CASS
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 38305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38305 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/11/2023 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UC Tampieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/11/2023 la Corte di appello di Messina respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di NT OR, il quale è stato sottoposto dal 09/12/2019 al 10/02/2020 e dal 17/02/2020 al 05/03/2020 alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., per il quale è intervenuta sentenza di assoluzione in primo ed in secondo grado, quest'ultima divenuta definitiva il 16/10/2022. 2. Il OR, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione. Osserva che la motivazione del provvedimento impugnato - che ha valutato come gravemente colposa la condotta dell'odierno ricorrente, notaio in 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 38305 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 07/11/2025 Canicattì, consistita nell'aver rogato due atti di donazione relativi a diverse particelle di terreni nel messinese - contenga un salto logico, atteso che la condotta del notaio, pur censurata in sede disciplinare, non solo non aveva dato luogo alla contestazione a carico dello stesso di alcun reato contro la fede pubblica, ma era stata ritenuta in entrambe le sentenze di merito non enunciativa degli estremi del concorso esterno nell'associazione mafiosa, essendo risultato il OR del tutto inconsapevole dell'uso che UR LV AR, fratello del donatario e ritenuto esponente del clan Bontempo-Scavo, avrebbe fatto delle donazioni;
che, dunque, la Corte territoriale ha recuperato del tutto illogicamente una colpa grave - in ipotesi, riconducibile ad un reato di falso in atto pubblico, mai contestato al ricorrente - per ribaltarla sul reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., di cui ha poi confermato l'insussistenza; che, infine, i giudici della riparazione non hanno dato conto del perché la condotta ascritta al OR abbia avuto un ruolo eziologico rispetto all'adozione della misura cautelare. 3. In data 17/10/2025 è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è destituito di fondamento. 1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, restando, invece, nell'esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all'esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione. Si tratta all'evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto quella effettuata dal giudice nel processo penale sull'imputazione, atteso che quest'ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell'imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire - con un giudizio effettuato in piena autonomia - se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l'ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione". A tal fine il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma 2 per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Invero, nel giudizio di riparazione, è proprio l'accertato rapporto di causa-effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva, comunque legittima, dell'imputato. Trattasi di accertamento che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall'istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 - 01). 1.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo individuato la condotta gravemente colposa posta in essere dal OR innanzitutto nella linea difensiva ambigua e poco chiara tenuta nel corso degli interrogatori, "in relazione alla genesi degli atti rogati, alle dinamiche della stipula ed alla ... gestione degli atti di revoca delle donazioni", ma soprattutto nella violazione macroscopica dei doveri professionali, cui il ricorrente è venuto meno. In particolare, il giudice della riparazione ha valorizzato la circostanza per cui l'istante, nel rogitare i due atti incriminati, ha posto in essere condotte spregiudicate, in violazione delle più elementari regole deontologiche e per questo anche sanzionate a livello disciplinare, non avendo svolto alcun controllo preventivo in ordine alla natura, alla appartenenza ed alla pregressa gestione dei terreni oggetto delle donazioni. Del resto, che detti comportamenti non fossero frutto di superficialità, l'ordinanza impugnata lo ha desunto dal contenuto delle operazioni di captazione, da cui emerge chiara la percezione della loro sostanziale illiceità, in una con l'atteggiamento singolare tenuto dai membri della famiglia AR coinvolti nei due rogiti, di cui il professionista aveva colto l'attitudine criminale;
senza tacere che il provvedimento che si sta scrutinando dà atto della elevata competenza professionale e della grande esperienza operativa del OR, che 3 mal si conciliano con l'invocata ingenua superficialità nella preparazione dei due atti di donazione. Ma non basta, perché la Corte territoriale ha evidenziato elementi ulteriori - emersi dalle intercettazioni - e consistenti nelle pressioni esercitate su due dipendenti dello studio notarile, per indurli a rendere dichiarazioni compiacenti agli investigatori, che ulteriormente connotano di colpa grave la condotta dell'odierno ricorrente. Quanto al nesso eziologico che deve legare la condotta gravemente colposa alla privazione della libertà, il giudice della riparazione ha evidenziato come le condotte sopra descritte abbiano contribuito a creare un clima tale da esporre il OR al rischio di vedersi applicata una misura cautelare custodiale, come poi è affettivamente accaduto, anche in considerazione del fatto che le stesse risultano inserite in un contesto di azione di membri della criminalità organizzata di stampo mafioso, che crea una situazione di forte allarme sociale e, conseguentemente, di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. In altri termini, il ricorrente è direttamente responsabile della custodia cautelare subita, avendo dato adito all'Autorità Giudiziaria procedente, con le sue condotte spregiudicate e contrarie ai doveri deontologici, di muovergli le accuse di cui all'imputazione e di applicargli la misura cautelare. Erra, dunque, la difesa laddove sembra far discendere dalla inidoneità delle condotte poste in essere dal OR a configurare il concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso o dalla mancata contestazione dei reati in materia di falso l'impossibilità che quei comportamenti possano essere connotati da colpa grave e possano aver contribuito a cagionare l'emissione del titolo cautelare. Invero, si è già evidenziato che il giudice della riparazione non deve valutare se la condotta posta in essere integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Nel caso di specie, i) i rapporti opachi con l'intermediario avv. Silvano Domina, che aveva messo in contatto il OR con le parti che hanno partecipato agli atti di donazione, il) il sospetto maturato dal ricorrente in ordine all'ambiente dal quale queste ultime provenivano, desunto dal contenuto delle operazioni di captazione, iii) la violazione delle più elementari regole deontologiche in relazione alla verifica della situazione di fatto con riferimento alla proprietà dei beni donati, peraltro facile e veloce, essendo all'uopo sufficienti semplici visure, iiii) le pressioni indebite esercitate sui dipendenti dello studio notarile, al fine di far rendere loro versioni addomesticate alla polizia giudiziaria e uni) l'inquadrabilità del meccanismo utilizzato per accaparrarsi terreni per poi richiedere contributi pubblici non dovuti alla AGEA 4 all'interno di un collaudato e noto modus operandi, sono stati ritenuti tutti elementi che - secondo una valutazione ex ante - hanno ingenerato una situazione di illegalità che è stata causa, o quantomeno concausa, del verificarsi dell'evento detenzione. In conclusione, i comportamenti deontologicamente scorretti, uniti agli altri elementi evidenziati, hanno determinato una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato ed a generare interpretazioni erronee da parte dell'Autorità (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293 - 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034 - 01). 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal Ministero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01, in motivazione). Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte - in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie - hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione). In altri termini, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla 5 decisione» (Sez. U, n. 877/2022 cit.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UC Tampieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23/11/2023 la Corte di appello di Messina respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di NT OR, il quale è stato sottoposto dal 09/12/2019 al 10/02/2020 e dal 17/02/2020 al 05/03/2020 alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., per il quale è intervenuta sentenza di assoluzione in primo ed in secondo grado, quest'ultima divenuta definitiva il 16/10/2022. 2. Il OR, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione. Osserva che la motivazione del provvedimento impugnato - che ha valutato come gravemente colposa la condotta dell'odierno ricorrente, notaio in 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 38305 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 07/11/2025 Canicattì, consistita nell'aver rogato due atti di donazione relativi a diverse particelle di terreni nel messinese - contenga un salto logico, atteso che la condotta del notaio, pur censurata in sede disciplinare, non solo non aveva dato luogo alla contestazione a carico dello stesso di alcun reato contro la fede pubblica, ma era stata ritenuta in entrambe le sentenze di merito non enunciativa degli estremi del concorso esterno nell'associazione mafiosa, essendo risultato il OR del tutto inconsapevole dell'uso che UR LV AR, fratello del donatario e ritenuto esponente del clan Bontempo-Scavo, avrebbe fatto delle donazioni;
che, dunque, la Corte territoriale ha recuperato del tutto illogicamente una colpa grave - in ipotesi, riconducibile ad un reato di falso in atto pubblico, mai contestato al ricorrente - per ribaltarla sul reato di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., di cui ha poi confermato l'insussistenza; che, infine, i giudici della riparazione non hanno dato conto del perché la condotta ascritta al OR abbia avuto un ruolo eziologico rispetto all'adozione della misura cautelare. 3. In data 17/10/2025 è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con cui si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è destituito di fondamento. 1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, restando, invece, nell'esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all'esistenza ed alla gravità della colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione. Si tratta all'evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto quella effettuata dal giudice nel processo penale sull'imputazione, atteso che quest'ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera dell'imputato. Il giudice della riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire - con un giudizio effettuato in piena autonomia - se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l'ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione". A tal fine il giudice della riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma 2 per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 - 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Invero, nel giudizio di riparazione, è proprio l'accertato rapporto di causa-effetto che legittima il riconoscimento della rilevanza negativa della strategia difensiva, comunque legittima, dell'imputato. Trattasi di accertamento che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall'istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664 - 01). 1.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo individuato la condotta gravemente colposa posta in essere dal OR innanzitutto nella linea difensiva ambigua e poco chiara tenuta nel corso degli interrogatori, "in relazione alla genesi degli atti rogati, alle dinamiche della stipula ed alla ... gestione degli atti di revoca delle donazioni", ma soprattutto nella violazione macroscopica dei doveri professionali, cui il ricorrente è venuto meno. In particolare, il giudice della riparazione ha valorizzato la circostanza per cui l'istante, nel rogitare i due atti incriminati, ha posto in essere condotte spregiudicate, in violazione delle più elementari regole deontologiche e per questo anche sanzionate a livello disciplinare, non avendo svolto alcun controllo preventivo in ordine alla natura, alla appartenenza ed alla pregressa gestione dei terreni oggetto delle donazioni. Del resto, che detti comportamenti non fossero frutto di superficialità, l'ordinanza impugnata lo ha desunto dal contenuto delle operazioni di captazione, da cui emerge chiara la percezione della loro sostanziale illiceità, in una con l'atteggiamento singolare tenuto dai membri della famiglia AR coinvolti nei due rogiti, di cui il professionista aveva colto l'attitudine criminale;
senza tacere che il provvedimento che si sta scrutinando dà atto della elevata competenza professionale e della grande esperienza operativa del OR, che 3 mal si conciliano con l'invocata ingenua superficialità nella preparazione dei due atti di donazione. Ma non basta, perché la Corte territoriale ha evidenziato elementi ulteriori - emersi dalle intercettazioni - e consistenti nelle pressioni esercitate su due dipendenti dello studio notarile, per indurli a rendere dichiarazioni compiacenti agli investigatori, che ulteriormente connotano di colpa grave la condotta dell'odierno ricorrente. Quanto al nesso eziologico che deve legare la condotta gravemente colposa alla privazione della libertà, il giudice della riparazione ha evidenziato come le condotte sopra descritte abbiano contribuito a creare un clima tale da esporre il OR al rischio di vedersi applicata una misura cautelare custodiale, come poi è affettivamente accaduto, anche in considerazione del fatto che le stesse risultano inserite in un contesto di azione di membri della criminalità organizzata di stampo mafioso, che crea una situazione di forte allarme sociale e, conseguentemente, di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. In altri termini, il ricorrente è direttamente responsabile della custodia cautelare subita, avendo dato adito all'Autorità Giudiziaria procedente, con le sue condotte spregiudicate e contrarie ai doveri deontologici, di muovergli le accuse di cui all'imputazione e di applicargli la misura cautelare. Erra, dunque, la difesa laddove sembra far discendere dalla inidoneità delle condotte poste in essere dal OR a configurare il concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso o dalla mancata contestazione dei reati in materia di falso l'impossibilità che quei comportamenti possano essere connotati da colpa grave e possano aver contribuito a cagionare l'emissione del titolo cautelare. Invero, si è già evidenziato che il giudice della riparazione non deve valutare se la condotta posta in essere integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. Nel caso di specie, i) i rapporti opachi con l'intermediario avv. Silvano Domina, che aveva messo in contatto il OR con le parti che hanno partecipato agli atti di donazione, il) il sospetto maturato dal ricorrente in ordine all'ambiente dal quale queste ultime provenivano, desunto dal contenuto delle operazioni di captazione, iii) la violazione delle più elementari regole deontologiche in relazione alla verifica della situazione di fatto con riferimento alla proprietà dei beni donati, peraltro facile e veloce, essendo all'uopo sufficienti semplici visure, iiii) le pressioni indebite esercitate sui dipendenti dello studio notarile, al fine di far rendere loro versioni addomesticate alla polizia giudiziaria e uni) l'inquadrabilità del meccanismo utilizzato per accaparrarsi terreni per poi richiedere contributi pubblici non dovuti alla AGEA 4 all'interno di un collaudato e noto modus operandi, sono stati ritenuti tutti elementi che - secondo una valutazione ex ante - hanno ingenerato una situazione di illegalità che è stata causa, o quantomeno concausa, del verificarsi dell'evento detenzione. In conclusione, i comportamenti deontologicamente scorretti, uniti agli altri elementi evidenziati, hanno determinato una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato ed a generare interpretazioni erronee da parte dell'Autorità (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293 - 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034 - 01). 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 3. Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal Ministero resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 - 01, in motivazione). Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte - in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie - hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione). In altri termini, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla 5 decisione» (Sez. U, n. 877/2022 cit.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese al Ministero resistente. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2025.