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Sentenza 19 ottobre 2022
Sentenza 19 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/10/2022, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2022 |
Testo completo
N. R.G.3622/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3622/2020 promossa da:
–P.I. n. Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gabriele P.IVA_1
Toma che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
- OPPOSTA
Contro
Controparte_1
IN PERSONA DEL L.R.P.T.
[...] CP_2
- C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale
[...] P.IVA_2
Imbalzano, e Fortunato Altomonte, elettivamente domiciliati come in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
- OPPONENTE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15.9.2022
pagina 1 di 7 OGGETTO: opposizione a pignoramento presso terzi eseguito ai sensi dell'art. 72 bis, d.p.r. 602/1973.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 30.10.2020, il Giudice dell'esecuzione sospendeva l'esecuzione avviata con pignoramento n. 942019140521 notificato in data
5.2.2020 ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/1973, ritenendo verosimilmente fondata l'eccezione di impignorabilità delle somme, costituite da contributi da destinarsi alla scuola paritaria debitrice. CP_3
Con la medesima ordinanza veniva concesso il termine di 60 giorni per l'introduzione della fase di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
ha riassunto il merito dell'opposizione riproponendo nella
[...] sostanza le stesse difese proposte nell'ambito della parentesi cognitiva del giudizio esecutivo.
Più nello specifico, l' ha sostenuto che nel caso di specie: a) il Pt_1
G.e. avrebbe errato nel concedere la sospensione dell'esecuzione, posto che alla data del provvedimento il versamento da parte del terzo era già stato effettuato;
b) nessuna improseguibilità del pignoramento poteva prospettarsi, contrariamente agli assunti difensivi, neanche in ragione dell'accesso dell'esecutata al beneficio della rateazione ex art. 19 D.p.R. 602/1973, in ragione della tardività dell'istanza; b) non poteva sostenersi l'impignorabilità delle somme in assenza di una norma specifica di legge o provvedimento amministrativo.
L'associazione in epigrafe indicata si è costituita nella presente fase, ribadendo le medesime ragioni già articolate nella fase cautelare e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che il pignoramento avviato dall'Agente della
Riscossione nei confronti della società CP_1 Parte_2
, è illegittimo ed invalido per gli esposti motivi di fatto e di diritto;
2)
[...]
in via ulteriore, si chiede che venga considerato il grave comportamento
pagina 2 di 7 tenuto dall' per i motivi specificati in Controparte_4 premessa, ai fini di una condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c.(…) con condanna di controparte al rimborso di quanto eventualmente e indebitamente riscosso nelle more, e relativi interessi”.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata assegnata in decisione all'udienza del 15.9.2022, con espressa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***********
In via preliminare, quanto alla prima eccezione avanzata, va osservato che l' avrebbe, laddove ne avesse avuto interesse, impugnare il CP_5
provvedimento cautelare, non potendo più nella fase di merito articolare motivi sulla legittimità o meno del provvedimento di sospensione e che peraltro la circostanza che il terzo aveva già provveduto al pagamento nei termini di cui al comb. disp. 72 bis e 72 ter d.p.r. cit non è stata dimostrata.
Quanto al secondo punto, va dato atto che parte esecutata è stata ammessa al beneficio della rateizzazione in relazione a soltanto due delle sei cartelle sottese al pignoramento impugnato - in quanto le altre per errore non venivano indicate dall' al momento della richiesta del contribuente - e CP_5
sta regolarmente pagando le rate, come dimostrato dalla documentazione allegata (peraltro il regolare pagamento delle rate non è in contestazione).
In relazione a dette cartelle - n. 39420190000928769 e n.
09420190003496487 - va dunque senz'altro dichiarata l'improcedibilità dell'esecuzione con conseguente nullità del pignoramento ai sensi dell'art. 19
DPR/1973 che nella formulazione attualmente in vigore così dispone: “Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.
pagina 3 di 7 L' si difende sul punto sostenendo;
in primo luogo, Parte_1
che le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate, sicchè
l'opponente non poteva non sapere dell'iscrizione a ruolo dei relativi debiti. In secondo luogo che, in ogni caso, la rateizzazione veniva richiesta e dunque concessa oltre il termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle e comunque in data successiva al pignoramento, con la conseguenza che la relativa richiesta doveva considerarsi tardiva.
L'eccezione è infondata, posto che nessuna decadenza ulteriore rispetto a quella indicata nella normativa richiamata è prevista da una norma di legge e peraltro non corrisponde al vero che l'istanza è stata presentata dopo la notifica del pignoramento, atteso che risulta del 20.12.2019, a fronte di un pignoramento notificato il successivo 5.2.2020. Va, invece, dato atto in merito all'ulteriore aspetto considerato (comunicazione erronea da parte dell' CP_5
dell'insoluto relativo soltanto a 2 su 6 cartelle) che l'opponente nulla deduce in merito all'omessa notifica delle cartelle (che devono dunque ritenersi notificate regolarmente) con conseguente irrilevanza della difesa sul punto e della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. che viene ricollegata espressamente a detto comportamento dell'Agente.
Con riferimento alle restanti cartelle, partendo dalla natura (non contestata) di “scuola paritaria” della parte esecutata, occorre considerare preliminarmente che secondo la giurisprudenza di legittimità – si v. Cass.
3287 del 21 dicembre 2007 : “È applicabile anche all'amministrazione dello
Stato il canone generale dell'esecuzione per obbligazioni pecuniarie contenuto nell'art. 2910 cod. civ. secondo cui il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile;
pertanto, le somme di denaro ed i crediti dello Stato sono pignorabili, ad eccezione delle somme di denaro che abbiano già ricevuto, per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all'esercizio di una determinata attività rivolta,
pagina 4 di 7 direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della pubblica amministrazione, con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività”.
Nel medesimo senso si è espressa Cass. 12.08.2008, n. 3287 nella quale si legge quanto segue: “…In questo modo è stata attuata la parificazione della posizione delle pubbliche amministrazioni obbligate al pagamento di somme di danaro a quella del privato debitore, il quale è tenuto all'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art.
2740 c.c.), pena l'esecuzione forzata (art. 2910 c.c.). La nuova impostazione risponde al principio che le pubbliche amministrazioni, come i soggetti privati, rispondono dei loro debiti in base all'art. 2740 c.c., perché la non assoggettabilità all'esecuzione forzata delle somme di danaro o crediti può discendere solo dal fatto che essi concorrano a formare il patrimonio indisponibile, cioè siano vincolati al servizio pubblico, come accade per i crediti tributari nascenti dall'esercizio di una potestà pubblica.
Dalla premessa, ora comunemente accettata, discende che le somme di denaro ed i crediti dello Stato sono pignorabili, ad eccezione delle somme di denaro che abbiano già ricevuto, per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all'esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della pubblica amministrazione, con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività. Solo in questo caso, infatti, le somme di denaro ed i crediti della pubblica amministrazione diventano indisponibili e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828 c.c.), e, quindi, sono impignorabili per il soddisfacimento dei crediti di terzi verso l'amministrazione pubblica” (nello stesso senso: Cass. 16 novembre 2000, n. 14847; 26 luglio 2005, n. 15601
Sulla scorta dei summenzionati principi, Cassazione civile sez. III,
15/05/2014, (ud. 13/03/2014, dep. 15/05/2014), n.10642 ha ritenuto pagina 5 di 7 relativamente impignorabili ad esempio i contributi destinate alle zone colpite da terremoti/alluvioni in quanto connotate da un vincolo di destinazione ad una finalità pubblica.
Nel caso specifico, la normativa di riferimento prevede se non un vincolo di impignorabilità assoluta quantomeno uno di tipo relativo (vincolo di destinazione a finalità pubbliche).
Infatti, l'art. 2 del DM 30.6.2017 (“funzione pubblica delle scuole CP_3
paritarie”) richiamato dalla parte convenuta espressamente prevede detta destinazione ad una specifica funzione pubblica, prevedendo: “i contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del Sistema nazionale di istruzione. Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità nell'anno scolastico
2016/2017”.
Può dunque ritenersi dimostrato il vincolo apposto su detti contributi.
L'opposizione può quindi trovare accoglimento, con conseguente rigetto della domanda in riassunzione formulata dall' Controparte_6
.
[...]
La domanda di condanna di controparte al rimborso “di quanto eventualmente e indebitamente riscosso nelle more, e relativi interessi” è invece generica e va pertanto respinta, non essendo stato dimostrato l'esborso che rappresenta il presupposto per l'accoglimento della domanda di restituzione.
Al pari va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. attesa la mancanza dei presupposti e la circostanza che l'istante non ha contestato la notifica delle cartelle di pagamento sottese al pignoramento.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Giudice, dott.ssa Ambra Alvano, definitivamente pronunciando, nel procedimento iscritto al n. 3622/2020 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda in riassunzione avanzata dall'
[...]
e per l'effetto annulla l'atto di pignoramento Controparte_6
impugnato; condanna l' al pagamento delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA in favore di
Controparte_1
IN PERSONA DEL L.R.P.T. LA CAVA
[...]
GIULIANA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Reggio Calabria, 16.10.2022
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3622/2020 promossa da:
–P.I. n. Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gabriele P.IVA_1
Toma che la rappresenta e difende come da procura in atti;
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
- OPPOSTA
Contro
Controparte_1
IN PERSONA DEL L.R.P.T.
[...] CP_2
- C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale
[...] P.IVA_2
Imbalzano, e Fortunato Altomonte, elettivamente domiciliati come in atti;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
- OPPONENTE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15.9.2022
pagina 1 di 7 OGGETTO: opposizione a pignoramento presso terzi eseguito ai sensi dell'art. 72 bis, d.p.r. 602/1973.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 30.10.2020, il Giudice dell'esecuzione sospendeva l'esecuzione avviata con pignoramento n. 942019140521 notificato in data
5.2.2020 ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/1973, ritenendo verosimilmente fondata l'eccezione di impignorabilità delle somme, costituite da contributi da destinarsi alla scuola paritaria debitrice. CP_3
Con la medesima ordinanza veniva concesso il termine di 60 giorni per l'introduzione della fase di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato l' Parte_1
ha riassunto il merito dell'opposizione riproponendo nella
[...] sostanza le stesse difese proposte nell'ambito della parentesi cognitiva del giudizio esecutivo.
Più nello specifico, l' ha sostenuto che nel caso di specie: a) il Pt_1
G.e. avrebbe errato nel concedere la sospensione dell'esecuzione, posto che alla data del provvedimento il versamento da parte del terzo era già stato effettuato;
b) nessuna improseguibilità del pignoramento poteva prospettarsi, contrariamente agli assunti difensivi, neanche in ragione dell'accesso dell'esecutata al beneficio della rateazione ex art. 19 D.p.R. 602/1973, in ragione della tardività dell'istanza; b) non poteva sostenersi l'impignorabilità delle somme in assenza di una norma specifica di legge o provvedimento amministrativo.
L'associazione in epigrafe indicata si è costituita nella presente fase, ribadendo le medesime ragioni già articolate nella fase cautelare e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che il pignoramento avviato dall'Agente della
Riscossione nei confronti della società CP_1 Parte_2
, è illegittimo ed invalido per gli esposti motivi di fatto e di diritto;
2)
[...]
in via ulteriore, si chiede che venga considerato il grave comportamento
pagina 2 di 7 tenuto dall' per i motivi specificati in Controparte_4 premessa, ai fini di una condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c.(…) con condanna di controparte al rimborso di quanto eventualmente e indebitamente riscosso nelle more, e relativi interessi”.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata assegnata in decisione all'udienza del 15.9.2022, con espressa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***********
In via preliminare, quanto alla prima eccezione avanzata, va osservato che l' avrebbe, laddove ne avesse avuto interesse, impugnare il CP_5
provvedimento cautelare, non potendo più nella fase di merito articolare motivi sulla legittimità o meno del provvedimento di sospensione e che peraltro la circostanza che il terzo aveva già provveduto al pagamento nei termini di cui al comb. disp. 72 bis e 72 ter d.p.r. cit non è stata dimostrata.
Quanto al secondo punto, va dato atto che parte esecutata è stata ammessa al beneficio della rateizzazione in relazione a soltanto due delle sei cartelle sottese al pignoramento impugnato - in quanto le altre per errore non venivano indicate dall' al momento della richiesta del contribuente - e CP_5
sta regolarmente pagando le rate, come dimostrato dalla documentazione allegata (peraltro il regolare pagamento delle rate non è in contestazione).
In relazione a dette cartelle - n. 39420190000928769 e n.
09420190003496487 - va dunque senz'altro dichiarata l'improcedibilità dell'esecuzione con conseguente nullità del pignoramento ai sensi dell'art. 19
DPR/1973 che nella formulazione attualmente in vigore così dispone: “Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto
l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati”.
pagina 3 di 7 L' si difende sul punto sostenendo;
in primo luogo, Parte_1
che le cartelle di pagamento sono state tutte regolarmente notificate, sicchè
l'opponente non poteva non sapere dell'iscrizione a ruolo dei relativi debiti. In secondo luogo che, in ogni caso, la rateizzazione veniva richiesta e dunque concessa oltre il termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle e comunque in data successiva al pignoramento, con la conseguenza che la relativa richiesta doveva considerarsi tardiva.
L'eccezione è infondata, posto che nessuna decadenza ulteriore rispetto a quella indicata nella normativa richiamata è prevista da una norma di legge e peraltro non corrisponde al vero che l'istanza è stata presentata dopo la notifica del pignoramento, atteso che risulta del 20.12.2019, a fronte di un pignoramento notificato il successivo 5.2.2020. Va, invece, dato atto in merito all'ulteriore aspetto considerato (comunicazione erronea da parte dell' CP_5
dell'insoluto relativo soltanto a 2 su 6 cartelle) che l'opponente nulla deduce in merito all'omessa notifica delle cartelle (che devono dunque ritenersi notificate regolarmente) con conseguente irrilevanza della difesa sul punto e della richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. che viene ricollegata espressamente a detto comportamento dell'Agente.
Con riferimento alle restanti cartelle, partendo dalla natura (non contestata) di “scuola paritaria” della parte esecutata, occorre considerare preliminarmente che secondo la giurisprudenza di legittimità – si v. Cass.
3287 del 21 dicembre 2007 : “È applicabile anche all'amministrazione dello
Stato il canone generale dell'esecuzione per obbligazioni pecuniarie contenuto nell'art. 2910 cod. civ. secondo cui il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile;
pertanto, le somme di denaro ed i crediti dello Stato sono pignorabili, ad eccezione delle somme di denaro che abbiano già ricevuto, per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all'esercizio di una determinata attività rivolta,
pagina 4 di 7 direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della pubblica amministrazione, con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività”.
Nel medesimo senso si è espressa Cass. 12.08.2008, n. 3287 nella quale si legge quanto segue: “…In questo modo è stata attuata la parificazione della posizione delle pubbliche amministrazioni obbligate al pagamento di somme di danaro a quella del privato debitore, il quale è tenuto all'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art.
2740 c.c.), pena l'esecuzione forzata (art. 2910 c.c.). La nuova impostazione risponde al principio che le pubbliche amministrazioni, come i soggetti privati, rispondono dei loro debiti in base all'art. 2740 c.c., perché la non assoggettabilità all'esecuzione forzata delle somme di danaro o crediti può discendere solo dal fatto che essi concorrano a formare il patrimonio indisponibile, cioè siano vincolati al servizio pubblico, come accade per i crediti tributari nascenti dall'esercizio di una potestà pubblica.
Dalla premessa, ora comunemente accettata, discende che le somme di denaro ed i crediti dello Stato sono pignorabili, ad eccezione delle somme di denaro che abbiano già ricevuto, per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all'esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della pubblica amministrazione, con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività. Solo in questo caso, infatti, le somme di denaro ed i crediti della pubblica amministrazione diventano indisponibili e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828 c.c.), e, quindi, sono impignorabili per il soddisfacimento dei crediti di terzi verso l'amministrazione pubblica” (nello stesso senso: Cass. 16 novembre 2000, n. 14847; 26 luglio 2005, n. 15601
Sulla scorta dei summenzionati principi, Cassazione civile sez. III,
15/05/2014, (ud. 13/03/2014, dep. 15/05/2014), n.10642 ha ritenuto pagina 5 di 7 relativamente impignorabili ad esempio i contributi destinate alle zone colpite da terremoti/alluvioni in quanto connotate da un vincolo di destinazione ad una finalità pubblica.
Nel caso specifico, la normativa di riferimento prevede se non un vincolo di impignorabilità assoluta quantomeno uno di tipo relativo (vincolo di destinazione a finalità pubbliche).
Infatti, l'art. 2 del DM 30.6.2017 (“funzione pubblica delle scuole CP_3
paritarie”) richiamato dalla parte convenuta espressamente prevede detta destinazione ad una specifica funzione pubblica, prevedendo: “i contributi sono erogati al fine di sostenere la funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del Sistema nazionale di istruzione. Tali contributi sono destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, in possesso del riconoscimento di parità nell'anno scolastico
2016/2017”.
Può dunque ritenersi dimostrato il vincolo apposto su detti contributi.
L'opposizione può quindi trovare accoglimento, con conseguente rigetto della domanda in riassunzione formulata dall' Controparte_6
.
[...]
La domanda di condanna di controparte al rimborso “di quanto eventualmente e indebitamente riscosso nelle more, e relativi interessi” è invece generica e va pertanto respinta, non essendo stato dimostrato l'esborso che rappresenta il presupposto per l'accoglimento della domanda di restituzione.
Al pari va rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. attesa la mancanza dei presupposti e la circostanza che l'istante non ha contestato la notifica delle cartelle di pagamento sottese al pignoramento.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Giudice, dott.ssa Ambra Alvano, definitivamente pronunciando, nel procedimento iscritto al n. 3622/2020 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda in riassunzione avanzata dall'
[...]
e per l'effetto annulla l'atto di pignoramento Controparte_6
impugnato; condanna l' al pagamento delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA in favore di
Controparte_1
IN PERSONA DEL L.R.P.T. LA CAVA
[...]
GIULIANA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Reggio Calabria, 16.10.2022
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano
pagina 7 di 7