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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/11/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N.1727/2025 R.G.A.C. Sent. n. __________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 1727/2025 del R.G.A.C.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonetta Russo, unitamente e Parte_1 disgiuntamente all'avv. Paolo Notomista, come da procura posta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio legale Notomista sito in Gragnano, piazza Aubry n. 4
APPELLANTE
E
, in persona del suo procuratore Controparte_1 speciale dott. , giusta procura speciale per Notar Rep. CP_2 Persona_1
181515 del 25/07/2024, Racc. 12772, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Ardia, con procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via Cardinale Guglielmo Sanfelice n. 8
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la Controparte_3 carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n. 1, al Palazzo S.
Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende, a mezzo dell'Avv. Vanessa Cioffi
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. 689/1981
CONCLUSIONI 2
I procuratori delle parti, all'udienza dell'11.11.2025, si riportavano alle rispettive memorie difensive e alle conclusioni ivi rese, chiedendo la decisione della causa, rinunciando ai termini per il deposito di memorie conclusionali e all'acquisizione del fascicolo di primo grado, avendo già prodotto gli atti necessari ai fini della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.4.2025 e regolarmente notificato, nei termini assegnati, al e all' , , Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza 1447/2024, resa dal Giudice di Pace di Gragnano, limitatamente alla sola regolamentazione delle spese di lite. Denunciava l'appellante la mancata applicazione del DM 55/2014, avendo il primo Giudice liquidato gli importi minimi per ciascuna fase e, segnatamente, per la fase di studio della controversia,
l'importo di € 34,00, per la fase introduttiva l'importo di € 34,00, per la fase di trattazione l'importo di € 34,00, per la fase decisionale l'importo di € 71,00, per un totale di € 173,00, applicando, infine, un'ulteriore riduzione del 30% sulla somma complessiva, per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, liquidando, così, l'effettiva somma di
€ 121,10. A parere del ricorrente, il Giudice di Pace avrebbe dovuto liquidare l'importo di
€ 68,00 per ciascuna delle prime tre fasi, e l'importo di € 142,00 per la fase di decisione, per un totale di € 346,00, cui aggiungere la maggiorazione del 30% per l'utilizzo di tecnologie informatiche che avevano reso più fruibili gli atti di primo grado.
Si costituiva l' , contestando nel merito l'appello, del Controparte_1 quale chiedeva il rigetto, ritenendo la correttezza della quantificazione delle spese legali da parte del Giudice di Pace. Proponeva, altresì, appello incidentale, avendo prodotto già agli atti del giudizio di primo grado la documentazione comprovante l'insussistenza della prescrizione della pretesa creditoria azionata, non tenuta in conto alcuno da parte del primo
Giudice, con conseguente rigetto del ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 071
2024 9014576333 000.
Si costituiva il in persona del legale rappresentante p.t., insistendo nel Controparte_3 rigetto dell'appello, essendo corretta la determinazione delle spese e compensi per come liquidati dal primo Giudice, al pari della correttezza della sentenza con riguardo alla condanna al pagamento delle relative somme soltanto a carico dell' Controparte_4
.
[...]
Proc. n. 1727/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, veniva riservata in decisione all'udienza dell'11.11.2025, avendo rinunciato le parti ai termini per il deposito di memorie conclusionali e all'acquisizione del fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno giudizio, il ricorrente in appello ha denunciato l'asserita “violazione e mancata applicazione del DM 55/2014 nella liquidazione dei compensi dell'avvocato”, in cui era incorso, a suo dire, il Giudice di Pace di Gragnano, proponendo, a tal fine, gravame parziale, limitato, cioè, al solo profilo concernente la regolamentazione delle spese di causa. In particolare, a giudizio dell'appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto liquidare, per ciascuna delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di trattazione, l'importo medio di € 68,00 in luogo della somma di € 34,00 liquidata, e l'importo di € 142,00 per la fase di decisione, in luogo dell'importo di € 171,00 effettivamente liquidato. Ciò posto, osserva lo scrivente che l'odierno ricorso in appello non contiene censura alcuna avverso le motivazioni rese dal Giudice di Pace nella determinazione dei compensi per come sopra prospettati, avendo questi inteso quantificare gli stessi nella loro misura minima, in luogo di quella media, e di poi applicare un'ulteriore riduzione del 30% sulla somma complessiva, in ragione “dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”.
A fronte di tale specifica motivazione che giustificava, a parere del primo Giudice,
l'applicazione tanto dei minimi tariffari quanto della loro ulteriore riduzione nella misura del 30%, alcuna specifica censura – come detto – veniva sollevata dall'appellante, limitatosi unicamente a “proporre” la loro liquidazione secondo i valori medi, in alcun modo giustificando e/o supportando siffatta richiesta, specificamente disattesa dal primo
Giudice con motivazione succinta quanto esaustiva. Già in passato, questo Tribunale ha avuto modo di ribadire che per ritenere validamente impugnato uno specifico capo della sentenza, non è sufficiente che nell'atto sia manifestata la mera volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapposta alla motivazione impugnata con chiari ed espressi motivi di censura, sia finalizzata a minarne il fondamento logico-giuridico, non essendo consentito, a tal fine, manifestare genericamente perplessità non idonee a confutarlo. (cfr. Trib. Torre Annunziata 28.7.2021 n. 1649; conf. cass.
14.4.2010 n. 8871; Cass.
9.11.2011 n. 23299) In applicazione dei condivisibili e condivisi
Proc. n. 1727/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
principi, normativi e giurisprudenziali, testé enunciati, non può che conseguirne la declaratoria di inammissibilità del proposto gravame.
Parimenti deve dirsi – sia pure con motivazioni diverse – dell'appello incidentale spiegato dall' , non rinvenendosi in atti la prova Controparte_1 dell'avvenuta notifica della memoria contente l'appello incidentale. E' noto, al riguardo, che “Nei giudizi soggetti al rito del lavoro (come quello in esame, n.d.e.), l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato.” (Cass.
27.8.2024 n. 23159; conf. Cass. 17.5.2022 n. 15726; 19.1.2016 n. 837) L'appello incidentale, pertanto, va dichiarato improcedibile.
Le spese di lite restano compensate tra tutte le parti, ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c., stante la pronuncia in rito sull'appello principale e sull'appello incidentale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti dell' e del con ricorso in Controparte_1 Controparte_3 appello ritualmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello principale ed improcedibile l'appello incidentale;
b) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 11.11.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 1727/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE dr. Francesco Abete ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SENTENZA in grado di APPELLO, nella causa iscritta al n. 1727/2025 del R.G.A.C.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Antonetta Russo, unitamente e Parte_1 disgiuntamente all'avv. Paolo Notomista, come da procura posta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio legale Notomista sito in Gragnano, piazza Aubry n. 4
APPELLANTE
E
, in persona del suo procuratore Controparte_1 speciale dott. , giusta procura speciale per Notar Rep. CP_2 Persona_1
181515 del 25/07/2024, Racc. 12772, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Ardia, con procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, via Cardinale Guglielmo Sanfelice n. 8
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la Controparte_3 carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n. 1, al Palazzo S.
Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende, a mezzo dell'Avv. Vanessa Cioffi
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ex art. 22 l. 689/1981
CONCLUSIONI 2
I procuratori delle parti, all'udienza dell'11.11.2025, si riportavano alle rispettive memorie difensive e alle conclusioni ivi rese, chiedendo la decisione della causa, rinunciando ai termini per il deposito di memorie conclusionali e all'acquisizione del fascicolo di primo grado, avendo già prodotto gli atti necessari ai fini della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.4.2025 e regolarmente notificato, nei termini assegnati, al e all' , , Controparte_3 Controparte_1 Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza 1447/2024, resa dal Giudice di Pace di Gragnano, limitatamente alla sola regolamentazione delle spese di lite. Denunciava l'appellante la mancata applicazione del DM 55/2014, avendo il primo Giudice liquidato gli importi minimi per ciascuna fase e, segnatamente, per la fase di studio della controversia,
l'importo di € 34,00, per la fase introduttiva l'importo di € 34,00, per la fase di trattazione l'importo di € 34,00, per la fase decisionale l'importo di € 71,00, per un totale di € 173,00, applicando, infine, un'ulteriore riduzione del 30% sulla somma complessiva, per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, liquidando, così, l'effettiva somma di
€ 121,10. A parere del ricorrente, il Giudice di Pace avrebbe dovuto liquidare l'importo di
€ 68,00 per ciascuna delle prime tre fasi, e l'importo di € 142,00 per la fase di decisione, per un totale di € 346,00, cui aggiungere la maggiorazione del 30% per l'utilizzo di tecnologie informatiche che avevano reso più fruibili gli atti di primo grado.
Si costituiva l' , contestando nel merito l'appello, del Controparte_1 quale chiedeva il rigetto, ritenendo la correttezza della quantificazione delle spese legali da parte del Giudice di Pace. Proponeva, altresì, appello incidentale, avendo prodotto già agli atti del giudizio di primo grado la documentazione comprovante l'insussistenza della prescrizione della pretesa creditoria azionata, non tenuta in conto alcuno da parte del primo
Giudice, con conseguente rigetto del ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 071
2024 9014576333 000.
Si costituiva il in persona del legale rappresentante p.t., insistendo nel Controparte_3 rigetto dell'appello, essendo corretta la determinazione delle spese e compensi per come liquidati dal primo Giudice, al pari della correttezza della sentenza con riguardo alla condanna al pagamento delle relative somme soltanto a carico dell' Controparte_4
.
[...]
Proc. n. 1727/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 2 3
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, veniva riservata in decisione all'udienza dell'11.11.2025, avendo rinunciato le parti ai termini per il deposito di memorie conclusionali e all'acquisizione del fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno giudizio, il ricorrente in appello ha denunciato l'asserita “violazione e mancata applicazione del DM 55/2014 nella liquidazione dei compensi dell'avvocato”, in cui era incorso, a suo dire, il Giudice di Pace di Gragnano, proponendo, a tal fine, gravame parziale, limitato, cioè, al solo profilo concernente la regolamentazione delle spese di causa. In particolare, a giudizio dell'appellante, il primo Giudice avrebbe dovuto liquidare, per ciascuna delle fasi di studio della controversia, introduttiva e di trattazione, l'importo medio di € 68,00 in luogo della somma di € 34,00 liquidata, e l'importo di € 142,00 per la fase di decisione, in luogo dell'importo di € 171,00 effettivamente liquidato. Ciò posto, osserva lo scrivente che l'odierno ricorso in appello non contiene censura alcuna avverso le motivazioni rese dal Giudice di Pace nella determinazione dei compensi per come sopra prospettati, avendo questi inteso quantificare gli stessi nella loro misura minima, in luogo di quella media, e di poi applicare un'ulteriore riduzione del 30% sulla somma complessiva, in ragione “dell'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”.
A fronte di tale specifica motivazione che giustificava, a parere del primo Giudice,
l'applicazione tanto dei minimi tariffari quanto della loro ulteriore riduzione nella misura del 30%, alcuna specifica censura – come detto – veniva sollevata dall'appellante, limitatosi unicamente a “proporre” la loro liquidazione secondo i valori medi, in alcun modo giustificando e/o supportando siffatta richiesta, specificamente disattesa dal primo
Giudice con motivazione succinta quanto esaustiva. Già in passato, questo Tribunale ha avuto modo di ribadire che per ritenere validamente impugnato uno specifico capo della sentenza, non è sufficiente che nell'atto sia manifestata la mera volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapposta alla motivazione impugnata con chiari ed espressi motivi di censura, sia finalizzata a minarne il fondamento logico-giuridico, non essendo consentito, a tal fine, manifestare genericamente perplessità non idonee a confutarlo. (cfr. Trib. Torre Annunziata 28.7.2021 n. 1649; conf. cass.
14.4.2010 n. 8871; Cass.
9.11.2011 n. 23299) In applicazione dei condivisibili e condivisi
Proc. n. 1727/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 3 4
principi, normativi e giurisprudenziali, testé enunciati, non può che conseguirne la declaratoria di inammissibilità del proposto gravame.
Parimenti deve dirsi – sia pure con motivazioni diverse – dell'appello incidentale spiegato dall' , non rinvenendosi in atti la prova Controparte_1 dell'avvenuta notifica della memoria contente l'appello incidentale. E' noto, al riguardo, che “Nei giudizi soggetti al rito del lavoro (come quello in esame, n.d.e.), l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte, senza che possa avere efficacia sanante la notifica di un precedente appello principale proposto separatamente dalla stessa parte e dichiarato inammissibile perché tardivamente depositato.” (Cass.
27.8.2024 n. 23159; conf. Cass. 17.5.2022 n. 15726; 19.1.2016 n. 837) L'appello incidentale, pertanto, va dichiarato improcedibile.
Le spese di lite restano compensate tra tutte le parti, ai sensi dell'art.92 comma 2 c.p.c., stante la pronuncia in rito sull'appello principale e sull'appello incidentale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, terza sezione civile, in persona del Giudice dr. Francesco
Abete, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti dell' e del con ricorso in Controparte_1 Controparte_3 appello ritualmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello principale ed improcedibile l'appello incidentale;
b) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata, il 11.11.2025.
IL GIUDICE
dr. Francesco Abete
Proc. n. 1727/2025 R.G.A.C. -SENTENZA- PAG. 4