TRIB
Sentenza 21 novembre 2023
Sentenza 21 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/11/2023, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO-PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto "risarcimento danni e altro "
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Parte_1 C.F._1
Rosario De Stasio, dom.ta come in atti;
attrice
E
, in persona del l.r.p.t., (p.i. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Loffredo e dom.ta come in atti;
convenuta
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere proprietaria dell'appartamento meglio descritto in Parte_1
atti, ubicato in un edificio condominiale, al terzo piano, citava in giudizio la società costruttrice dell'edificio, invocando la tutela ex art. 844 c.c. e il difetto di costruzione (art. 1669 c.c.) derivante dall'incongruo isolamento acustico delle pareti e dei solai dell'appartamento, tale da comprometterne l'abitabilità e vivibilità. Chiedeva l'eliminazione dei vizi, i danni morali e materiali patiti (deprezzamento del valore della proprietà nella misura del 30%; danno morale in via equitativa), vinte le spese di lite.
1 Si è costituita la società chiedendo con vari argomenti il rigetto di ogni domanda ed ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della parte attrice al risarcimento dei danni alla immagine, vinte le spese.
La causa è stata solo documentalmente istruita ed è stata disposta c.t.u.
2.Punto di partenza della risoluzione della causa in esame è la qualificazione della domanda.
Invero, parte attrice invoca indifferentemente l'art. 844 c.c. ed i vizi e difetti di costruzione dell'immobile ove è situata l'unità immobiliare per omesso isolamento acustico;
ha citato in giudizio il “costruttore”.
Ebbene, in materia di immissioni, la norma ex art. 844 c.c. vede come legittimato passivo il proprietario dei beni mobili o immobili che causano immissioni oltre i limiti di tollerabilità, quando la pretesa è volta ad ottenere la modifica dello stato dei luoghi.
Se la domanda è volta a far cessare le immissioni, il legittimato passivo è l'autore delle immissioni (Cass. 2006, n. 15871).
Vedi anche Cass. sez. un. 2013 n. 4848: L'azione di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento dell'illegittimità delle immissioni e per la realizzazione delle modifiche strutturali necessarie al fine di far cessare le stesse, deve essere proposta nei confronti del proprietario del fondo da cui tali immissioni provengono e può essere cumulata con la domanda verso altro convenuto per responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., volta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato.
Laddove, come nel caso di specie, siano invece invocati i difetti di costruzione, legittimato passivo è l'appaltatore o il costruttore;
quest'ultimo è responsabile in base a disposto di cui all'art. 1669 c.c., norma che si applica in via principale, ricadendo il difetto acustico più propriamente nell'ambito dei vizi costruttivi.
L'azione prevista dall'art. 1669 c.c. disciplina le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono in maniera grave sugli elementi strutturali essenziali quali la solidità, l'efficienza e la durata dell'opera.
Ebbene, il richiamo in citazione a vizi e difetti dell'opera e la citazione in giudizio del costruttore portano agevolmente a qualificare la domanda nell'alveo dell'art. 1669 c.c., come da concorde giurisprudenza di legittimità.
Va richiamata da ultimo in materia la sentenza della Corte di Cassazione del 2021 n. 7875.
La Corte ha precisato che, senza dubbio, rientra nell'art. 1669 c.c. la doglianza (rectius azione di responsabilità verso il costruttore) allorché si domandano i danni attinenti al difetto dei requisiti acustici del fabbricato, con specifico riferimento a proprietà esclusive. L'azione ex
2 art. 1669 c.c. consente in astratto di ottenere la rimozione di “gravi” difetti di costruzione, per tale intendendosi un'alterazione che incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell'immobile.
Sui requisiti acustici la Corte nella citata sentenza ha chiarito che l'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), aveva attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito DPCM, poi emanato, appunto, col DPCM 5 dicembre 1997, che determinava i suddetti requisiti e prescriveva i limiti espressi in decibel che gli edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare. Nella materia in esame erano poi intervenuti la direttiva 2002/49/CE, che venne recepita con il
d.lgs.194/2005, l'art. 11 della legge 88/2009, il comma 5 dell'art. 11 della legge 88/2009
(secondo cui «in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e, della legge
26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge») ed ancora l'art. 15, comma 1, lettera c), legge
96/2010, che dava un'interpretazione autentica dell'art. 3 comma 1 lett. e) legge 447/1995
(stabilendo che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trovasse applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi), norma dichiarata illegittima da Corte Cost.
29 maggio 2013, n. 103".
Tanto premesso la Corte ha ulteriormente specificato che:
-il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente la costruzione risponde, invero, dei gravi difetti (art. 1669 c.c.) - quali devono ritenersi quelli da cui derivi una cattiva utilizzazione di esse, come nel caso di inadeguato isolamento acustico - nei confronti degli acquirenti ovvero nei confronti dell'amministratore del condominio, legittimato ad agire,
a titolo di responsabilità extracontrattuale, se tali difetti sono riscontrati anche su parti comuni;
-dalla natura del contratto di appalto - che ha per oggetto l'espletamento di un'attività da eseguire a regola d'arte con l'ausilio di regole tecniche - discende, invero, il principio secondo cui l'esecuzione dei lavori non solo deve avvenire con l'osservanza della perizia che inerisce a ciascun campo di attività, ma anche che l'opera stessa, nella progettazione ed esecuzione, deve corrispondere alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto;
ne consegue che l'appaltatore ha l'obbligo di consegnare l'opera conforme a quanto pattuito ed, in ogni
3 caso, eseguita a regola d'arte.
Ne consegue ulteriormente che, nell'accertare in fatto il rispetto delle regole dell'arte da parte della venditrice costruttrice, ben possono essere presi come riferimento i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore, dettati dal DPCM 5 dicembre 1997, considerati non sul presupposto della loro immediata vigenza nei rapporti fra privati in favore degli acquirenti, ma unicamente come criterio fattuale di riferimento per determinare lo stato dell'arte esigibile all'epoca di realizzazione del fabbricato, al fine di verificare la sussistenza dei gravi difetti di insonorizzazione agli effetti dell'art. 1669 c.c., verifica che costituisce compito proprio ed esclusivo del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
3.Tanto premesso la consulenza in atti non ha ravvisato un grave difetto di costruzione ma solo lieve superamento dei limiti quanto alla insonorizzazione, limitatamente ad una stanza, con specifico riferimento al solaio tra il terzo ed il secondo piano, mentre ha concluso che rientra nella norma il livello di isolamento tra ambienti sovrapposti.
In dettaglio, il c.t.u. ha esposto che l'appartamento in proprietà attorea è posto al terzo piano;
l'appartamento sottostante è di proprietà di , quello sovrastante mansardato è Controparte_2
della Org_1
Non ci sono pannelli fonoisolanti nei solai;
si tratta di edificio residenziale ed ha indicato i parametri da osservare (appendice A dpcm 5.12.97). Il c.t.u. ha misurato il livello di rumore di calpestio da n. 5 postazioni.
Poiché parte attrice si duole delle immissioni provenienti dal piano sottostante, il c.t.u. ha verificato che i limiti sono osservati “tra appartamento Alfano e appartamento Soglia”; sono altresì osservati tra la mansarda e l'appartamento Alfano, mentre non sono conformi “tra camera da letto terzo piano Alfano e salone secondo piano prop. Soglia” (livello 69, limite
63).
All'esito di osservazioni, le misurazioni sono state fatte anche tra la proprietà attorea ed il piano scala, e sono risultate conformi.
Il c.t.u. ha considerato il superamento "lieve" poichè era da considerarsi rilevante, sulla base delle pubblicazioni in materia, quello superiore a 70.
Ebbene, per costante giurisprudenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669, sono considerati gravi i difetti che incidono sulla sostanza, sulla conservazione e sulla stabilità dell'opera, da intendersi anche come singola unità abitativa, indipendentemente dalla minaccia di un crollo
4 immediato o da un pericolo di rovina;
sono da considerarsi gravi anche quei vizi e difetti che compromettono gravemente l'utilizzazione e il godimento dell'opera, anche se la sua stabilità
e la sua conservazione non ne risentano (Cass. 2008 n. 305).
Inoltre, devono ritenersi gravi i difetti acustici che superino i limiti regolamentari dettati, purché incidano notevolmente sul godimento ed abitabilità dell'unità abitativa (Cass.1998, n.
3146).
In senso analogo si è espressa la giurisprudenza di merito;
ad es. nella sentenza del Trib. di
Milano n. 12818 del 2015 si legge che i difetti relativi all'isolamento acustico di un immobile sono riconducibili ai gravi difetti costruttivi di cui all'art. 1669 c.c. allorché siano idonei a pregiudicare in modo sensibile il godimento e l'utilizzazione delle singole unità abitative e, conseguentemente, ad incidere sulla funzione abitativa del bene.
Resta intesto che il difetto dovrà essere reputato rilevante. Su tale aspetto si segnala la sentenza del Tribunale di Roma del 23 giugno 2014 n. 13550, che ha ritenuto irrilevanti (quindi non gravi) i difetti acustici anche se esistenti poiché al di fuori dei parametri di cui al D.P.C.M. del 5.12.1997, quando la carenza dei requisiti acustici “si traduce in fenomeni di minima ed irrilevante entità che, non sono in grado di compromettere né la piena ed indisturbata fruibilità e godimento dell'immobile, né di determinare un deprezzamento del suo valore commerciale.
Ne consegue che, nel caso in esame non è configurabile il vizio grave che consente l'operatività dell'art. 1669 c.c. e neppure si è raggiunta la prova della grave compromissione in altro modo (nelle memorie istruttorie non è stata chiesta né articolata alcuna prova orale;
è stata chiesta solo la c.t.u. ritualmente svolta).
Non è emerso che il lieve superamento sia idoneo a pregiudicare in modo sensibile il godimento e l'utilizzazione della singola unità abitativa e, conseguentemente, ad incidere sulla funzione abitativa del bene.
Ma anche laddove volesse vagliarsi la incidenza del lieve difetto acustico riscontrato alla luce dei parametri dell'art. 844 c.c. (norma non direttamente invocabile nei confronti di soggetti diversi dal proprietario e autore delle immissioni) è evidente che il danno richiesto non sussiste mai in re ipsa, dovendo essere sempre adeguatamente provato, dedotto ed allegato.
Si vuol dire, cioè, che all'illecito o all'inadempimento, pur laddove sussistenti, non consegue automaticamente il danno, occorrendo la prova almeno presuntiva dello stesso.
Ebbene, nella specie è carente già il profilo dell'allegazione dei diritti costituzionalmente protetti lesi e manca il superamento della soglia di “gravità” della lesione, parimenti richiesta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione quale parametro astratto di liquidazione dei
5 danni non patrimoniali, non essendo mai risarcibili i danni che non superano una certa soglia di intollerabilità.
Nulla è stato provato sulla concreta riduzione di vivibilità dell'immobile, dei tempi di durata e/o costanza delle rumorosità (che non possono certo considerarsi a ciclo continuo essendo riconducibili ad un uso abitativo), peraltro circoscritte ad una stanza.
Su tali punti il quadro probatorio, ma anche allegativo, è del tutto carente ed incerto.
Va, dunque, rigettata ogni domanda di danno patrimoniale e morale.
4.La difficile ricostruzione tecnica della vicenda ed il lieve superamento dei parametri integra grave motivo per compensare interamente le spese di lite tra le parti alla luce della disciplina della soccombenza siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018.
Le spese di c.t.u., per i medesimi motivi, vanno poste a definitivo carico del convenuto.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta ogni domanda;
2.compensa le spese;
3.pone le spese di c.t.u. a definitivo carico di parte convenuta.
Così deciso in Avellino, 21.11.2023.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
6