo sul lato anteriore destro della mia autovettura. Prontamente frenavo senza riuscire a evitare l'impatto. Immediatamente scendevo dall'autovettura e provvedevo a soccorrere il conducente del ciclomotore e chiamare il 118. I quali, poco dopo, sopraggiungevano sul posto, ove provvedevano a trasportare il malcapitato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Sessa Aurunca”.
Quanto alla C.T.U. a firma dell'Arch. effettuata in altro Persona_1
giudizio (r.g. 1097/2017), vertente tra le medesime parti e riguardante il medesimo sinistro di cui è causa, depositata nel presente giudizio da Pt_1
, senza null'altro argomentare sul punto e senza rendere i chiarimenti
[...]
richiesti relativi all'esito di tale giudizio (nonostante la remissione della causa sul ruolo a tal fine disposta dal giudice) si osserva che essa è utilizzabile nel presente procedimento con valore di prova atipica.
Sul punto, il principio generale enucleato, argomentando ex art. 310 c.p.c., dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza maggioritaria è il seguente: “i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti […] e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente […]». (Cfr. Cass. n. 22384/2014, Cass. n. 9843/2014,
Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 15169/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n.
28855/2008).
Tuttavia, dall'esame della stessa non emerge alcuna certezza circa la dinamica del sinistro, ma il C.T.U. si limita ad individuare una dinamica verosimile dello stesso, la quale non contraddice ma, al contrario, sembra corroborare quanto rappresentato dall'attore in primo grado, tanto più che il consulente incaricato indica tra le ipotizzabili cause del sinistro il mancato arresto del al segnale di Stop. Pt_1
Difatti, nelle relative conclusioni veniva indicato: “In definitiva, volendo riassumere in un'unica dinamica, ossia quella più verosimile, è pensabile che all'epoca del sinistro entrambi i mezzi antagonisti non stessero viaggiassero nella stessa direzione. Su via Latina con direzione da AR a Pastorano viaggiava il veicolo Mercedes, mentre il ciclomotore stava percorrendo via San
CC per immettersi su Via Latina. Considerando la presenza di un incrocio a raso sfalsato, i danni riportati dai veicoli antagonisti, gli accostamenti altimetrici e planimetrici effettuati, le posizioni dei veicoli nello stato di quiete post urto (rilievi fotografici CC di AR GG), la direzione di immissione del ciclomotore su Via Latina non sarebbe stata perpendicolare alla strada stessa bensì obliqua. Molto presumibilmente, giunti in corrispondenza dell'intersezione tra via Latina e via San CC, il veicolo Mercedes che percorreva via Latina impattava il ciclomotore in uscita da via S. CC. A seguito dell'urto subito, il conducente del ciclomotore, perdeva il controllo, così da terminare la propria corsa nella zona rilevata dall'autorità intervenuta.
Fermo restante che l'impatto si sia concretizzato tra il ciclomotore ed il veicolo
Mercedes, circa le cause dell'evento, nulla possiamo riferire, ma possiamo presumere in alcuni comportamenti: 1) È pensabile che il centauro non abbia rispettato il segnale di STOP in uscita da via San CC, ma non sussistono elementi probatori;
2) Oppure che tale centauro nell'uscire da via San CC non si sia avveduto del sopraggiungere del veicolo Mercedes, ma anche in questo caso non sussistono elementi probatori;
3) il rispetto del limite di velocità pari a 30Km/h, posto su Via Latina, a circa 70 – 75 mt. dall'incrocio, in entrambe le direzioni, equivalente a 75mt/9sec, avrebbe presumibilmente permesso al conducente del veicolo Mercedes di avvedersi in tempo del sopraggiungere del ciclomotore e di conseguenza effettuare una più consona manovra di salvataggio al fine di evirare il concretizzarsi dell'impatto”.
Pertanto, anche a parere di questo giudice, ha esaustivamente CP_2
dato prova della dinamica del sinistro per come rappresentata sin dall'atto introduttivo.
Si osserva, infine, che la diversa dinamica del sinistro rappresentata dall'appellante, risulta priva di supporto probatorio e che gli elementi evidenziati a sostegno della propria tesi non si pongono come risolutivi nel fondare una diversa responsabilità nella causazione del sinistro.
Quanto alla posizione del ciclomotore nei rilievi fotografici presenti in atti, essa è ben compatibile con le circostanze descritte sia dall'odierno appellato, che dai testi escussi, in primo grado, secondo i quali la velocità dell'automobile del era moderata e quest'ultimo aveva cercato, per quanto possibile, di CP_2
evitare l'impatto.
Non essendo stato, di conseguenza, l'urto particolarmente violento, come si evince anche dalle lesioni subite dal tenuto conto che si tratta di Pt_1 uno scontro tra un'automobile e un ciclomotore, è ben plausibile che il ciclomotore abbia subito, a seguito dello stesso, una deviazione della sua traiettoria, essendo il balzato dal ciclomotore sul cofano Pt_1 dell'automobile, arrestandosi tale veicolo sul ciglio opposto della carreggiata rispetto a quello di immissione
Il teste difatti, riferiva: “Preciso che la Mercedes Testimone_1
riportava danni al cofano in quanto vi cadeva sopra il conducente del motorino…”.
Ciò spiega e rende plausibile anche il perché il lato della lesione riportata dal sia quello sinistro e non destro, contrariamente a quanto ritenuto Pt_1 dal nelle proprie difese, secondo cui: “Se fosse verosimile la Pt_1
ricostruzione di parte avversa, il sarebbe allora caduto sul proprio Pt_1 lato dx e dunque non si comprenderebbe come sia rimasto illeso su quel lato mentre il verbale di Pronto Soccorso del P.O. di Sessa Aurunca del 24/10/2015 (giorno del sinistro) rilevava la presenza di “escoriazione e tumefazione della caviglia sx” e seguiva la diagnosi definitiva di frattura dupuytren alta collo piede sinistro con successivo intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi nonché frattura scomposta del terzo medio del perone. Pertanto, le lesioni patite dal riguardano il lato sx del corpo. Se non dovesse bastare, si osserva Pt_1
che dai rilievi fotografici si evince il danno riportato dallo specchietto retrovisore del ciclomotore, il quale è collocato sul lato sx”.
Per le considerazioni svolte, il motivo di doglianza esaminato non può trovare accoglimento.
2. Con il secondo motivo di appello si contesta la mancata disposizione della C.T.U. tecnica da parte del giudice di prime cure.
Anche tale doglianza è infondata.
Infatti, nessun ausilio avrebbe potuto fornire la richiesta C.T.U., ai fini della quantificazione dei danni riportati dall'automobile di , in CP_2 quanto la stessa, risultava essere già stata riparata al momento dello espletamento dell'istruttoria in primo grado, rimanendo solo da saldare il relativo costo.
Tanto emergeva dalla testimonianza del meccanico, , che CP_3 aveva eseguito i lavori di riparazione, il quale dichiarava: “Ho effettuato le riparazioni di cui al preventivo che mi viene mostrato sull'autovettura
Mercedes del Sig. .” CP_2
Pertanto, in nessun errore è incorso il Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere, nel non disporre alcuna C.T.U.
Per tutte le motivazioni esposte l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia della parte vittoriosa e la soccombenza di entrambe le parti costituite.
Si dà poi atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 la sentenza n. 1536/2018 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
- nulla sulle spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002,
n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228.
Santa Maria Capua Vetere, 01.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa AM AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AM AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9302/2018 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Polizzi, presso il cui studio in
AR GG (CE), alla Via Principe di Piemonte, 78, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE contro
(C.F. e P.IVA , in qualità di Controparte_1 P.IVA_1
impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona di suoi ll.rr.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Crescenzo Di Tommaso, presso il cui studio sito in S. Angelo D'Alife
(CE), alla via S. Maria n. 177, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA nonché
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
1536/2018 con la quale il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere ha accolto la domanda proposta in primo grado da volta al CP_2
risarcimento dei danni occorsi al suo veicolo nel sinistro stradale avvenuto in data 21.04.2015, in Pastorano.
Tale sinistro, verificatosi precisamente all'incrocio tra via Latina e via S.
CC, secondo quanto rappresentato dall'attore in primo grado, avrebbe avuto la seguente dinamica: l'autovettura Mercedes Classe C tg EC 327 ND, di proprietà del e dallo stesso condotta, mentre percorreva la detta Via CP_2
Latina con direzione AR GG, veniva danneggiata dal ciclomotore
AL DR di proprietà di e dallo stesso condotto, che Parte_1
proveniente da via S. CC, giunto all'incrocio con via Latina, senza arrestarsi al segnale di Stop, invadeva l'incrocio ed urtava nella parte anteriore destra la predetta autovettura.
A seguito del sinistro, il sarebbe rovinato a terra riportando delle Pt_1
lesioni per le quali si rendeva necessario il trasporto presso il P.O. S. CC di
Sessa Aurunca, mentre l'autovettura del avrebbe riportato danni sia alla CP_2
carrozzeria che alle parti meccaniche della parte anteriore e fiancata lato destro.
Sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione di AR GG che provvedevano ai rilievi del caso ed a redigere il relativo verbale, nonché a notificare al i verbali relativi alle violazioni riscontrate del codice della Pt_1 strada per guida con patente scaduta, mancata copertura assicurativa e assenza di carta di circolazione.
Ascrivendo la responsabilità del sinistro esclusivamente al conducente del ciclomotore, sprovvisto di copertura assicurativa, l'istante chiedeva la condanna in solido di quest'ultimo e della quale impresa designata Controparte_1 per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, al pagamento di € 3.509,03, quale risarcimento dei danni subiti.
Nel giudizio di primo grado rimaneva contumace, Parte_1
mentre la compagnia di assicurazioni nella sua comparsa di costituzione eccepiva l'improponibilità ed inammissibilità della domanda e l'infondatezza in fatto ed in diritto della stessa.
La causa veniva istruita con l'espletamento della prova testimoniale di tre testi.
Precisate le conclusioni, il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere ha accolto la domanda dell'attore, ritenendo sussistente nella causazione dell'evento la responsabilità esclusiva del convenuto contumace.
A fondamento del presente appello, ha indicato come Parte_1
motivi di doglianza: 1) l'illogicità e la lacunosità dell'iter motivazionale della sentenza alla luce del complesso quadro istruttorio;
2) la mancata ammissione della C.T.U. tecnica richiesta.
A sostegno di una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro,
l'appellante ha prodotto, tra l'altro, il verbale del pronto soccorso del presidio
Ospedaliero di Sessa Aurunca, dove venne trasportato subito dopo l'accadimento, fornendo, sulla sua scorta, una diversa lettura delle risultanze istruttorie, per lo più incentrata sulla parte del corpo in cui aveva riportato le lesioni (frattura lussazione del pilone tibiale e terzo distale di perone a sinistra).
Ha concluso, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza appellata, con attribuzione della responsabilità esclusiva del sinistro all'appellato e la condanna dello stesso al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
In grado di appello è rimasto contumace, mentre si è CP_2 costituita la la quale associandosi a tutto quanto dedotto Controparte_1 nell'atto di appello, ha chiesto l'accoglimento dello stesso con conseguente riforma della sentenza di primo grado, nonchè la condanna del alla CP_2 restituzione delle somme percepite dalle nella qualità di F.G.V.S. Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Precisate le conclusioni, in data 15.01.2025 la causa è stata riservata in decisione e poi con ordinanza del 18.07.2025 è stata rimessa sul ruolo, in quanto dall'esame degli atti è emerso che parte appellante ha depositato nel presente giudizio una CTU a firma dell'Arch. effettuata in altro giudizio (r.g. Persona_1
1097/2017) vertente tra le medesime parti e riguardante il medesimo sinistro di cui è causa, senza null'altro argomentare sul punto e senza chiarire l'esito del relativo giudizio.
Pertanto, rinviata la causa all'udienza del 25.09.2025, la stessa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per avere le parti già depositato le proprie comparse conclusionali e di replica.
*
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
Premessa.
Giova partire dal presupposto che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.).
Parte appellante contesta sia il riconoscimento della sua responsabilità esclusiva nella causazione dell'evento, sia la mancata disposizione di una
C.T.U. tecnica, volta a meglio chiarire la dinamica del sinistro, che nella prospettiva dell'appellante, è stata affidata dal Giudice di prime cure ad un giudizio privo di supporto logico - motivazionale.
Sempre preliminarmente si osserva che la formulazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., applicabile al caso in esame, a mente del quale “non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 26522 del
09/11/2017).
L'articolo 345 c.p.c., dunque, pone il divieto di produrre nuovi documenti in appello, a meno che l'appellante, contumace in primo grado, non dimostri di non averli potuti produrre per causa a lui non imputabile, essendo essi ad esempio sopravvenuti. Nel caso di specie, a nulla rileva il fatto che nel giudizio di primo grado il sia rimasto contumace, dovendo trovare applicazione il principio Pt_1 secondo il quale la parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita in quel primo giudizio, e deve, conseguentemente, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e le decadenze già verificatesi (Corte di cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4404 del
04/05/1998, Rv. 515016 - 01).
L'ammissibilità della nuova produzione documentale in appello è subordinata alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile.
Alla luce di quanto precede, deve ritenersi inammissibile la produzione documentale di parte appellante, atteso che il referto prodotto veniva rilasciato dal Pronto Soccorso nel giorno in cui il vi si è recato, ossia in data Pt_1
21.04.2015.
Nel merito.
1. Tanto premesso, con il primo motivo di appello il ricorrente si duole della non corretta valutazione da parte del giudice di prime cure del materiale probatorio in atti, con attribuzione della responsabilità esclusiva all'odierno appellante della causazione del sinistro in esame.
L'appellante, in particolare, non ritiene compatibile la dinamica del sinistro, per come accertata in primo grado, sia con la posizione del suo ciclomotore dopo il sinistro nei rilievi fotografici in atti, sia con il lato del corpo in cui egli stesso ha subito le lesioni (frattura lussazione del pilone tibiale e terzo distale di perone a sinistra), tanto più che la dinamica è stata ritenuta accertata anche per le dichiarazioni rese da due testimoni, e Testimone_1
rispettivamente fratello e sorella di . Testimone_2 CP_2
Sostiene, difatti, il che, se l'urto fosse avvenuto tra la parte Pt_1
anteriore e laterale destra dell'automobile del e la parte anteriore del CP_2 ciclomotore, il ciclomotore non avrebbe potuto finire la sua corsa sul lato opposto della carreggiata. Difatti, fornisce una diversa narrazione dell'accaduto, sostenendo che:
“nelle circostanze di tempo e di luogo indicate non proveniva da via San CC, ma percorreva già la strada principale (Via Latina) con lo stesso senso di marcia del ed aveva opportunamente segnalato la svolta a sinistra (Via CP_2
Salvemini). In tale momento il Sig. tentava da tergo il sorpasso CP_2
nonostante la segnalata manovra di svolta a sinistra da parte dell'appellante, il quale nulla poteva fare per evitare l'impatto.”
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la motivazione del giudice di pace appare invece corretta, logica e pienamente aderente alle risultanze istruttorie.
Orbene, il giudice di pace così statuiva : “…alla luce degli elementi probatori raccolti, valutata nel suo insieme l'istruttoria svolta, la documentazione prodotta, l'ubicazione e l'entità dei danni riportati dal veicolo attoreo, in considerazione del comportamento processuale del convenuto proprietario del ciclomotore, rimasto contumace e mai comparso e della mancata prova contraria, questo giudice è arrivato al convincimento che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusiva colpa del conducente del veicolo AL Tg 1DREH che in violazione di precise norme del C.d.S. che impongono di rispettare le regole ed i segnali relativi alla precedenza, nonché delle più elementari norme di prudenza, diligenza e perizia, si immetteva sull'incrocio, inosservante del segnale di Stop gravante sul suo senso di marcia”.
Innanzitutto, giova precisare che, in materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Corte
Cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali li giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr., tra le altre, Cass.
6001/23); elementi nella specie non ravvisabili, trattandosi peraltro, in ogni caso, di parenti non conviventi. Si osserva, poi, che le dichiarazioni rese dai due testimoni oculari di parte attrice sono precise e non contraddittorie, e forniscono una puntuale spiegazione del perché, essi, fratello e sorella di , si trovassero sul luogo del CP_2
sinistro.
Difatti, sorella non convivente di , riferiva: Testimone_2 CP_2
“Ricordo che era il 21.04.2015 verso le 8:15. Mi trovavo a Pastorano alla frazione Pantuliano fuori la traversa di via Latina che si chiama via Contr Formicola…Aspettavo con il Sig. mio fratello che Testimone_1
proveniva da AR GG. Dovevamo andare a Caserta per delle commissioni e lo aspettavamo fuori la traversa perché trattasi di strada a senso unico…Ho visto un signore che poi ho saputo essere il sig. Parte_1 uscire da Via S. CC a bordo di un motorino senza fermersi allo stop ed immettersi repentinamente su Via Latina… Il Sig. che percorreva CP_2
Via Latina e proveniente da AR GG cercava di evitarlo ma non riusciva a non urtarlo…il Sig. alla guida di un vecchio Parte_1
motorino senza casco aveva anche un cagnolino sullo sterzo e senza fermarsi allo stop, da via San CC si immetteva su via Latina ed urtava l'autovettura
Mercedes nella parte anteriore e laterale destra…Sono intervenuti ill 118 per soccorrere il Sig. ed i Carabinieri che redigevano Parte_1
verbale…Ricordo che c'erano persone che non conosco, con me c'era mio fratello Sig. procedeva a moderata velocità Persona_2 CP_2 anche perché doveva arrestarsi poco dopo l'incrocio”.
In senso conforme fratello non convivente di Testimone_1 CP_2
affermava: “Ricordo che era il 21.04.2015 mi trovavo alla Via Carmine
[...]
Formicola, fuori la traversa che incrocia la strada principale che da AR porta a Vitulazio…Ho visto in motorino di cui non so precisare il modello, ricordo che era vecchio, che giunto all'incrocio urtava l'auto Mercedes di colore nero di mio fratello…Preciso che ho visto l'auto di mio fratello, che percorreva la strada provinciale proveniente da AR con direzione
Vitulazio, giunta all'intersezione veniva urtata dal motorino di cui sopra il cui conducente proveniente da una strada posta sulla destra di cui non so il nome non fermarsi al segnale di Stop gravante sul suo senso di marcia…Ricordo che mio fratello chiamò le forze dell'ordine, non ricordo se Polizia o Carabinieri.
Sono rimasto lì fino al loro intervento, poi sono andata via con mio fratello”.
A sostegno della dinamica rappresentata, oltre alle CP_2
testimonianze rese, ha anche prodotto il verbale dei Carabinieri di AR
GG intervenuti su segnalazione dell'avvenuto sinistro ed il verbale di spontanee dichiarazioni rese ai Carabinieri della stazione di AR GG in data 21.04.2015 alle ore 11:25 e, dunque, nell'immediatezza del sinistro, in cui dichiarava: “Mentre percorrevo con la mia autovettura Mercedes Classe c targata EC327ND la Via Latina del Comune di Pastorano con direzione
AR GG – Pastorano, giunto all'altezza dell'incrocio con Via San
CC, all'improvviso dalla predetta strada laterale destra sopraggiungeva un ciclomotore che senza rispettare lo stop, continuava a circolare per immettersi nella strada situata di fronte a Via San CC ossia la Via Salvemini, collidendo sul lato anteriore destro della mia autovettura. Prontamente frenavo senza riuscire a evitare l'impatto. Immediatamente scendevo dall'autovettura e provvedevo a soccorrere il conducente del ciclomotore e chiamare il 118. I quali, poco dopo, sopraggiungevano sul posto, ove provvedevano a trasportare il malcapitato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Sessa Aurunca”.
Quanto alla C.T.U. a firma dell'Arch. effettuata in altro Persona_1
giudizio (r.g. 1097/2017), vertente tra le medesime parti e riguardante il medesimo sinistro di cui è causa, depositata nel presente giudizio da Pt_1
, senza null'altro argomentare sul punto e senza rendere i chiarimenti
[...]
richiesti relativi all'esito di tale giudizio (nonostante la remissione della causa sul ruolo a tal fine disposta dal giudice) si osserva che essa è utilizzabile nel presente procedimento con valore di prova atipica.
Sul punto, il principio generale enucleato, argomentando ex art. 310 c.p.c., dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza maggioritaria è il seguente: “i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, in giudizi penali od amministrativi, compresi gli accertamenti di natura tecnica-peritale, hanno valore di mero indizio, prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti […] e possono essere vagliate dal Giudice senza che egli sia vincolato dalla valutazione fatta dal Giudice della causa precedente […]». (Cfr. Cass. n. 22384/2014, Cass. n. 9843/2014,
Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 15169/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n.
28855/2008).
Tuttavia, dall'esame della stessa non emerge alcuna certezza circa la dinamica del sinistro, ma il C.T.U. si limita ad individuare una dinamica verosimile dello stesso, la quale non contraddice ma, al contrario, sembra corroborare quanto rappresentato dall'attore in primo grado, tanto più che il consulente incaricato indica tra le ipotizzabili cause del sinistro il mancato arresto del al segnale di Stop. Pt_1
Difatti, nelle relative conclusioni veniva indicato: “In definitiva, volendo riassumere in un'unica dinamica, ossia quella più verosimile, è pensabile che all'epoca del sinistro entrambi i mezzi antagonisti non stessero viaggiassero nella stessa direzione. Su via Latina con direzione da AR a Pastorano viaggiava il veicolo Mercedes, mentre il ciclomotore stava percorrendo via San
CC per immettersi su Via Latina. Considerando la presenza di un incrocio a raso sfalsato, i danni riportati dai veicoli antagonisti, gli accostamenti altimetrici e planimetrici effettuati, le posizioni dei veicoli nello stato di quiete post urto (rilievi fotografici CC di AR GG), la direzione di immissione del ciclomotore su Via Latina non sarebbe stata perpendicolare alla strada stessa bensì obliqua. Molto presumibilmente, giunti in corrispondenza dell'intersezione tra via Latina e via San CC, il veicolo Mercedes che percorreva via Latina impattava il ciclomotore in uscita da via S. CC. A seguito dell'urto subito, il conducente del ciclomotore, perdeva il controllo, così da terminare la propria corsa nella zona rilevata dall'autorità intervenuta.
Fermo restante che l'impatto si sia concretizzato tra il ciclomotore ed il veicolo
Mercedes, circa le cause dell'evento, nulla possiamo riferire, ma possiamo presumere in alcuni comportamenti: 1) È pensabile che il centauro non abbia rispettato il segnale di STOP in uscita da via San CC, ma non sussistono elementi probatori;
2) Oppure che tale centauro nell'uscire da via San CC non si sia avveduto del sopraggiungere del veicolo Mercedes, ma anche in questo caso non sussistono elementi probatori;
3) il rispetto del limite di velocità pari a 30Km/h, posto su Via Latina, a circa 70 – 75 mt. dall'incrocio, in entrambe le direzioni, equivalente a 75mt/9sec, avrebbe presumibilmente permesso al conducente del veicolo Mercedes di avvedersi in tempo del sopraggiungere del ciclomotore e di conseguenza effettuare una più consona manovra di salvataggio al fine di evirare il concretizzarsi dell'impatto”.
Pertanto, anche a parere di questo giudice, ha esaustivamente CP_2
dato prova della dinamica del sinistro per come rappresentata sin dall'atto introduttivo.
Si osserva, infine, che la diversa dinamica del sinistro rappresentata dall'appellante, risulta priva di supporto probatorio e che gli elementi evidenziati a sostegno della propria tesi non si pongono come risolutivi nel fondare una diversa responsabilità nella causazione del sinistro.
Quanto alla posizione del ciclomotore nei rilievi fotografici presenti in atti, essa è ben compatibile con le circostanze descritte sia dall'odierno appellato, che dai testi escussi, in primo grado, secondo i quali la velocità dell'automobile del era moderata e quest'ultimo aveva cercato, per quanto possibile, di CP_2
evitare l'impatto.
Non essendo stato, di conseguenza, l'urto particolarmente violento, come si evince anche dalle lesioni subite dal tenuto conto che si tratta di Pt_1 uno scontro tra un'automobile e un ciclomotore, è ben plausibile che il ciclomotore abbia subito, a seguito dello stesso, una deviazione della sua traiettoria, essendo il balzato dal ciclomotore sul cofano Pt_1 dell'automobile, arrestandosi tale veicolo sul ciglio opposto della carreggiata rispetto a quello di immissione
Il teste difatti, riferiva: “Preciso che la Mercedes Testimone_1
riportava danni al cofano in quanto vi cadeva sopra il conducente del motorino…”.
Ciò spiega e rende plausibile anche il perché il lato della lesione riportata dal sia quello sinistro e non destro, contrariamente a quanto ritenuto Pt_1 dal nelle proprie difese, secondo cui: “Se fosse verosimile la Pt_1
ricostruzione di parte avversa, il sarebbe allora caduto sul proprio Pt_1 lato dx e dunque non si comprenderebbe come sia rimasto illeso su quel lato mentre il verbale di Pronto Soccorso del P.O. di Sessa Aurunca del 24/10/2015 (giorno del sinistro) rilevava la presenza di “escoriazione e tumefazione della caviglia sx” e seguiva la diagnosi definitiva di frattura dupuytren alta collo piede sinistro con successivo intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi nonché frattura scomposta del terzo medio del perone. Pertanto, le lesioni patite dal riguardano il lato sx del corpo. Se non dovesse bastare, si osserva Pt_1
che dai rilievi fotografici si evince il danno riportato dallo specchietto retrovisore del ciclomotore, il quale è collocato sul lato sx”.
Per le considerazioni svolte, il motivo di doglianza esaminato non può trovare accoglimento.
2. Con il secondo motivo di appello si contesta la mancata disposizione della C.T.U. tecnica da parte del giudice di prime cure.
Anche tale doglianza è infondata.
Infatti, nessun ausilio avrebbe potuto fornire la richiesta C.T.U., ai fini della quantificazione dei danni riportati dall'automobile di , in CP_2 quanto la stessa, risultava essere già stata riparata al momento dello espletamento dell'istruttoria in primo grado, rimanendo solo da saldare il relativo costo.
Tanto emergeva dalla testimonianza del meccanico, , che CP_3 aveva eseguito i lavori di riparazione, il quale dichiarava: “Ho effettuato le riparazioni di cui al preventivo che mi viene mostrato sull'autovettura
Mercedes del Sig. .” CP_2
Pertanto, in nessun errore è incorso il Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere, nel non disporre alcuna C.T.U.
Per tutte le motivazioni esposte l'appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Nulla sulle spese di lite, stante la contumacia della parte vittoriosa e la soccombenza di entrambe le parti costituite.
Si dà poi atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002, n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 la sentenza n. 1536/2018 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
- nulla sulle spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo, per la parte soccombente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica - 30/05/2002,
n.115 introdotto dall'art. 13 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre
2012, n. 228.
Santa Maria Capua Vetere, 01.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa AM AN