Sentenza 3 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/03/2003, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
OTRAZIONE AI BENSI DELL'ART. 13quinquies. ESENTE R m. 158 LEGGE 2615 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTI0 30 99 / 03 SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente R.G. n. 2554/2000 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron.
7-143 Dott. Mario Cicala Consigliere Rep. Dott. Giuseppe V.A. Magno Consigliere Ud. 1 luglio 2002 Dott. Salvatore Di Palma Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Tributi in genere / a- SENTENZA gevolazioni / sisma sul ricorso proposto il 28 gennaio 2000 da: del 1984. Ministero delle Finanze -in persona del Ministro pro tempore гар- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, ом presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
MB ND - residente in [...], al viale Umberto I intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l'Umbria sez. I - n. 540 del 28 gennaio 1999. ' N ' Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1 glio 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per il ricorrente l'avv. dello Stato dott. Ruggero Di Martino, 2892 proc. n. 2554/2000 R.G. che ha chiesto la cassazione della sentenza;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria provinciale di Perugia con sentenza del 7 febbraio 1996, sul rilievo che l'impugnazione era stata tardivamente proposta, dichiarava inammissibile il ricorso di ND MB avverso l'iscrizione a ruolo notificagli per Irpef 1985 in relazione ad imposta in precedenza sospesa ai sensi della legge n. 363/84. L'appello del contribuente contro la decisione era accolto il 28 gen- naio 1999 dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, la quale, premesso che il ricorso era stato proposto tempestivamente, dichiarò illegittima l'iscrizione a ruolo perché in sede di liquidazione non risultavano detratte dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 3, co. 2bis, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, le somme relative al versamento del- le imposte, il cui pagamento era stato sospeso con l'art. 13quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, in relazione agli eventi sismici verifica- tisi in Umbria il 29 aprile 1984. Il Ministero delle Finanze ricorreva con un motivo avverso la senten- za e l'intimato non si costituiva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con l'unico motivo denuncia la violazione e falsa appli- cazione dell'art. 28, 1. 13 maggio 1999, n. 133, dell'art. 3, co. 2bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, dell'art. 13, 1° co., 1. 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 10, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, dell'art. 2, d.p.r. proc. n. 2554/2000 R.G. 2 29 settembre 1973, n. 597, e del d.l. 29 maggio 1989, n. 202, conver- tito dalla legge n. 263 del 1989. Deduce che la prima delle disposizioni menzionate, sopravvenuta al- la sentenza impugnata, imporrebbe di interpretare l'art. 3, d. l. n. 791/1985, e l'art. 13, 1. n. 449/1997, nel senso che le somme dovute a titolo di imposte e contributi, il cui pagamento era stato sospeso o differito dalle disposizioni normative adottate in conseguenza di ca- lamità pubbliche, non costituivano un onere deducibile per il corri- spondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, e che l'assunto, secondo il quale con le norme citate sarebbe sta- to introdotto un diverso schema di agevolazione, come quello che si avrebbe con la determinazione di una base imponibile depurata dalla relativa imposta, non avrebbe base logica né giuridica, postulando ON l'inclusione delle imposte gravanti sul reddito tra i componenti della base imponibile dello stesso. Non sarebbe possibile, quindi, configurare al momento del pagamen to una detraibilità delle imposte sospese e costituire in tale maniera un collegamento tra periodi d'imposta diversi. Il motivo è infondato. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui l'art. 3, co. 2bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, conv. con modificazioni in 1. 28 febbraio 1986, n. 46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù dell'art. 13-quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, conv. con modifi- cazioni in 1. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i re- proc. n. 2554/2000 R.G. 3 sidenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini del- l'Irpef e dell'Ilor deve essere considerato in virtù dell'interpreta- - zione autentica di cui all'art. 28, 1. 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11, 1. 18 febbraio 1999, n. 28, quale norma introdut- tiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei ver- samenti sospesi (cfr.: Cass. civ., sez. V, ent. 18 aprile 2000, n. 4945; Cass. civ., sez. V, sent. 5 aprile 2001, n. 8659; Cass. civ., sez. V, sent. 26 luglio 2001, n. 10236; Cass. civ., sez. V, sent. 18 gennaio 2002, n. 512). Il ricorrente non prospetta nuove ragioni che possano indurre ad un ripensamento della questione e conseguentemente l'impugnazione proposta deve essere rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma l'1 luglio 2002. Il consigliere est. Il presidente dott. Bruno Saccucci dott. Massimo Oddo нито почист Il cancellieré IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 3 MAR. 2003. Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio f proc. n. 2554/2000 R.G.