Art. 2.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due terzi dei posti disponibili alla data del 1 novembre 1960 nelle qualifiche del ruolo dei cassieri degli Uffici del registro possono essere conferiti con i criteri e le modalita', di cui all' articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270 .
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due terzi dei posti disponibili alla data del 1 novembre 1960 nelle qualifiche del ruolo dei cassieri degli Uffici del registro possono essere conferiti con i criteri e le modalita', di cui all' articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270 .