Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5761/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5671/2024, promossa con ricorso depositato il 25/11/2024 da:
1)Sig.ra (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
al Campo Via Al Campo 73
E
2) IG (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...]al Parte_2 C.F._2
Campo Via Al Campo 73
Entrambi assistiti e difesi dall'Avv. Simona Aspesi (C.F. – P.I ) del Foro C.F._3 P.IVA_1
di BU SI, con studio in Samarate (Va), via Nino Locarno n. 87/89, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Massino Visconti in data 02.09.2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massino Visconti alla parte II n.10 Serie A anno 2020 in data pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25.11.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti rimarranno presso la dimora di
Cardano al Campo Via Al Campo 74 con il padre mentre la RA Parte_2 Parte_1
trasferirà la propria residenza entro tre mesi;
[...]
1
La RA , proprietaria di ½, si impegna a cedere al IG che si Parte_1 Parte_2
impegna ad accettare: a) la sua quota del ½ dell'abitazione coniugale e cantina identificati al NCEU
del Comune di Cardano al Campo Via Al Campo 73 Piano S1 fg 18 particella 8469 sub 6 cat A/2
classe 02 vani 6 superficie mq 113 rendita catastale euro 588,76 nonché del box /autorimessa Fg 18
particella 8469 sub 36 cat C/6 consistenza mq 24, piano S1, rendita catastale euro 70.65; b) tale quota viene trasferita al IG anche nella misura per la quota di comproprietà delle parti comuni dello Pt_2
stabile ad esse afferenti a norma dell'art 1117 e segg CC, essendo lo stesso inserito in complesso abitativo;
Atto di provenienza: Compravendita Notaio notaio in Milano in data 15.12.1999 Per_1
Rep n. 71918 trascrizione n. 85203.1/1999 in atti dal 05.07.2000. I beni di cui alla lettera a), vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi compresi gli arredi che compongono la privata dimora, e verranno acquistati, per la quota di spettanza della IG.ra , come sopra Parte_3
identificata, dal IG. con versamento dell'importo di euro 87.500,00 ( Pt_2
ottantasettemilacinquecento/oo)all'atto dell'rogito. Tale atto notarile avverrà entro e non oltre sei mesi dalla data di udienza per la separazione. La data esatta ed il nominativo del Notaio verranno comunicati alla IG.ra verbalmente, senza ulteriori formalità, la RA presta il Parte_1 Parte_1
consenso a tale modalità. Il trasferimento dei beni immobili succitati avviene in relazione alla definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra i coniugi, i quali chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art 19 L 74/87 e della sentenza C. Cost 154/199 e successivi integrazioni e/o modifiche
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di BU SI , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio concordatario matrimonio concordatario in Massino Visconti in data 02.09.2000 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massino Visconti alla parte II n.10 Serie A anno 2020
in data pari data alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in BU SI nella Camera di ConIGlio del _____25.2.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
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