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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4518/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4518 del Ruolo Generale della volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA ZI, (C. F.: ), presso il cui studio in Caserta alla Via Roma – C.F._2
P.co Europa, n.11, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
E
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
MA UR, (C.F.: , presso il cui studio in Napoli alla Via Vergini, n.62, C.F._4 elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni: All'udienza del 04.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano la declaratoria in ordine allo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. pagina 1 di 3 Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c depositato in data 22.11.2024, i ricorrenti , premesso di aver contratto matrimonio civile in Sant'Antimo (NA), il 21.09.2023, in costanza del quale non nascevano figli, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo e all'esito del decorso del termine la pronuncia dello scioglimento del matrimonio . All'udienza del 03.04.2025, sostituita con note scritte congiunte, depositate in data 26.03.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 333 ed emessa in data 03.04.2025, il Collegio pronunciava la separazione tra le parti e, con separata ordinanza, disponeva, previa rimessione della causa sul ruolo, il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio fissando l'udienza del 04.12.2025, da celebrarsi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
A detta udienza, le parti, con note congiunte depositate in data 03.12.25, rappresentavano la volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti;
indi il Presidente relatore si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla comparizione dei coniugi, avvenuta in data 03.04.2024, nel procedimento di separazione, conclusosi con l'emissione della sentenza non definitiva del 03.04.2025 (passata in giudicato, come da attestazione versata in atti), e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
In ordine alle statuizioni accessorie, i rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, già recepite nella sentenza non definitiva di separazione, quivi riportate:
“1. i coniugi vivranno separati per mutuo consenso;
2. la casa coniugale, sita in Sant'Antimo (NA) al Corso Michelangelo, n.241, costituita da un
'alloggio di servizio' assegnato al sig. (quale sottufficiale dei Carabinieri), resterà Parte_1 definitivamente assegnata a quest'ultimo mentre la sig.ra trasferirà altrove la Controparte_1 propria residenza;
3. ambedue i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, alcun mantenimento tra gli stessi sarà corrisposto;
pagina 2 di 3
4. ambedue i coniugi si rilasciano reciprocamente sin d'ora autorizzazione per l'espatrio”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sant'Antimo (CE), in data 21.09.2023, da , nato a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...], C.F.: , alle Controparte_1 C.F._3 condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antimo di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 19- parte I
Ufficio 1 –anno 2023) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 04.12.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4518 del Ruolo Generale della volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA ZI, (C. F.: ), presso il cui studio in Caserta alla Via Roma – C.F._2
P.co Europa, n.11, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
E
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._3
MA UR, (C.F.: , presso il cui studio in Napoli alla Via Vergini, n.62, C.F._4 elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni: All'udienza del 04.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano la declaratoria in ordine allo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. pagina 1 di 3 Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c depositato in data 22.11.2024, i ricorrenti , premesso di aver contratto matrimonio civile in Sant'Antimo (NA), il 21.09.2023, in costanza del quale non nascevano figli, e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo e all'esito del decorso del termine la pronuncia dello scioglimento del matrimonio . All'udienza del 03.04.2025, sostituita con note scritte congiunte, depositate in data 26.03.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 333 ed emessa in data 03.04.2025, il Collegio pronunciava la separazione tra le parti e, con separata ordinanza, disponeva, previa rimessione della causa sul ruolo, il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio fissando l'udienza del 04.12.2025, da celebrarsi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
A detta udienza, le parti, con note congiunte depositate in data 03.12.25, rappresentavano la volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti;
indi il Presidente relatore si riservava di riferire al
Collegio per la decisione.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla comparizione dei coniugi, avvenuta in data 03.04.2024, nel procedimento di separazione, conclusosi con l'emissione della sentenza non definitiva del 03.04.2025 (passata in giudicato, come da attestazione versata in atti), e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
In ordine alle statuizioni accessorie, i rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, già recepite nella sentenza non definitiva di separazione, quivi riportate:
“1. i coniugi vivranno separati per mutuo consenso;
2. la casa coniugale, sita in Sant'Antimo (NA) al Corso Michelangelo, n.241, costituita da un
'alloggio di servizio' assegnato al sig. (quale sottufficiale dei Carabinieri), resterà Parte_1 definitivamente assegnata a quest'ultimo mentre la sig.ra trasferirà altrove la Controparte_1 propria residenza;
3. ambedue i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, alcun mantenimento tra gli stessi sarà corrisposto;
pagina 2 di 3
4. ambedue i coniugi si rilasciano reciprocamente sin d'ora autorizzazione per l'espatrio”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sant'Antimo (CE), in data 21.09.2023, da , nato a [...] il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...], C.F.: , alle Controparte_1 C.F._3 condizioni concordate e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Antimo di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 19- parte I
Ufficio 1 –anno 2023) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 04.12.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3